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WWF Sezione Regionale Liguria
Prot: n. 70 ep Savona, lì 26/04/2006
Oggetto: osservazioni al Piano provinciale di gestione dei rifiuti, adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.11 del 15 Marzo 2006.
Premesso che
La grande quantità di rifiuti prodotti in Italia (circa 130 milioni di tonnellate all’anno, a cui vanno aggiunti quelli che sfuggono ad ogni controllo) rappresenta il segno tangibile di un sistema orientato verso una sempre maggiore dilatazione dei consumi, senza alcuna considerazione delle sue ricadute ambientali.
La nozione assunta dallo stesso legislatore riguardo al rifiuto (l’atto del disfarsi) esprime l’esasperazione, in tutta la sua negatività, del processo dei consumi. L’etimologia stessa del termine rifiuto – ossia atto di diniego e di disconoscimento – esprime in maniera esplicita la volontà di rigettare qualcosa. In altri termini il modello di sviluppo finora assunto, fa si che oggi solo in Italia noi “disconosciamo” ogni anno l’esistenza di almeno 130 milioni di tonnellate di materia, la cui sostituzione comporta un nuovo prelievo di risorse presenti nei sistemi naturali.
Tale errato approccio culturale è responsabile del continuo aumento della produzione dei rifiuti sia in quantità assolute che per abitante. In Italia, infatti, le statistiche degli ultimi 5 anni ci dicono che la produzione dei rifiuti urbani è cresciuta di quasi 2 milioni di tonnellate e pro capite di oltre 30 kg. Maggiore risulta la crescita dei rifiuti speciali – aumentata di quasi il 100% negli ultimi sette anni – e per quanto riguarda quelli classificati pericolosi la crescita è stata di oltre il 30% negli ultimi cinque anni. Tutto questo a fronte di una crescita demografica pari a zero. È di tutta evidenza l’insostenibilità ambientale di questo sistema, a fronte del quale occorre apportare radicali modifiche nei processi di consumo delle risorse e realizzare un virtuoso recupero dei materiali post-consumo. Si ritiene al riguardo necessario stimolare l’innovazione tecnologica per ottenere il cosiddetto fattore 10.
Occorre, infatti, garantire uno sviluppo, che assicuri il rispetto delle leggi naturali di conservazione dell’ambiente. Oltre a questo prelievo, che ha ormai intaccato la capacità di autoriproduzione delle risorse naturali - l’Italia, secondo i dati del 2002, ha un’impronta ecologica di 3,8 ettari globali pro capite, una disponibilità di biocapacità di 1,1 ettari pro capite e quindi un deficit ecologico di 2,7 ettari pro capite - si deve anche tener conto del peso sull’ambiente dello smaltimento. I sistemi di smaltimento, infatti, generano rilasci nocivi, contaminando le diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo) essenziali alla sopravvivenza degli ecosistemi. Il legislatore comunitario ha introdotto una normativa, con la quale si intende stimolare un processo virtuoso, innanzitutto, volto alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e, secondariamente, al recupero degli stessi, mediante riciclo, reimpiego o reintroduzione nei circuiti produttivi. L’associazione condivide pienamente l’indirizzo assunto dal legislatore comunitario, in quanto l’accezione positiva del recupero consente di poter internalizzare i costi di produzione dei beni e visualizzare i veri costi del consumo. La complessa gestione del rifiuto deve essere svolta nel rispetto di diversi principi comunitari: principio di integrazione tra le politiche di tutela dell’ambiente e gli altri settori, di precauzione, di prevenzione, di “chi inquina paga”, nonché dei principi di responsabilità individuale, di responsabilità condivisa, di prossimità e di “governance”. I costi di smaltimento devono essere interamente coperti da colui che crea il rifiuto e l’addebito degli stessi deve emergere in maniera chiara e trasparente, sia nella catena di produzione che nelle tariffe pubbliche. Nonostante l’alta valenza delle enunciazioni comunitarie, dobbiamo registrare nella nostra provincia, una scarsissima crescita della raccolta differenziata e, conseguentemente, delle attività di recupero. Devono, pertanto, essere sostenute e incentivate tutte le azioni utili per il conseguimento degli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, nel rispetto della gerarchia delle modalità di gestione dalle stesse indicata, che tendono alla realizzazione di un sistema produttivo senza rifiuti. Secondo questa normativa un bene diviene rifiuto non appena abbia cessato il suo primario ciclo di consumo. Pertanto, quando il singolo consumatore cessa di ritenerlo utile ad una qualsiasi funzione o è obbligato in tal senso, quel bene diviene immediatamente un rifiuto, anche se può essere riciclato o recuperato. Al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti e di prevenire forme di smaltimento pregiudizievoli per l’ambiente, si deve attribuire alla definizione di rifiuto offerta dal legislatore comunitario l’interpretazione maggiormente inclusiva. Al riguardo il WWF Italia ha dovuto promuovere di fronte alla Unione Europea diverse procedure di infrazione a causa della disattesa applicazione delle direttive da parte del nostro Paese, in particolare della definizione di rifiuto. Restando valido l’assunto che “il miglior rifiuto è quello non prodotto”, si ritiene opportuno effettuare un salto culturale nella definizione di rifiuto, limitandola al concetto della non ulteriore riutilizzabilità dei materiali; verrebbe così ad essere destinato allo smaltimento solo ciò che, per le sue caratteristiche fisiche e chimiche, o per la sua ridotta quantità, non è più interamente ed immediatamente utilizzabile in attività umane o cicli naturali. In sintesi il rifiuto da smaltire come costituisce l’espressione di una cattiva progettazione industriale e/o di un’errata modalità di consumo. A tale scopo deve essere promosso e attuato uno sforzo, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, per indirizzare le scelte produttive verso un modello economico basato sulla valorizzazione delle risorse, sulla smaterializzazione dei consumi e sulla sostenibilità ambientale. A tal proposito Il WWF Italia riconosce il raggiungimento dell’obiettivo “rifiuti zero” quale fattore di sostenibilità ambientale e di crescita culturale. Tale obiettivo si articola nel modo seguente.
