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Savona, lì 10/11/04
Alla Provincia di Savona
Servizio Pianificazione Territoriale
e p.c. Alla Regione Liguria
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Alla Regione Liguria
Ufficio Attività Estrattive
Oggetto: L.R. 21/2001 art.2, comma 8 (Varianti al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava)) relative all’ampliamento del polo estrattivo in Comune di Toirano Cava Torri (SV 33).
Il sottoscritto Marco Piombo in qualità di Responsabile della Sezione WWF di Savona, sottopone all’esame dell’ufficio competente della Provincia la presente osservazione, di seguito, meglio specificata.
Premesso che
- recentemente è stata adottata con deliberazione del Presidente della Giunta regionale (deliberazione n. 666 del 25/06/04) la variante al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava ed al P.T.C.P. Nella variante è previsto l’ampliamento del polo estrattivo nella Cava denominata TORRI (SV 33);
- in data 20/09/2004 Il Consiglio comunale di Toirano (delibera n.48) esprimeva parere favorevole all’ampliamento del polo citato;
In merito si ritiene osservare quanto segue:
l’attività estrattiva della cava Torri ha provocato un impatto ambientale
notevole. Il sito trovandosi a confine con le aree cimiteriali dei Comuni di
Toirano e Borghetto S.Spirito, è ampiamente visibile da numerosi punti
(autostrada A-10, Boissano, Toirano). Inoltre il previsto ampliamento andrebbe a
penalizzare fortemente la vallata già abbondantemente compromessa dalla presenza
di altre cave attive e/o esaurite od in via di esaurimento.
La mancanza di barriere e di tutti gli accorgimenti atti a ridurre i pericoli derivanti dagli elevati versanti acclivi dei fronti di cava, dall’uso di materiali esplosivi per l’estrazione del materiale, visto che nelle immediate vicinanze sono presenti aree cimiteriali, infrastrutture viarie, abitazioni sparse ed aree coltive; potrebbero determinare pericoli per la salute e l’incolumità pubblica.
Visto che l’area in uso è circondata oltre che da aree boscate pregiate, macchia mediterranea, anche da appezzamenti coltivati ad olivo, un ulteriore ampliamento provocherebbe una penalizzazione dell’attività olivicola, attività tradizionale di un territorio comunale certificato quale UNI EN ISO14001. Si sottolinea inoltre, la presenza in situ di un elettrodotto e di un metanodotto.
E’ opportuno quindi vietare l’ampliamento o la realizzazione di nuove delle cave in esercizio che vi ricadano, anche perché a volte le aree di cava, se non vengono prontamente riambientate, possono essere oggetto di fenomeni di disseto erosivo ed idrogeologico, con grave pregiudizio come già citato, per l’ambiente e quindi per la salute umana. Uno strumento nuovo ed importante dal punto di vista paesaggistico è l’indice di visibilità, un parametro matematicamente definito in grado di definire, con criteri non soggettivi, l’impatto visivo che l’area di cava avrebbe sul paesaggio.
Aggiustando la stima in considerazione del fabbisogno regionale e dei territori strettamente limitrofi alla Regione Liguria, è necessario porre un limite all’escavazione che sia – con opportuni coefficienti correttivi in funzione dell’attendibilità del dato – conforme al fabbisogno stimato.Cioè una volta raggiunta tale quota, non deve essere consentito un ulteriore ampliamento delle attività estrattive, riferito a nuove cave o ad ampliamenti di cave esistenti, tale che la produzione ecceda il fabbisogno regionale stimato.
In merito alla prevista realizzazione di un polo estrattivo, constatato che:
- dall’estensione e dalle modalità proposte dal Richiedente secondo quanto riportato dal parere regionale (deliberazione n. 666 del 25/06/04, Allegato B, Valutazione Istanze) si evince che " l’areale di cava risulta defilato, ma comunque visibile in maniera persistente da Boissano, dall’autostrada A-10, direzione Ventimiglia”…e continua..” l'areale proposto, che prevede lo spostamento a monte dell'attuale ciglio di cava, non potrà che incrementare l'ampiezza del fronte e di conseguenza la visibilità dello stesso".
Tenendo conto che
Attualmente l’area è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali);
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
- l’area è ricompresa nel reticolo idrografico del RIO DI RIVA, iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- l’ampliamento ricade all’interno del RIO TORRI;
- l’area è nelle vicinanze di un’area sottoposta a vincolo paesistico ambientale ai sensi del D.D.M.M. 24-4-1985 (GALASSINI), ed un’area vincolata ai sensi della ex Lege 1497/1939;
- l’area interessata si trova ricompresa all’interno di un sito di interesse naturalistico ambientale individuato dall’amministrazione Provinciale come area protetta provinciale con la sigla 4 AS-IB ;
- ricade all’interno di un’area carsica (SV23) tutelata ai sensi della L.R. 14/90, dove si evince che i principali motivi di interesse sono quelli di tipo idrogeologico, paesaggistico, paleontologico, storico, speleologico;
- ricade all’interno dell’area classificata come ANI-MA (Aree Non lnsediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell’Assetto Insediativo del P.T.C.P.
Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;
- ricade in area di salvaguardia ambientale prevista dal PRG comunale vigente;
- ricade e/o confina con un SIC, Sito di Interesse Comunitario (M. ACUTO - POGGIO GRANDE - RIO TORSERO codice IT 1324910).
