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WWF Sezione Regionale Liguria
Prot: n. 118 ep Savona, lì 19/08/2006 Allegati: 1 AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA
ALLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI SAVONA
ALL'ASSESSORE ALLA CACCIA E PESCA DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Oggetto: Decreto legge n.251/06 "Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Direttiva 79/409/CEE. pubblicato sulla (GU n. 191 del 18-8-2006).
Venuti a conoscenza della Delibera di Giunta provinciale N°165 del 11 Agosto 2006 (Modalità per l'esercizio venatorio in Provincia di Savona. Stagione di caccia 2006/2007); in merito si ritiene portare a conoscenza quanto segue: Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legge n.251 del 16 Agosto 2006 “Disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle Direttiva 79/409/CEE”...LEGGI... Si tratta di una prima doverosa risposta del Governo italiano alla numerose procedure di infrazione avviate dall’Unione Europea nei confronti dell’Italia (alcune giunte anche a condanna), per “incompleto e insufficiente recepimento ed errata attuazione della Direttiva 79/409”. La Direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979 concernente “La conservazione degli uccelli selvatici”, (meglio nota come “Direttiva Uccelli”) , è stato il primo atto normativo dell’Unione europea in materia di conservazione della natura e, insieme alla Direttiva “Habitat” (Direttiva92/43/CEE) sulla “Conservazione degli ambienti naturali e delle specie selvatiche”, è lo strumento normativo più importante per la tutela della biodiversità in tutti i Paesi dell’Unione Europea. La Direttiva 79/409: istituisce un regime di protezione speciale per la tutela degli uccelli selvatici; prevede l’obbligo di conservare gli habitat designando “Zone di protezione speciale”(che , insieme ai ”siti di importanza comunitaria”, costituiscono le “zone speciali di conservazione” che formano la “rete europea “Natura 2000”); introduce una serie di divieti e limiti finalizzati ad una migliore tutela della fauna selvatica. La Direttiva 79/409, è stata formalmente recepita dall’Italia con la Legge 157/1992 (legge quadro sull’attività venatoria e protezione della fauna selvatica) , ma con numerose imprecisioni ed omissioni, disapplicazioni e continue violazioni, soprattutto da parte delle regioni. Per questo sono circa 20 le procedure d’infrazione contro l’Italia per violazioni delle direttive Uccelli ed Habitat. Tra le più gravi, la condanna della Corte di Giustizia nei confronti dell’Italia per non avere rispettato l’obbligo di individuazione di sufficienti siti protetti come “Zone di Protezione Speciale” (Sentenza 20.3.2003, causa C-378/01) e l’ultima procedura del 10 aprile 2006 (ora arrivata al “parere motivato”, ossia l’ultimo avvertimento prima del rinvio alla Corte di giustizia europea) , sulla Legge 157/92 e 221/2002 per violazioni di molti articoli e principi della Direttiva 79/409 , con particolare riguardo anche alla cosiddetta “caccia in deroga” (ricordiamo che con la legge n. 221/2002 è stata data delega completa alle regioni sulla possibilità di aprire la caccia a specie protette, in deroga e violazione della direttiva uccelli). N.B.: Il Decreto legge è in vigore (quindi dovrà essere applicato in tutte le regioni) essendo stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Da quella data decorreranno anche i 60 giorni entro cui il Parlamento dovrà convertire il decreto in legge.