1. La priorità deve essere riconosciuta alla diminuzione della pericolosità e della quantità dei rifiuti. Il processo di riduzione della produzione dei rifiuti non può essere perseguito tramite l’introduzione di nuove definizioni dello stesso, tese a escludere dalla classificazione tutti i beni che vengono portati al riciclo, recupero o allo smaltimento. Occorre, dunque, rispettare la definizione assunta dal legislatore comunitario. Si deve invertire la tendenza della crescita della produzione di rifiuti. Le linee di aumento registrate negli ultimi anni, infatti, dimostrano che questa costituisce una vera e propria emergenza. Tuttavia, l’esperienza di questi anni ha mostrato come questo obiettivo non riesca ad essere perseguito intervenendo solo a valle dei processi produttivi. Le azioni da intraprendere devono essere, dunque, eseguite prima della fase del consumo, agendo sulla composizione dei prodotti, affinché siano escluse le sostanze non recuperabili o pericolose per l’ambiente e per la salute coinvolgendo in un’azione a spirale virtuosa le istituzioni, i cittadini, le industrie e la distribuzione. I principi ispiratori del regolamento Reach, implementati e allargati anche ad altri settori, contribuiscono alla conversione del comparto produttivo verso una riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti. Si ritengono, altresì, strategiche tutte le azioni mirate al cambiamento dello stile di vita sia attraverso l’incentivazione della domanda di beni di consumo più rispettosi dell’ambiente che attraverso l’aumento dell’efficienza energetica; tali azioni potranno essere perseguite tramite l’informazione e la formazione rivolta al cittadino, alle amministrazioni e alle società. Un mercato pienamente consapevole delle ricadute delle proprie scelte consente di poter perseguire gli obiettivi indicati. Il consumatore deve essere in grado di comprendere il peso economico e ambientale del suo comportamento. Deve essere, quindi, promossa l’etichettatura indicante la quota di produzione dei rifiuti per singolo prodotto acquistato, la quota di rifiuti pericolosi e non pericolosi e la quota di beni non destinati al consumo presenti nella singola confezione. Deve essere introdotta una tariffa omogenea in tutta la provincia, per facilitare il controllo e la trasparenza, nonchè un metodo di raccolta differenziata spinta domiciliare omogeneo provinciale che sia basato sul miglioramento continuo degli obiettivi quali/quantitativi attraverso la mappatura territoriale degli utenti sia domestici che industriali (sistema informativo territoriale). La riduzione dei rifiuti potrà essere ottenuta solo a condizione che non venga creato un sistema di smaltimento e un mercato del recupero e del riciclo dei rifiuti vincolanti. Se, infatti, verrà realizzata un’infrastrutturazione impiantistica sovradimensionata o rigida, questa costituirà inevitabilmente uno stimolo alla produzione dei rifiuti. Si dovrà, dunque, assicurare un sistema e un mercato con una sufficiente elasticità e capacità di adattamento, in tempi relativamente brevi, alla diminuzione dei rifiuti e/o all’aumento del riciclo e del recupero di materia. Tra le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti meritano di essere promosse: l’introduzione dei cosiddetti “acquisti verdi”; la creazione di specifiche figure professionali all’interno delle amministrazioni pubbliche e delle aziende, incaricate esclusivamente alla gestione dei rifiuti, affidandole obiettivi di diminuzione dei rifiuti e di recupero di materia dagli stessi; la promozione delle certificazioni di qualità gestionali come ISO 9000 ed ambientali come ISO 14000 od EMAS o di prodotto come Ecolabel, la realizzazione di Sistemi Informativi Territoriali applicati alla gestione dei rifiuti; l’implementazione dei procedimenti relativi all’Autorizzazione Ambientale Integrata. Anche l’introduzione della distribuzione di prodotti sfusi e la reintroduzione del vuoto a rendere per alcuni prodotti tradizionali e l’estensione di tale pratica ad altri beni rappresentano misure atte a ridurre la produzione dei rifiuti. Deve, inoltre, essere sostenuta e incentivata la produzione di beni di alta durata, anche attraverso certificazioni specifiche. Sostegno deve, infine, essere offerto per tutte le azioni che promuovono la fornitura di servizi in alternativa al consumo di un bene. Deve, infine, essere sostenuta e incentivata la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, a basso impatto ambientale, tese alla diminuzione dei rifiuti e della loro pericolosità, nonché la trasformazione in tal senso delle attività produttive. 2. Recupero e riciclo dei rifiuti. Accanto alla riduzione, deve essere promosso il recupero dei rifiuti. L’avvio di un mercato legato al recupero dei rifiuti non deve essere tuttavia da ostacolo alla riduzione della produzione degli stessi, deve tendere alla riduzione degli scarti dall’attività di recupero, nonché non deve avere ripercussioni sull’ambiente e sulla salute pubblica. Pertanto, dovranno essere privilegiate le soluzioni tecniche e gestionali che portino ad un riutilizzo della materia e che non incentivino la produzione dei rifiuti. In particolare la potenzialità degli impianti di recupero non deve costituire un vincolo tale da contrastare i processi di riduzione dei rifiuti e la riduzione degli impianti stessi. Il ricorso al recupero energetico potrà avvenire solo a condizione che venga assicurato il perseguimento dell’obiettivo rifiuti zero. In questa ottica, si afferma che la costruzione di impianti dedicati al processo di incenerimento non rappresenta una soluzione al problema dei rifiuti, in quanto – oltre ai problemi sanitari e di impatto, che comporta – rappresenta comunque una distruzione di risorse. Devono essere vietate incentivazioni economiche per il recupero energetico derivante da rifiuti, ad esclusione delle biomasse, nel rispetto della definizione assunta in sede comunitaria. Eventuali sistemi e meccanismi di incentivazione dovranno essere determinati in modo tale da assicurare il rispetto della gerarchia indicata dal legislatore comunitario. Quindi dovranno essere privilegiate le azioni che comportino la riduzione dei rifiuti e quelle che assicurino il riciclo o il recupero di materia dagli stessi, anche tramite l’assegnazione di certificati bianchi per il risparmio energetico che ne deriva. Per il perseguimento degli obiettivi di recupero, deve essere sviluppata al massimo la raccolta differenziata e deve essere sostenuta la raccolta domiciliare a più frazioni (a partire dal secco/umido), con l’eliminazione dei cassonetti e delle campane stradali e applicazione della tariffa puntuale. Si è potuto, infatti, osservare che questo modello comporta la raccolta di materia di migliore qualità e di più facile recuperabilità, nonché significativi vantaggi economici rispetto alle altre alternative di raccolta e di recupero; inoltre, consente il rispetto dei principi comunitari e, nell’ottica del miglioramento continuo, il perseguimento dell’obiettivo rifiuti zero. La raccolta domiciliare, inoltre, mette in relazione diretta il consumatore con i risultati delle sue scelte economiche, portandolo a maturare comportamenti più ambientalmente responsabili. Parallelamente allo sviluppo della raccolta differenziata deve essere promossa e sostenuta un’economia basata sull’utilizzo dei materiali recuperati al fine della chiusura del ciclo dei rifiuti.
