Azioni pilota per la riqualificazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo della Liguria.

 

Si comunica che in data 04/11/2005 in Consiglio regionale, su proposta delle associazioni WWF, ITALIA NOSTRA E LEGAMBIENTE regionali, sono stati approvati grazie alla presentazione in consiglio ed all'appoggio determinante del gruppo verdi regionale,  3 dei 5 emendamenti presentati, riguardo il P.D.L. testo unico in materia di riqualificazione dell’attivita’ forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo della liguria.  

Un ringraziamento ai consiglieri regionali Carlo Vasconi e Cristina Morelli ed agli altri che hanno appoggiato gli emendamenti.

 

Piombo Marco
 

EMENDAMENTI ACCOLTI

 

 Art. 1 (Finalità)

 

Al comma 1 dopo la frase..” per l’attivazione di nuove fonti di energia rinnovabile..” è aggiunta la seguente frase: “purchè non comportino operazioni di incenerimento dannose per l’ambiente e la salute pubblica…”, e per la difesa degli incendi”.

 

 

Art. 3 comma 5

 

Al comma 3 in fondo va aggiunta la seguente frase:  ..”. Sono fatti salvi gli usi e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e di salvaguardia  vigenti. ..”

 

Art. 4

 

All’art. 4 punto b, va inserita in fondo la seguente frase: …..”. Sono fatti salvi gli usi e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e di salvaguardia  vigenti. ..”

 
 
 
il testo presentato dalle associazioni

          

 

 

                                                                   

Oggetto: Commissione del 20 ottobre 2005 relativa al testo elaborato dalla commissione ristretta per l’esame preliminare dei provvedimenti in materia di riqualificazione dell’attivita’ forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo della liguria in data 17 ottobre 2005;

“azioni pilota per la riqualificazione dell’attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo della liguria e modifiche alla l.r.4/99”.

 

In merito si ritiene osservare quanto segue:

 

Una nota all’articolo 1. comma 1- dopo..nuove fonti di energia alternativa ..è opportuno aggiungere la frase purché non comportino operazioni di incenerimento dannose per l’ambiente e la salute pubblica.

 

In merito all’articolo 1 comma 2 l’elenco delle finalità della legge appare piuttosto vago e generico. Andrebbero fissate alcune priorità strategiche ,tra cui in particolare:

 

-        la conversione del ceduo in alto fusto, (così come previsto dal PTCP)  privilegiando le aree con essenze autoctone;

-         una maggiore utilizzazione delle tecniche di ingegneria naturalistica (vedi apposito manuale prodotto e diffuso dalla Regione Liguria), per migliorare la stabilità dei versanti e rinaturalizzare le sponde dei corsi d’acqua, attualmente sottoposti ad un processo di canalizzazione selvaggia che aumenta i tempi di corrivazione, favorisce l’erosione e diminuisce il potere autodepurante di fiumi e torrenti.

-        la lotta alla fitopatie forestali (esempio:cocciniglia del pino marittimo,  cancro della corteccia del castagno e mal dell’inchiostro) , che per colpevoli ritardi del passato e a causa di lacunosi interventi sporadici e scoordinati, stanno espandendo la moria di vasti tratti di aree artificialmente rimboschite con conifere alloctone o coltivate a castagneti, creando ampie superfici ad alto rischio di combustibilità.

-        La lotta alle infestanti vegetali che invadono le aree boscate (vedi la abnorme diffusione della Clematis vitalba)

-         Una nuova pianificazione vivaistica forestale che prediliga le specie autoctone cosiddette “ricostruttrici del bosco”.

 

Nella individuazione delle aree, si dovrà inoltre tenere conto: 

 

-         di uno studio che evidenzi le interferenze sulla biodiversità, a livello di specie, popolazioni ed ecosistemi, valutandone anche la compatibilità; lo studio dovrà evidenziare anche le possibili interferenze con le funzioni ecologiche derivanti dalle aree cantiere, dagli impianti e dalle opere connesse; 

 

- relazione geologica e verifiche di stabilità relative ad eventuali nuove opere  piste, strade forestali onde evitare il rischio di fenomeni erosivi;

- di uno studio che oltre agli impatti dell’opera sull’ambiente evidenzi anche quelli sulla realtà socio-economica locale;

