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Savona, lì 10/11/04
Alla Provincia di Savona
Servizio Pianificazione Territoriale
e p.c. Alla Regione Liguria
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Alla Regione Liguria
Ufficio Attività Estrattive
Oggetto: L.R. 21/2001 art.2, comma 8 (Varianti al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava)) relative all’ampliamento del polo estrattivo in Comune di Albisola Superiore località Beata (SV 2).
Il sottoscritto Marco Piombo in qualità di Responsabile della Sezione WWF di Savona, sottopone all’esame dell’ufficio competente della Provincia la presente osservazione, di seguito, meglio specificata.
Premesso che
- recentemente è stata adottata con deliberazione del Presidente della Giunta regionale (deliberazione n. 666 del 25/06/04) la variante al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava ed al P.T.C.P. Nella variante è previsto l’ampliamento del polo estrattivo nella Cava denominata BEATA (SV 2);
- in data 06/10/2004 Il Consiglio comunale di Albisola Superiore (delibera n.92) esprimeva parere favorevole all’ampliamento del polo citato;
In merito si ritiene osservare quanto segue:
é assolutamente necessario che la pianificazione in materia estrattiva sia
coordinata e coerente con gli altri strumenti di pianificazione del territorio
già esistenti adottando delle misure precauzionali di salvaguardia ambientale.
E’ necessario innanzitutto destinare
adeguate risorse alla effettuazione di studi idrogeologici che ridefiniscano con
precisione le aree a vulnerabilità elevata, vietando l’ampliamento o la
realizzazione di nuove delle cave in esercizio che vi ricadano, anche perché
a volte le aree di cava, se non vengono prontamente riambientate, possono essere
oggetto di fenomeni di disseto erosivo ed idrogeologico, con grave pregiudizio
per l’ambiente e quindi per la salute umana. Uno strumento nuovo ed importante
dal punto di vista paesaggistico è l’indice di visibilità, un parametro
matematicamente definito in grado di definire, con criteri non soggettivi,
l’impatto visivo che l’area di cava avrebbe sul paesaggio.
Anche qui, però, tale parametro deve essere effettivamente utilizzato per
definire l’impatto complessivo della cava e valutarne l’ammissibilità, e non
solo per progettare quinte di mascheramento la cui efficacia è tutta da
dimostrare, specie nel breve e medio termine.
Aggiustando la stima in considerazione del fabbisogno regionale e dei territori strettamente limitrofi alla Regione Liguria, è necessario porre un limite all’escavazione che sia – con opportuni coefficienti correttivi in funzione dell’attendibilità del dato – conforme al fabbisogno stimato.
Cioè una volta raggiunta tale quota, non deve essere consentito un ulteriore ampliamento delle attività estrattive, riferito a nuove cave o ad ampliamenti di cave esistenti, tale che la produzione ecceda il fabbisogno regionale stimato.
In merito alla prevista realizzazione di un polo estrattivo, constatato che:
- dall’estensione e dalle modalità proposte dal Richiedente secondo quanto riportato dal parere regionale (deliberazione n. 666 del 25/06/04, Allegato B, Valutazione Istanze) si evince che “…La cava oggi è visibile da fondovalle a causa dell’esistenza del vecchio fonte di cava…Lo stesso costituisce peraltro una sorta di quinta ai piazzali ed al nuovo fronte attivo retrostante.” e continua “..che un ampliamento dell’attività può essere concepito solo a fronte del mantenimento e della riqualificazione ambientale ditale quinta, e della salvaguardia dell’integrità del crinale lato mare…”.;
- per quanto concerne la compatibilità di tale previsione con la natura sottoposta a regime di tutela nonché con riferimento alle criticità pasesaggistico-ambientali, tali interventi non possono essere compatibili con le caratteristiche del Sito identificato in zona. Difatti il progetto, se attuato, comporterebbe rilevanti sacrifici di aree naturali boscate, comprese alcune aree di particolare valore naturalistico per la presenza di biocenosi pregiate.
Tenendo conto che
Attualmente l’area è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali);
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
- l’area è ricompresa nel reticolo idrografico del TORRENTE SANSOBBIA, iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- l’ampliamento ricade all’interno del RIO RONDONI;
- l’area interessata è adiacente ad un sito di interesse naturalistico ambientale individuato dall’amministrazione Provinciale come area protetta provinciale con la sigla 22 OA-SA e compresa nei Siti definiti di Importanza Regionale (S.I.R.) nell’elenco Bioitaly (codice IT1322393);
- il 4 Dicembre 2001 veniva sottoscritto dalla Provincia di Savona con i Sindaci dei Comuni interessati (tra questi Albisola Superiore e Albissola Marina), l’Ente Parco del Beigua, i Presidenti degli Ambiti territoriali di Caccia e della Comunità Montana del Giovo; un Protocollo d’intesa per la tutela e la valorizzazione del Sistema Ambientale del Giovo che evidenzia insieme ad altre aree come la zona del Torrente Sansobbia per la sua rilevanza naturalistico-culturale e turistico è da considerarsi per le sue caratteristiche di pregio ambientale meritevole di salvaguardia e valorizzazione tale da legittimamente aspirare al riconoscimento a livello di Unione Europea, della qualità e sicurezza ambientale prevista da ISO 14001 e dal Sistema EMAS.