3. Azzerare lo smaltimento. L’obiettivo rifiuti zero corrisponde, innanzitutto, alla cessazione dello smaltimento dei rifiuti, ossia all’abbandono definitivo degli stessi. Ciò significa che dovrà essere disincentivato il ricorso alla discarica, all’incenerimento o ad altre tecnologie di combustione come la gassificazione, fino a giungere all’azzeramento dello smaltimento.
Riepilogo
La Rete Nazionale Rifiuti Zero cui fa parte anche il WWF, ritiene, in conformità con le posizioni più volte espresse e riportate in diversi documenti dell’Associazione, che l’unico approccio realmente sostenibile alla gestione dei rifiuti sia rappresentato dalla Strategia “Zero waste”: rifiuti zero rappresenta infatti l’obiettivo verso cui tendere entro il 2020, come peraltro sta avvenendo in molte città, contee ed interi Paesi nel mondo. Si ha ben chiaro che per conseguire lo “Zero waste” occorre rivedere radicalmente sia l’attuale modello gestionale dei rifiuti, tutto incentrato sull’impiantistica finalizzata all’incenerimento, che gli stessi modelli di produzione e consumo strettamente connessi al nostro stile di vita. Alla luce di questo occorre porre in essere tutte quelle strategie, quei metodi e quelle buone pratiche affinché detto obiettivo possa essere concretamente perseguito e raggiunto. Si è convenuto, all’interno della Rete, di individuare e codificare un modello alternativo all’attuale per la gestione dei rifiuti, un modello che – avendo chiaro l’obiettivo strategico Rifiuti Zero – si prefigga innanzitutto lo scopo di lavorare sulla prevenzione della produzione dei rifiuti (riduzione) e, quindi, su sistemi di RD “porta a porta” (domiciliarizzati), gli unici in grado di conseguire elevati obiettivi quali-quantitativi che costituiscono l’indispensabile presupposto per un reale recupero di materia. Il metodo/modello dovrà altresì offrire strumenti utili per intervenire nei Piani di Gestione dei Rifiuti (Regionali e Provinciali) in modo da tentare di reindirizzarli, spostando l’asse dall’attuale approccio strettamente impiantistico termodistruttivo ad uno gestionale che punti allo “zero waste”. A tal fine il modello dovrà chiaramente mostrare i suoi vantaggi economici, oltre che ambientali e sociali. In questo contesto si conviene che l’applicazione di un puntuale sistema tariffario, secondo il principio comunitario “chi inquina paga”, non solo è corretto ma rappresenta un potente volano per indirizzare gli stessi comportamenti di cittadini ed imprese verso atteggiamenti virtuosi.
Che cos’è lo Zero Waste (Rifiuti Zero)
Rifiuti Zero,
non è un’utopia ambientalista,
è parte integrante della nuova rivoluzione industriale
avviata dai paesi più avanzati, in particolare
Giappone e Stati Uniti, negli anni ’80. Altri esempi: (Stati Uniti)
IL 3
Giugno 2004, il "Comitato sul Risanamento sulla gestione
dei rifiuti solidi" tenne un'audizione sulla Ris. n° 174
che impegnava la Città di New York ad adottare una
politica di "Zero Sprechi" (Zero Waste) da raggiungere
nel lungo termine con leadership, impegno e fondi
programmati. OSSERVAZIONI PUNTUALI AL PIANO :
Esaminando il testo si ritiene osservare :
alla pagina 1 (alla voce premesse) si legge: …” Il Piano Provinciale individua e descrive le iniziative e gli strumenti che incentivano la riduzione della produzione dei rifiuti e le azioni finalizzate al recupero e al riuso. Propone, inoltre, la riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata applicabili nei vari Comuni con criteri di flessibilità, (ad esempio la raccolta domiciliare nelle zone a media ed alta densità abitativa, raccolta mediante contenitori stradali nelle zone a bassa densità abitativa ed una larga diffusione ed incentivazione del compostaggio familiare). La quota di rifiuti rimanente dopo le azioni di riduzione e raccolta differenziata viene destinata al trattamento meccanico biologico dalla quale derivano un Combustibile Derivato dai Rifiuti (CDR) da destinare al recupero energetico ed una frazione umida biostabilizzata, utilizzabile in interventi di ripristino ambientale o per la ricopertura dei rifiuti in discarica. Il sistema integrato persegue l'azzeramento del ricorso allo smaltimento in discarica del rifiuto tal quale: le discariche verranno utilizzate unicamente per i residui derivanti da operazioni di recupero e da trattamenti biologici e termici.