In sintesi questi i contenuti del provvedimento : - regolamentazione delle attività nelle “zone di protezione speciale” (ZPS) e individuazione delle misure di conservazione per tali zone (art. 2- 6) . Tra queste, alcuni divieti che riguardano la caccia , altri che vietano o regolamentano altre attività impattanti. (art. 3 “Misure di conservazione inderogabili”); - modifiche in materia di deroghe al prelievo venatorio (art. 7- 8), con rilevanti interventi nei confronti delle regioni inadempienti. - modifiche alla legge 157/1992, necessarie per ottemperare alla procedura di infrazione dell’UE del 2006 (parere motivato 2006/2131) (art. 9). ANALISI SINTETICA DELL’ARTICOLATO Art. 1 - Finalità del decreto: assicurare la conformità dell’ordinamento italiano alla normativa comunitaria sulla conservazione della fauna selvatica . Art. 2 - definisce le misure di conservazione che si applicano a ZPS e ZSC, ad integrazione di quanto già stabilito dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e sue successive modifiche (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche ) . Art. 3 - detta le misure di conservazione applicabili inderogabilmente nelle ZPS. In sostanza stabilisce che anche che nelle zone classificate come ZPS (Zone protezione speciale) sarà permessa la caccia, ma con numerose e rigide limitazioni su tempie e specie cacciabili ed assoluto divieto di ricorsi a deroghe. N.B.: il decreto non abroga esplicitamente il Decreto Ministero ambiente 25.3.2005 (che aveva abrogato la delibera 2.12.1996 che equiparava le ZPS alle aree protette), ma lo sostituisce, abrogando quindi di fatto le norme prima in vigore con questo incompatibili. . Lo specifica l’art. 6, comma 2 , che stabilisce “Le misure di conservazione previste nel presente decreto sostituiscono tutte quelle precedentemente adottate per le zone di cui all’art. 2”. Quindi non vigono più nelle ZPS i vincoli e divieti generali delle aree protette (compreso il divieto di caccia ), ma solo quelli del presente decreto. Ovviamente per le ZPS che ricadono in aree naturali protette ,vigono le norme della legge 394/1991 e dei provvedimenti relativi ai singoli parchi (norme di salvaguardia, piani di gestione, pianificazione, etc.). Art. 4- stabilisce “ulteriori misure di conservazione“ ed alcuni divieti che saranno validi fino all’adozione di specifici provvedimenti regionali (disciplinati dal successivo art. 5). Si tratta di attività antropiche di impatto negativo come discariche, elettrodotti , circolazione motorizzata “fuoristrada” . Importante anche la sospensione di realizzazione di centrali eoliche, fino all’adozione dei piani di gestione per le ZPS. Art. 5 - molto importante per le misure di conservazione regionali. Demanda a un decreto interministeriale (da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.L.), d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, la individuazione delle specifiche tipologie ambientali di riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie faunistiche presenti. Lo stesso decreto dovrà definire: “i requisiti minimi uniformi” cui dovranno attenersi le regioni; i tempi entro cui le regioni dovranno emanare provvedimenti di tutela e le misure sostitutive in caso di loro inerzia. artt. 7- 8. Modifiche in materia di deroghe al prelievo venatorio Com’è noto il cosiddetto “prelievo in deroga” alle specie protette dall’Unione europea è stato argomento di grandi battaglie legislative e giudiziarie del WWF Italia, ed oggetto di condanne e procedure d’infrazione all’Italia da parte dell’U.E. (l’ultima quella sopra citata dell’aprile 2006). L’attuale decreto legge interviene per sanare la situazione di continue violazioni da parte delle regioni italiane, censurate pesantemente dalla Commissione europea, e modifica l’art. 19 bis della Legge 157/1992 (che era stato introdotto dalla L. 221/2002, duramente contestata dal WWF). In sintesi: la Direttiva 79/409 prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare, in determinate circostanze, al generale divieto di caccia delle specie protette (elencate dagli allegati alla Direttiva). L'art. 9, paragrafo 1, lett. a) elenca, in maniera tassativa e precisa, i casi e le condizioni in cui si può ricorrere alla deroga: solo i casi di estrema gravità quali la tutela della salute e della sicurezza pubblica, la sicurezza aerea, la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque, la protezione della flora e della fauna. A questi casi tassativi si deve aggiungere