- da ricerche documentali effettuate si evince che dal punto di vista geologico l'attuale area di cava interessa nella parte bassa la Formazione delle Anfiboliti di Monte Spinarda, una tipologia di roccia che potrebbe contenere minerali di amianto, e nella parte alta i Paragneiss in facies anfibolitica, che, potrebbero contenere minerali di amianto, forse in percentuale minore rispetto al precedente.
- ricade all’interno dell’area classificata come ANI-MA (Aree Non lnsediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell’Assetto Insediativo del P.T.C.P.
Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;
- dalle norme di attuazione del PTCP (art.88 discliplina della cave a cielo aperto) si evince che: ” comma 2. In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano. Comma 3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, il minor danno possibile nei confronti dei paesaggio e dell'ambiente, da un lato, attraverso la scelta di tecniche di coltivazione che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale. Comma 4. Ai fini della verifica della compatibilità paesistica devesi fare riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo (vedi nota riferita ad ANI-MA) , geomorfologico e vegetazionale.
L’ambito, visto la valenza storico-paesaggistico-ambientale che ricopre, non può essere oggetto di una trasformazione così incisiva del territorio in quanto una sua coltivazione per l’estrazione, non ricompenserebbe l’elevato costo che eventuali disagi prodotti, in particolare con riferimento alla inadeguatezza della viabilità esistente, al transito dei mezzi pesanti funzionali all’attività di cava, all’interferenza con l’abitato, all’impatto ambientale ed acustico
(stime del traffico veicolare pesante indotto, informazioni sulla viabilità di accesso, la stima degli impatti prodotti sulla stessa e sugli abitati attraversati).
Le forme di coltivazione e la configurazione finale del sito prospettato presentano condizioni di assetto negativo sia sotto il profilo funzionale che paesistico-ambientale.
Inoltre si ritiene osservare che
-da la Convenzione Europea del Paesaggio firmata degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000, a Firenze, e l'Accordo Stato-Regioni (Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio, del 19 aprile 2001) i quali riconoscono che il PAESAGGIO ha un importante ruolo culturale, ecologico, ambientale, economico e costituisce una RISORSA economica e occupazionale; la TUTELA del PAESAGGIO comporta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, basato su equilibrate relazioni uomo ambiente. Il paesaggio è visto sotto entrambi gli aspetti naturale e culturale e ne viene riconosciuto l'importante ruolo di interesse pubblico dal punto di vista culturale, ecologico, ambientale e sociale in quanto risorsa favorevole all'attività economica, la cui protezione, gestione e pianificazione contribuisce anche alla creazione di posti di lavoro.
- visto che
le Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile dell’attività estrattiva - art. 16 l.r. n. 38/98 recentemente approvate, considerano che:
è risultata in particolare evidente la necessità di favorire il corretto inserimento territoriale delle opere previste;
nel corso delle istruttorie svolte sui progetti di variante ai programmi di coltivazione approvati, previsti dal Piano Territoriale Regionale per le Attività di Cava (PTRAC), sarebbero state evidenziate alcune criticità relative ai requisiti progettuali degli interventi,
visto che il regime normativo della cava è di tipo B, con modalità di coltivazione a gradoni a fossa; sono pertanto consentiti interventi di modificazione ed ampliamento purché nel rispetto di obiettivi di corretto inserimento ambientale.
Alla luce di ciò
la scrivente Associazione
invita codesto spett. Ufficio a
formulare parere negativo al previsto ampliamento considerando l’opportunità di
promuovere e perseguire le seguenti finalità:
- la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-
culturali del territorio;
- mantenimento di una qualità naturale-paesaggistica alta, principale vocazione di
questo territorio e risorsa che intelligentemente gestita può divenire il motore
dell’economia locale;
- garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e 79/409/CEE (relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
- promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela;
- è opportuno favorire visto la tipologia dei materiali estratti, l’incremento e lo sviluppo di fonti alternative rispetto all’estrazione di materiali vergini (ad esempio il recupero dei materiali di risulta e provenienti da demolizioni); risultato quest’ultimo possibile solo a fronte di un mercato, nel quale sia escluso un eccessivo afflusso di materiali e con esso il possibile spreco di risorsa collegato al conseguente abbassamento dei prezzi e al potenziale rischio che materiale”pregiato” possa essere utilizzato per impieghi per i quali non è strettamente indispensabile. In fatti il recupero dei materiali, come già accennato, porta a due effetti particolarmente apprezzabili: consente di contenere il consumo di materie prime non rinnovabili; riduce l’impatto sull’ambiente naturale dei processi produttivi e dei beni industriali al termine della loro vita. E’ opportuno pertanto incentivare quanto più possibile il recupero dei materiali con previsioni normative chiare e quanto più possibile semplici mediante meccanismi premiali nel caso di riutilizzo, con campagne di informazione che promuovano la cultura dei materiali riciclati.
Fiduciosi nell’accoglimento delle presenti richieste, porgiamo distinti saluti.
Il Responsabile della Sezione WWF di Savona
Marco Piombo