Osservazioni alle voci: 6.2.1 Caratteristiche del CDR pag. 166 6.2.2 Quadro legislativo nazionale relativo alla produzione ed utilizzo di CDR 6.2.3 Il mercato del CDR 6.2.4 Produzione e smaltimento attuali di CDR
A tal proposito si ritiene osservare:
la XIV legislatura è stata caratterizzata da una fortissima incentivazione all'incenerimento dei rifiuti e, contemporaneamente, ad un forte indebolimento delle misure a sostegno delle fonti rinnovabili, nell'ambito delle quali, in violazione delle direttive comunitarie, sono stati inclusi i rifiuti, compresa la frazione non biodegradabile, e il CDR. Con la Legge 27 febbraio 2002 n. 16 (conversione del Decreto Legge n. 452/2001) riguardante il “combustibile derivato da rifiuti” (CDR) è stato inserito tra i “rifiuti speciali” sottraendo alla pianificazione e ai controlli previsti dall’articolo 22 del Decreto D.lgs. n. 22/1997 gli impianti di combustione dei rifiuti . Con la legge 179 del 2002 si è ribadita l'esclusione del CDR dai rifiuti urbani (art. 23) con gravi effetti in materia di pianificazione degli impianti . Queste operazioni trovano la loro fonte nell'articolo 14 del decreto legge 138 del 2002 con il quale la definizione di rifiuto, attraverso una interpretazione autentica che ha portato l'Italia davanti alla Corte di Giustizia UE, è stata stravolta al fine di escludere gran parte delle sostanze dal controllo pubblico e dalla pianificazione prevista dalla normativa vigente. LA CONTRARIETA’ alla produzione del Combustibile Derivato dai Rifiuti (CDR)
l’Associazione è fortemente preoccupata in
merito all’ incremento dello smaltimento dei rifiuti
tramite qualsiasi forma di incenerimento che si sta
proponendo nel nostro paese sia con la costruzione di
nuovi impianti (sia con l’ amplia-mento di quelli
esistenti. .
Difatti la combustione che trasforma la parte non trattata dei rifiuti in "combustibile derivato dai rifiuti" (CDR), produce anidride carbonica e acqua, ma anche moltissime altre sostanze che variano a seconda dalla composizione dei rifiuti. Talvolta si tratta di idrocarburi o di metalli tossici come mercurio e cadmio che erano presenti nelle lattine, negli oggetti di plastica, nella carta, nei materiali organici presenti nelle merci usate che sono state buttate via come rifiuti. Talvolta si tratta di diossine o di altre sostanze clorurate tossiche che si formano dalla trasformazione, nei forni degli inceneritori, delle materie plastiche o di altri ingredienti dei rifiuti. In merito alla cosiddetta “emissione zero” è opportuno osservare che anche a fronte di opportuni filtraggi delle emmissioni in atmosfera degli impianti che bruciano CDR; tali promesse non potrebbero essere mantenute in quanto anche se fosse vero che la “macchina miracolosa “ filtra diossine, polveri, mercurio, eccetera, le emissioni sarebbero inevitabili sotto forma, se non altro, di anidride carbonica e di vapore acqueo e di altri gas, inevitabili prodotti di ogni combustione. Senza contare che, anche se una “macchina” fosse capace di filtrare e trasformare qualsiasi sostanza indesiderabile che esce da un camino, alla fine la stessa materia si deve trovare, come polveri in una discarica o come altri gas da qualche altra parte dell'ambiente. Disincentivare le forme di incenerimento Indipendentemente da quella che è l’opinione sugli inceneritori, l’incenerimento dei rifiuti già beneficia impropriamente del cosiddetto contributo CIP 6, destinato alle fonti energetiche rinnovabili che paghiamo tutti all’interno della bolletta elettrica. Se il contributo statale venisse destinato alle fonti rinnovabili e non ai rifiuti, la produzione elettrica dal cosiddetto CDR (Combustibile da Rifiuti) non avrebbe nessun vantaggio economico né per il cittadino né per le aziende che scelgono di produrre energia attraverso questo sistema o di smaltire rifiuti tramite l’incenerimento Per essere chiari secondo uno studio del 2005 dell’Università Bocconi, rapportandosi solo alle energie rinnovabili, il costo di 1 MWh prodotto da un medio impianto idroelettrico è pari a 66 euro che scende a 63 se viene prodotto all’eolico, sale a 121 se prodotto da biomasse e arriva a 280 se si tratta di fotovoltaico. L’incenerimento di rifiuti solidi urbani con recupero energetico, senza considerare il costo di gestione e trattamento dei rifiuti prima che arrivino all’inceneritore, è di ben 228 euro MWh. Questo significa che se il CIP 6 andasse alle fonti rinnovabili in Italia ci sarebbe convenienza ad andare sul solare. In assenza del contributo pubblico in termini economici il costo della produzione energetica dei rifiuti se la batte col solare.
Le emissioni prodotte dall’incenerimento dei rifiuti.