A tal proposito visto che
L’attuazione della Direttiva 92/43/CEE, conformemente alla sua natura giuridica impone obblighi di risultato, ed in particolare impone di:
a)
1 contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli
habitat naturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche;
1 assicurare uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e
delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario;
b) Lo stato di conservazione soddisfacente va valutato in riferimento allo stato iniziale, cioè al momento della trasmissione delle informazioni sul sito fornite nei formulari standard per l’inclusione nella rete Natura 2000.
In particolare per quanto riguarda un habitat naturale, esso si considera in uno stato di conservazione soddisfacente quando:
1) la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare a esistere in un futuro prevedibile;
alla luce di quanto evidenziato e visto che l’ampliamento previsto rientrerebbe nelle procedure di V.I.A così come previsto dalla L.R. 38/98 all. 2, si ritiene osservare che in un eventuale fase progettuale di ampliamento previsto:
- non si riscontrerebbero soluzioni alternative, né la possibilità di adozione di tutte quelle misure di mitigazione anche compensative atte a contenere i danni provocati dall’ampliamento del polo estrattivo;
per cui vi sarebbero le condizioni per l’applicazione di valutazione di incidenza negativa così come previsto dall’art. 4 del D.G.R. n.646/01.
Dalle norme di attuazione del PTCP (art.88 discliplina della cave a cielo aperto) si evince che: ” comma 2. In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano. Comma 3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, il minor danno possibile nei confronti dei paesaggio e dell'ambiente, da un lato, attraverso la scelta di tecniche di coltivazione che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale. Comma 4. Ai fini della verifica della compatibilità paesistica devesi fare riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo (vedi nota riferita ad ANI-MA), geomorfologico e vegetazionale.
L’ambito, visto la valenza storico-paesaggistico-ambientale che ricopre, non può essere oggetto di una trasformazione così incisiva del territorio in quanto una sua coltivazione per l’estrazione, non ricompenserebbe l’elevato costo che eventuali disagi prodotti, in particolare con riferimento alla inadeguatezza della viabilità esistente, al transito dei mezzi pesanti funzionali all’attività di cava, all’interferenza con l’abitato (come citato in precedenza), all’impatto ambientale ed acustico. (stime del traffico veicolare pesante indotto, informazioni sulla viabilità di accesso, la stima degli impatti prodotti sulla stessa e sugli abitati attraversati).
Le forme di coltivazione e la configurazione finale del sito prospettato presentano condizioni di assetto negativo sia sotto il profilo funzionale che paesistico-ambientale.
Per quanto concerne la compatibilità di tale previsione con la natura sottoposta a regime di tutela nonché con riferimento alle criticità pasesaggistico-ambientali, tali interventi non possono essere compatibili con le caratteristiche del SIC,della istituenda Area Protetta Provinciale, dell’area carsica identificati in zona. Difatti il progetto, se attuato, comporterebbe rilevanti sacrifici di aree naturali boscate (la presenza di un bosco maturo di quercus), comprese alcune aree di particolare valore naturalistico per la presenza di biocenosi pregiate identificate.
Inoltre si ritiene osservare che
-da la Convenzione Europea del Paesaggio firmata degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000, a Firenze, e l'Accordo Stato-Regioni (Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio, del 19 aprile 2001) i quali riconoscono che il PAESAGGIO ha un importante ruolo culturale, ecologico, ambientale, economico e costituisce una RISORSA economica e occupazionale; la TUTELA del PAESAGGIO comporta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, basato su equilibrate relazioni uomo ambiente. Il paesaggio è visto sotto entrambi gli aspetti naturale e culturale e ne viene riconosciuto l'importante ruolo di interesse pubblico dal punto di vista culturale, ecologico, ambientale e sociale in quanto risorsa favorevole all'attività economica, la cui protezione, gestione e pianificazione contribuisce anche alla creazione di posti di lavoro.
Alla luce di ciò
la scrivente Associazione
invita codesto spett. Ufficio a
formulare parere negativo al previsto ampliamento considerando l’opportunità di
promuovere e perseguire le seguenti finalità:
- la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-
culturali del territorio;
- mantenimento di una qualità naturale-paesaggistica alta, principale vocazione di
questo territorio e risorsa che intelligentemente gestita può divenire il motore
dell’economia locale;
- garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e 79/409/CEE (relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
- promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela;
- è opportuno favorire visto la tipologia dei materiali estratti, l’incremento e lo sviluppo di fonti alternative rispetto all’estrazione di materiali vergini (ad esempio il recupero dei materiali di risulta e provenienti da demolizioni); risultato quest’ultimo possibile solo a fronte di un mercato, nel quale sia escluso un eccessivo afflusso di materiali e con esso il possibile spreco di risorsa collegato al conseguente abbassamento dei prezzi e al potenziale rischio che materiale”pregiato” possa essere utilizzato per impieghi per i quali non è strettamente indispensabile. In fatti il recupero dei materiali, come già accennato, porta a due effetti particolarmente apprezzabili: consente di contenere il consumo di materie prime non rinnovabili; riduce l’impatto sull’ambiente naturale dei processi produttivi e dei beni industriali al termine della loro vita. E’ opportuno pertanto incentivare quanto più possibile il recupero dei materiali con previsioni normative chiare e quanto più possibile semplici mediante meccanismi premiali nel caso di riutilizzo, con campagne di informazione che promuovano la cultura dei materiali riciclati.
Fiduciosi nell’accoglimento delle presenti richieste, porgiamo distinti saluti.
Il Responsabile della Sezione WWF di Savona
Marco Piombo