- di uno studio, necessario per valutare il grado di integrabilità dell’impianto nel paesaggio, che analizzi l’impatto visivo sul patrimonio naturale, storico, monumentale e paesistico-ambientale direttamente interessato; possibili misure di mitigazione dell’impatto visivo. 

una particolare attenzione:

-         Nelle aree prioritarie per la conservazione della biodiversità individuate in base ai processi di Conservazione Ecoregionale (ERC, Global200, Ecoregioni Alpi e Mediterraneo, le aree interessate dalla presenza,di specie di fauna e flora considerate minacciate secondo i criteri IUCN nella Lista Rossa nazionale e regionale, nelle riserve naturali statali,regionali e provinciali, nelle zone umide e nelle riserve integrali e riserve generali orientate previste dal Piano per il Parco) previa analisi di VIA, VAS e Valutazione d’Incidenza. L’eventuale localizzazione di tali interventi potrebbe essere accettata solo se si  dimostri che non danneggino in alcun modo, in maniera diretta o indiretta, l’integrità di tali aree e non compromettano gli obiettivi di conservazione e l’integrità delle rete ecologica (corridoi ecologici e aree di connessione). 

 In ogni caso andrebbero esclusi dagli interventi finanziabili le realizzazioni di piste e strade forestali. Si è visto troppe volte, negli scorsi anni, come il finanziamento con fondi europei di cosiddette “piste forestali” non abbia concorso in alcun modo al miglioramento qualitativo dei boschi liguri e tantomeno al loro sfruttamento economico ,ma si sia risolto in diseconomie ed interventi a pioggia che hanno inutilmente favorito pochi privilegiati per interessi particolari di scarsa valenza pubblicistica.

 

In merito all’articolo 2

Andrebbero meglio chiariti i meccanismi e le modalità per la verifica dei lavori effettuati con i contributi pubblici: si pensi allo sperpero di denaro avvenuto in passato con rimboschimenti fasulli o mal realizzati. Andrebbero previste forme di cauzione od assicurazione a carico delle ditte appaltatrici, forme di verifica da parte del Corpo Forestale dello Stato , e clausole per la restituzione dei fondi anticipati,in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi finanziati.

 

In merito all’articolo 2, comma 3 lett. e

E’ indispensabile che le Associazioni ambientaliste siano rappresentate nella commissione incaricata della valutazione delle istanze (un rappresentante designato d’intesa fra le associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative).

 

In merito all’articolo 3 comma 5

E’ opportuno salvaguardare le aree oggetto dei progetti da eventuali cambi futuri di destinazione urbanistica mantenendo il regime di salvaguardia.

 

 

Riguardo invece alle deroghe previste dalla legge in merito agli indirizzi della pianificazione agro-forestale e alle leggi vigenti in materia di foreste e di PMPF si ritiene osservare che le attuali normative vigenti prevedono già ai fini della ricerca, della sperimentazione ed ai piani di assestamento deroghe alle norme per un periodo di tempo limitato al conseguimento dei risultati della ricerca e sperimentazione medesime.

 

EMENDAMENTI

 

 Art. 1 (Finalità)

 

Al comma 1 dopo la frase..” per l’attivazione di nuove fonti di energia rinnovabile..” è aggiunta la seguente frase: “purchè non comportino operazioni di incenerimento dannose per l’ambiente e la salute pubblica…”, e per la difesa degli incendi”.

 

Al comma 2 lett. B dopo la frase..” redigere progetti sostenibili sul piano tecnico ed economico..” aggiungere la frase: “ e paesaggistico-ambientale.”

 

Al comma 2 aggiungere la lettera E: “ i progetti dovranno individuare dal punto di vista selvicolturale ed ambientale, delle priorità strategiche,tra cui in particolare:

-         la conversione del ceduo in alto fusto, (così come previsto dal PTCP) privilegiando le aree con essenze autoctone;

-    l’incremento della biodiversità forestale, la lotta alla fitopatie ed alle specie vegetali infestanti…”

 

Art. 3 comma 5

 

Al comma 3 in fondo va aggiunta la seguente frase:  ..”. Sono fatti salvi gli usi e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e di salvaguardia  vigenti. ..”

 

Art. 4

 

All’art. 4 punto b, va inserita in fondo la seguente frase: …..”. Sono fatti salvi gli usi e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e di salvaguardia  vigenti. ..”