A tal proposito sarebbe opportuno conoscere nel dettaglio quali e quante sono le emissioni prodotte da impianti citati nel Piano provinciale che “bruciano” CDR., Ad esempio 1. Quanti picogrammi di diossine emettono giornalmente gli impianti? 2. Il dato fornito è il valore medio o il valore minimo misurato? 3. Quante misure di diossine vengono effettuate annualmente? 4. In base a quale criterio sono stati fissati i limiti di legge per le emissioni di diossine? Prima di spiegare il senso di queste domande, riteniamo doveroso segnalare la singolarità delle procedure adottate che dovrebbero fornire una corretta informazione agli amministratori che devono decidere: l’unico interlocutore a cui si fanno domande e dal quale si ricevono le informazioni è, quasi sempre, il gestore o il progettista dell’impianto. Adesso spieghiamo per quale motivo le nostre domande sono quelle giustificate. Innazitutto, avrete notato che nella prima domanda abbiamo utilizzato una singolare unità di misura per valutare la quantità di diossine emesse dal termovalorizzatore: il picogrammo (pg). Si tratta di un’unità di misura del peso estremamente piccola: un picogrammo equivale ad un miliardesimo di milligrammo. In particolare, le attuali normative europee prescrivono che in ogni metro cubo di fumi emesso da un impianto che brucia i rifiuti ci possano essere, al massimo, 100 picogrammi di diossine. Se si pensa che la quantità ammessa degli altri inquinanti si misura in milligrammi (un miliardo di volte più pesante), si spiega la giustificazione di chi afferma che da un moderno impianto di incenerimento, non produrrebbe diossine! Il problema vero è che per misurare le diossine dobbiamo usare un’unità di misura così piccola, perché la loro tossicità è estremamente elevata, rispetto ai normali inquinanti. In particolare, risulta miliardi di volte di maggiore rispetto ai normali inquinanti che producono i nostri mezzi a motore o impianti di riscaldamento. Anche la risposta -Le diossine non sono misurabili-, apparentemente rassicurante, si fa velo del fatto che spesso, per ridurre i costi, i laboratori di analisi fissano il livello minimo di rilevabilità del loro metodo poco al di sotto del valore limite. Quindi, il gestore di un impianto di incenerimento può affermare che le diossine nei fumi del suo impianto, in quanto inferiori al valore minimo determinabile stabilito dal laboratorio di controllo, non sono misurabili. Ma ciò non significa affatto che questi composti siano assenti. Insomma, un impianto di incenerimento, pur rispettando i limiti di legge, inquina pesantemente l’aria che utilizza e questo inquinamento è trasferito all’ambiente circostante. Eventuali obiezioni che la concentrazione di diossine presenti nei fumi diminuirà nel tempo e nello spazio, per la naturale dispersione e diluizione del pennacchio di fumo sono, in questo caso, ininfluenti. Infatti, la maggiore quantità di diossine a cui ciascuno di noi è esposto va ad instaurarsi nella catena alimentare, in pratica il cibo che mangiamo. La quantità di diossine assorbite per inalazione di aria è molte volte minore della quantità assorbite con l’alimentazione. Le diossine sono caratterizzate da una elevata stabilità chimica e da un’alta affinità con le sostanze grasse. Grazie a queste caratteristiche, le diossine, anche se inizialmente disperse nell’ambiente, dopo la loro emissione si concentrano lungo la catena alimentare, in particolare nel pesce, nella carne, nei latticini, nel latte, compreso quello materno. Pertanto, le diossine che escono da un qualsiasi impianto di incenerimento, si accumulano progressivamente nell’ambiente, e primo o dopo ce le ritroviamo nei nostri alimenti. Quindi, sarebbe più corretto, ai fini della protezione della salute, che i limiti di legge riguardassero la quantità di diossine emesse in un determinato tempo (ora, giorno) e non la loro concentrazione nei fumi. E nel conteggio delle diossine rilasciate, bisogna contare quelle presenti nei fumi, quelle presente nelle ceneri pesanti e quelle che si trovano nelle ceneri volanti trattenute dei filtri anti inquinamento.
Quante diossine emette un impianto di incenerimento?Ma quanti picogrammi di diossine emette giornalmente un impianto di incenerimento? Ovviamente, questa quantità dipende da quanti metri cubi di fumi emette giornalmente l’impianto e questo volume dipende dalla quantità di rifiuti bruciati. Più rifiuti sono bruciati, più aria è necessaria per la loro combustione completa, più fumi sono emessi dal camino. A noi, anche a fronte del rispetto degli attuali limiti, questi numeri suggeriscono grande prudenza nelle scelte da fare per risolvere i problemi posti dal nostro attuale modo di produrre e smaltire rifiuti. Al contrario, il nostro governo e buona arte delle amministrazioni locali minimizzano il problema, invitano a continuare a consumare e a produrre rifiuti come prima e più di prima, e prevedono almeno un grande inceneritore per ognuna delle 103 province italiane.
Il rispetto dei limiti alle emissioni ci deve tranquillizzare?A questo punto diventa importante rispondere correttamente alla domanda: In base a quale criterio sono stati fissati i limiti di legge per le emissioni di diossine? La risposta è desumibile da quanto riportato, nella Direttiva 2000/76/CE sull’ incenerimento dei rifiuti approvata dall’Unione europea:
I valori limite stabiliti dovrebbero prevenire o limitare, per quanto praticabile, gli effetti dannosi per l’ambiente e i relativi rischi per la salute umana. Questa frase è chiara e senza ombra di dubbio. A parte i cautelativi condizionali (dovrebbero), i limiti alle emissioni hanno solo un significato tecnico: corrispondono alle concentrazioni più basse raggiungibili dall’incenerimento con la migliore tecnologia al momento disponibile e, ovviamente, a costi accettabili per l’azienda.
Ma tutte le norme ambientali, di solito, sono arretrate d’almeno una decina d’anni rispetto alle conoscenze scientifiche sull’argomento. E queste conoscenze sono tutt’altro che definitive. E così, dopo decenni d’uso, solo intorno agli anni 60 ci si è accorti che gli inceneritori emettono gas acidi pericolosi per la salute umana e dei vegetali. Normato e ridotto questo problema si è scoperto che gli inceneritori emettono anche metalli tossici e cancerogeni che si accumulano nell’ambiente, poi si è scoperto che gli inceneritori erano anche la maggiore fonte di emissioni di diossine. E mentre si cercava, con varia fortuna e costi crescenti, di ridurre l’emissioni di metalli e diossine, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, confermava, definitivamente, l’effetto cancerogeno di questi composti per l’uomo. E mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Unione Europea, di conseguenza, riducevano la quantità tollerata di diossine nella dieta umana, , il limite alle emissioni di diossine negli inceneritori è rimasto, stranamente, lo stesso.