l'altra condizione essenziale perchè la deroga sia conforme alla Direttiva, ovvero che "non vi siano altre soluzioni soddisfacenti" per ovviare ai problemi sopra elencati. L'art. 9, paragrafo 2 , prescrive che le deroghe devono menzionare: le specie che formano oggetto della deroga, quindi a temporaneo regime di caccia, i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o uccisione, le condizioni di rischio di predetti metodi, le circostanze di luogo e di tempo per le quali vige la deroga, l'autorità che gestisce il regime di deroghe ed effettua i controlli. La stessa Direttiva, inoltre, non permette l’esercizio della deroga per usi venatori, intendendo questa attività come esercizio ricreativo. Se la deroga, infatti, fosse attivabile per questi motivi, si avrebbe il paradosso che tutte le specie potrebbero essere oggetto di caccia, purchè in piccole quantità. Malgrado la normativa comunitaria fosse estremamente chiara, sia in relazione ai metodi, sia alle condizioni eccezionali giustificanti eventuali deroghe alla normativa di protezione degli uccelli, numerose regioni hanno continuato ad emanare provvedimenti di autorizzazione all’esercizio venatorio di specie protette a livello comunitario (ad es.passero, storno, taccola), in palese violazione delle regole stabilite dalla Direttiva 79/409.L'illegittimità di tale comportamento è stata evidenziata sia dalla Corte di Giustizia Europea sia dalla Corte Costituzionale italiana ed ,infine, a seguito del peggioramento della situazione avvenuto dopo l’entrata in vigore della l. 221/2002, l’ultima procedura di infrazione (lettera di messa in mora del 10.4.2006 e parere motivato, giugno 2006). Il Decreto ristabilisce le condizioni tassative a seguito delle quali le regioni italiane possono autorizzare il “prelievo in deroga “, (che deve avere carattere di provvedimento puntuale ed eccezionale, mirato sulla specifica situazione di fatto, con espresso riferimento alle tipologie previste dall’art. 9 della direttiva 79/409, e adottato di volta in volta); ristabilisce il preventivo parere dell’INFS , obbligatorio e vincolante; prevede una procedura d’urgenza con cui il Governo può annullare i provvedimenti di deroga regionali, emanati in violazione della Direttiva 79/409 “in caso di violazione da parte delle regioni, come può avvenire nell’imminenza dell’apertura della stagione venatoria, con effetti irriversibili per la tutela delle specie protette di avifauna (relazione al DdL). Viene, inoltre, stabilito un obbligo per le regioni di adeguamento all’art. 9 della Direttiva 79/409, tramite modifiche e/o abrogazioni delle leggi e altri provvedimenti regionali (delibere , atti applicativi e calendari venatori) sul “prelievo in deroga” contrastanti (art. 8) . Il termine per l’adeguamento è di 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge. Decorso inutilmente il termine, tali leggi ed atti regionali si intendono abrogati e annullati. Nelle more, sono sospesi gli effetti dei provvedimenti regionali di deroga difformi N.B: questo significa che , dall’entrata in vigore del Decreto legge, tutti gli atti regionali sulle deroghe non conformi alla Direttiva non sono efficaci.
Art 9 “Adeguamento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, all’ordinamento comunitario” - apporta rilevanti modifiche alla legge n. 157/1992, necessarie per chiudere la procedura di infrazione. Queste le modifiche più rilevanti: - all’articolo 1, dopo il comma 1, L. 157/1992 è inserito il comma 1-bis. “Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze economiche nonchè ad evitare, nell’adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.”; - all’articolo 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) , dopo il comma 1, è inserito il comma 1-bis.” In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.”; - all’articolo 1, comma 5, primo periodo, le parole: “provvedono ad istituire”, sono sostituite dalla seguente: “individuano”, dopo la parola: “protezione” è inserita la seguente: “speciale” e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati.”; - all’articolo 21 (Divieti), è aggiunto il divieto di “distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli”, ed il divieto di “trasportare per vendere”, uccelli appartenenti alla fauna selvatica, tranne le specie indicate .
Tanto si porta a
conoscenza per le rispettive competenze.
Distinti saluti.
Il Responsabile della Sezione di Savona del WWF Marco Piombo
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