Quanto le norme privilegino gli interessi delle imprese, piuttosto che quelli della comunità, è deducibile anche dalla singolare disposizione della normativa europea che fissa la frequenza di controlli di diossine ad un solo prelievo all’anno! La scusa è l’alto costo di queste analisi. Tuttavia, è ovvio che, a fronte di un combustibile(i nostri materiali post consumo) caratterizzato da un’estrema variabilità (umidità, potere calorifico, composizione chimica), un’unica misura annuale non possa essere rappresentativa della quantità di diossine mediamente emessa da un impianto di incenerimento.
Danni alla salute provocati dalle diossine.
Per quanto riguarda i meccanismi d’accumulo delle diossine lungo la catena alimentare, fino al latte materno, e sui rischi di cancro connessi con l’esposizione a questi composti, si rinvia a documenti specifici. Infatti numerosi dati sperimentali pubblicati recentemente stanno dimostrando come l’esposizione a diossine, oltre a diversi tumori, possa produrre altri effetti sulla salute umana, anche a dosi inferiori a quelle fino ad oggi stimate tollerabili. La maggior parte dei nuovi effetti studiati ed attribuibili all’esposizione a diossine, riguardano la delicata sfera sessuale. L’aspetto più preoccupante di questi studi è che gli effetti indesiderati, prodotti dalle diossine, si verificano spesso a seguito d’esposizione croniche di tipo non professionale e a dosi molto basse.
I pareri della Commissione Europea sull’incenerimento dei rifiuti. Con riferimento a questi ed altri studi, l’Unione Europea ha già prodotto diversi documenti sull’ incenerimento dei rifiuti che, tuttavia i nostri governi sembrano ignorare. Riportiamo alcuni passi significativi.
Comunicazione della Commissione al Consiglio Strategia comunitaria sulle diossine 2001/C322/02
Sembra che le caratteristiche tossiche delle sostanze (Diossine n.d.r.) siano state sottovalutate: recenti dati epidemiologici, tossicologici e sui meccanismi biochimici, riferiti agli effetti sullo sviluppo cerebrale, sulla riproduzione e sul sistema endocrino hanno dimostrato che gli effetti delle diossine e di alcuni Policloro Bifenili (PCB) sulla salute umana sono molto più gravi di quanto precedentemente supposto, anche a dosi estremamente ridotte.
Direttiva 2000/76/CE sull’ incenerimento dei rifiuti.
Misure più restrittive dovrebbero ora essere adottate per la prevenzione e la riduzione dell’ inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e le direttive attuali (89/369/CEE) dovrebbero pertanto essere abrogate.
Conclusioni
Se l’esposizione a diossine presenta i problemi segnalati e può essere un reale fonte di rischio per la nostra salute anche a dosi molto basse, quale senso ha, per la Provincia di Savona adottare tale forma di smaltimento? Non è una fortuna per il nostro paese non avere privilegiato, fino ad oggi, l’incenerimento per gestire i nostri rifiuti e non aver quindi vincoli occupazionali ed economici per intraprendere nuove ed innovative vie per risolvere alla radice il problema rifiuti, senza ricorrere all’incenerimento? La realizzazione in Italia di un centinaio di nuovi inceneritori, anche se meno inquinanti di quelli che erano gioielli della tecnica solo pochi anni or sono, inevitabilmente, aumenterebbe la quantità di diossine prodotte dal nostro paese come pure la dose giornaliera di diossine assunta dalla nostre gente attraverso gli alimenti ed il latte materno. Che senso ha aggiungere questo ulteriore rischio, quando non siamo assolutamente obbligati ad incenerire i nostri cosidetti rifiuti? Un modo per evitare di fare quest’errore è anche quello di diffondere queste informazioni al maggior numero possibile di persone che conoscete. Fatelo prima che, con la costruzione dei termovalorizzatori e la sottoscrizione dei contratti ventennali che fisseranno le quantità di rifiuti che i Comuni dovranno obbligatoriamente fare incenerire, non sarà più possibile tornare indietro.
La proposta alternativa al CDR
Quando le tipologie di sistemi di raccolta, compostaggio e riciclaggio descritti di seguito sono in funzione, i rifiuti residui possono venir ridotti ad una piccolissima frazione del flusso dei rifiuti urbani. Infine, si può disporre di tali residui utilizzando una combinazione di meccanismi di natura normativa, fiscale e di consumo quali le leggi sulla responsabilità del produttore (come la Direttiva sui Rifiuti Elettrici ed Equipaggiamenti Elettronici), tasse di smaltimento (per es. la Tassa sulle discariche o sull’incenerimento) e efficienza del design. Nel frattempo, il materiale che non può essere riutilizzato, riciclato o compostato, andrebbe pulito e stabilizzato, per poi essere smaltito in discarica. I sistemi di Trattamento Meccanico Biologico (MBT), i quali stabilizzano e riducono ulteriormente il volume dei rifiuti residui, possono essere usati per ottenere la pulizia e la stabilizzazione dopo le misure di raccolta, compostaggio e riciclaggio. Inoltre, possono incontrare le esigenze dell’ambito manageriale: un modo per garantire che gli obiettivi obbligatori siano raggiunti.
• A differenza dell'incenerimento, la discarica non perpetua il bisogno di rifiuti. Gli schemi di separazione alla fonte come quelli qui descritti produrranno rifiuti residui urbani meno tossici e molto ridotti in volume se paragonati ai livelli attuali. Un continuo miglioramento nel riciclaggio, nel design dei prodotti e nelle abitudini di consumo vorrebbe dire poter ridurre sempre più lo smaltimento in discarica, sino alla sua scomparsa finale. Gli inceneritori, invece, devono operare a pieno regime per almeno 25-30 anni della loro vita operativa per avere un ritorno garantito dell'investimento. Una volta costruiti, diventano un impedimento strutturale ad una significativa riduzione dei rifiuti da smaltire. • Gli inceneritori non eliminano il bisogno delle discariche. Infatti, essi producono ceneri contaminate che devono venire smaltite, così come inquinanti atmosferici. Residui altamente tossici dei sistemi di abbattimento degli inquinanti sono spesso trasportati lontano per essere smaltiti. Gli inceneritori, quindi, non risolvono il problema delle discariche, ma anzi aiutano a crearne delle nuove. Mentre si considerano le opzioni per lo smaltimento dei materiali non riciclabili, è importante esser consapevoli che con gli inceneritori si può ottenere un massimo del 70% di riduzione della massa incenerita (30% resta come ceneri). La riduzione in volume se comparata con la discarica, dove i rifiuti sono di norma compattati prima di smaltirli, scende al 45% circa.
Le attuali percentuali di riduzione dei rifiuti ottenute con l'incenerimento si attestano attorno al 55% in peso visto che il materiale non combustibile (definito by-pass) va selezionato e rimosso dal flusso prima della combustione. Oggi i migliori sistemi di selezione meccanica e di compostaggio superano le riduzioni in massa e volume ottenibili con gli inceneritori e contemporaneamente si eliminano i problemi di inquinamento associati a questi impianti. Se pianificati e gestiti con cura, possono fornire un prodotto utile, commerciabile e capace di restituire nutrienti al suolo e migliorarne la qualità. Inoltre, forniscono un metodo per recuperare risorse preziose, come l'alluminio.
Flusso 3 – Rifiuti residui La soluzione ultima – i sistemi MBT Si porta a conoscenza nel dettaglio questo nuovo modo di agire e pensare su come gestire i rifiuti residui. Meglio noti in Europa come i sistemi per il Trattamento Meccanico-Biologico (MBT), questi impianti si basano sulla logica dei tre flussi. Ciò ci sposta dai tempi nei quali si poteva meramente incenerire o smaltire in discarica i rifiuti eterogenei a un era del far ‘fluire’ i materiali sino al loro valore economico e ambientale più elevato. L'obiettivo dei sistemi MBT è quello di evitare di porre insieme sostanze tossiche, riciclabili ed organiche in qualsiasi opzione di smaltimento finale ove possano interagire e contaminarsi a vicenda. I sistemi MBT combinano invece una serie di fasi di trattamento atti a rimuovere il più possibile i materiali riciclabili, la frazione organica e le sostanze tossiche dai residui – producendo con questo un prodotto finale inerte e ‘stabilizzato’. I sistemi MBT riducono in genere il peso dei residui che ricevono di un ulteriore 50%. Questi sistemi permettono a città e regioni, su entrambe le sponde dell'Atlantico, di aumentare i loro tassi di diversione dei rifiuti dallo smaltimento finale – ad esempio ad Halifax, una cittadina di 350.000 abitanti in Nova Scozia, è stato raggiunto ben il 61% una volta realizzato il sistema completo a tre flussi + MBT; a Edmonton, in Alberta, i 900.000 abitanti hanno raggiunto il 70% nel 2000; e ora vi sono dozzine di nuovi tali sistemi a tre flussi + MBT in Europa, come in Germania, Austria, Italia, Belgio ed in altre regioni.
Il sistema ‘Bedminster’ Questo sistema modulare può essere usato sia per i rifiuti separati alla fonte che per quelli misti. Si possono separare i rifiuti eterogenei in modo manuale o meccanico; quest’ultimo può includere apri sacchi, correnti di aria, metal detector, ecc. Il componente principale del sistema è una unità chiusa, un tamburo rotante, che mescola, aera e omogeneizza il materiale. Dal tamburo, il compost grezzo è passato al setaccio per selezionarlo e pulirlo per rimuovere oggetti come viti, graffette e pezzetti di plastica. Si può quindi lasciare maturare il compost sia al chiuso che all'aperto dalle tre alle sette settimane. Si può rigirare, aerare, e umidificare la massa manualmente oppure attraverso automatismi computerizzati. Un monitoraggio sofisticato e l'analisi accurata del prodotto ne garantiscono la qualità finale.
Come funzionano i sistemi MBT
1. Primo: separare alla fonte. Gli impianti MBT dovrebbero ricevere i residui rimasti dopo aver effettuato la massima separazione possibile dei riciclabili – massimizzando così i benefici economici e ambientali dati dalla separazione alla fonte e minimizzando le dimensioni, costi e complessità dell’impianto MBT necessario. 2. La fase meccanica. I residui sono introdotti in un ingresso altamente meccanizzato (per rimuovere metalli, plastiche ed altri materiali). Questo massimizza la diversione dei materiali riciclabili, separa il comportabile e garantisce un materiale il più possibile pulito per la fase seguente. 3. La fase biologica si effettua in genere in un sistema di compostaggio al chiuso che lavora primariamente non a produrre un compost vendibile, ma piuttosto a ridurre il peso e a rendere inerte qualsiasi materiale organico biologicamente attivo (cioè a “stabilizzare” il residuo). Tra i materiali sminuzzati e compostati in questa fase si includono carta e cartone, organico verde e di cucina, i contenuti organici dei pannolini, imballaggi, tessuti ecc. 4. Il residuo è ora fortemente ridotto in peso, ed è stabilizzato. Può essere smaltito in discarica, riducendo notevolmente il rischio di produzione di metano, di formazione del percolato e di incendi in discarica, oppure può essere usato come materiale di copertura della discarica o, se poco inquinato, come compost di bassa qualità. Forse il più grande vantaggio degli impianti MBT è dato dalla loro flessibilità: possono essere costruiti a moduli, e con l'aumentare del tonnellaggio di materiali separati alla fonte, l'attrezzatura e lo spazio possono esser convertiti in impianti per il compostaggio di alta qualità o per il recupero dei materiali (impianti MRF). I sistemi MBT possono essere costruiti più rapidamente, rispetto ad un inceneritore di dimensioni simili, e ad un costo inferiore. Possono anche essere costruiti in economia su scala più ridotta. Perché lo smaltimento in discarica dei rifiuti separati e stabilizzati è meglio dell'incenerimento. Gli impianti d’incenerimento non eliminano il bisogno delle discariche. Infatti, essi producono ceneri contaminate che devono essere smaltite in discarica, oltre che inquinanti atmosferici. Residui altamente tossici dei sistemi di abbattimento degli inquinanti sono spesso trasportati lontano per essere smaltiti. Gli inceneritori, quindi, non risolvono il problema delle discariche, ma anzi aiutano a crearne delle nuove. Oggi i migliori sistemi di selezione meccanica e di compostaggio superano le riduzioni in massa e volume ottenibili con gli inceneritori e contemporaneamente si eliminano i problemi di inquinamento associati a questi impianti. Sino al raggiungimento dell’obiettivo Rifiuti Zero, i materiali che non possono essere riutilizzati, riciclati o compostati andranno stabilizzati, e poi conferiti in discarica. Questa opzione risulta migliore del costruire impianti d’incenerimento per numerose ragioni: • Gli inceneritori non eliminano il bisogno delle discariche. Producono ceneri contaminate che vanno smaltite in discarica a cui si aggiungono quei rifiuti urbani che non sono combustibili (circa il 15 %). Oggi molti gestori di impianti respingono, inoltre, grosse partite di plastiche in PVC, a causa del loro alto contenuto in cloro. • Le discariche non perpetuano il bisogno di produrre i rifiuti, così come fanno gli inceneritori (dato che la discarica è più flessibile ed ha un costo d’investimento inferiore può operare con contratti a breve termine e può essere progettata per adattarsi a quantità di rifiuti decrescenti). Gli schemi di separazione alla fonte come quelli descritti in queste pagine indicano che la quantità dei rifiuti residui sarà ridotta di molto ed in continua diminuzione. Lo smaltimento in discarica potrà, quindi, essere ridotto ed eliminato progressivamente con l’approccio Rifiuti Zero. Gli inceneritori, al contrario, devono operare alla massima capacità durante i loro 25-30 anni di vita, in modo da assicurare un ritorno sul capitale investito. Una volta costruiti diventano essi stessi un impedimento strutturale ad una riduzione significativa dei livelli di rifiuti da smaltire. • La rimozione dei materiali organici dalle discariche determina una riduzione dei liquami prodotti in termini di quantità e tossicità. • La separazione alla fonte renderà più facile l’identificazione e la rimozione dei materiali pericolosi dal flusso dei rifiuti. Di nuovo sarà ridotta la tossicità dei materiali che entrano in discarica. Molti dei materiali tossici inviati ad un inceneritore sono invece impossibili da identificare. • Con la rimozione dei materiali organici e pericolosi dal flusso dei rifiuti (incluso i prodotti contenenti sostanze pericolose), il residuo sarà molto simile ad un inerte. A questo punto diventerebbe accettabile conferire in discarica le quantità ridotte di tali rifiuti residui inerti generati dopo i programmi intensivi di compostaggio e di riciclaggio. Gli inceneritori, invece, producono sempre rifiuti altamente tossici a causa delle reazioni termiche e chimiche che avvengono durante la combustione dei materiali misti. • Coloro che argomentano che l'incenerimento con recupero di energia sia meglio delle discariche sostengono che ottenere energia dalla combustione dei rifiuti sia una soluzione più ecologica. Ciò non è vero. I due materiali presenti nei rifiuti municipali che forniscono un valore calorifico significativo sono le plastiche e la carta/cartone. Le plastiche hanno origine in massima parte dal petrolio. In temimi di impatto climatico, bruciarle è come bruciare combustibili fossili. In termini di uso di energie e di risorse, è molto più efficiente riciclare la carta, piuttosto che usarla come combustibile. Quando i residui sono smaltiti in discarica, le autorità di gestione rifiuti dovrebbero assicurarsi che i materiali conferiti a) siano ridotti alla minore quantità possibile, e b) siano il più possibile inerti. Il modo per ottenere tutto ciò è di trattare meccanicamente i residui prima del compostaggio, attraverso l’impiego di sistemi MBT. Le discariche andrebbero costruite usando la migliore tecnologia a disposizione ed includendo un sistema di controllo sul feedstock per prevenire lo smaltimento dei materiali pericolosi. L'approvazione dei progetti di nuove discariche va limitata per prevenire il sovra dimensionamento della capacità di smaltimento. L'obiettivo dei sistemi MBT è di evitare che materiali tossici, riciclabili ed organici vengano smaltiti insieme in un unico sito, dove possono interagire e contaminarsi l'uno con l'altro.
Riepilogando il WWF tenuto conto degli obiettivi e dei
contenuti proposti dallo Zero Waste, è favorevole alla
proposta MBT in sostituzione dell’incenerimento del CDR.
A TAL RIGUARDO SI CHIEDE IL SUPERAMENTO DELLA TECNOLOGIA DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI CHE SI RIVELA LATO PRATICO ANTIECONOMICA, PERICOLOSA PER LA SALUTE IN QUANTO FONTE DI PRODUZIONE DI SOSTANZE TOSSICHE ANCHE IMPREVEDIBILI, TECNICAMENTE OBSOLETA. In particolare il concetto di incenerimento risulta non verificato alla prova dei fatti come dimostrano i crescenti costi del Servizio in diverse realtà italiane ad esempio la città di Brescia.
Alla voce 1.4 La necessità di revisione e aggiornamento del Piano vigente Si legge: …”. Le forze politiche che lo hanno concepito e redatto vi hanno rimarcato la necessità di una maggiore attenzione alle problematiche ambientali ed in particolare, per quanto attiene al ciclo dei rifiuti, al “riassetto e al rafforzamento dei servizi di raccolta differenziata”, mediante “altre e più innovative tecniche di raccolta domiciliare”, “superando il tetto del 35% previsto dal Ronchi e dal Piano e tendendo verso il 50%”. Ed inoltre, per quanto attiene allo smaltimento finale, è stata affermata la necessità di una “verifica che consenta di optare per la soluzione tecnologicamente più sostenibile per l’ambiente e più compatibile con un livello molto alto di raccolta differenziata”
Si ritiene osservare che:
Condividendo il previsto potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, come già precedentemente citato, “la tendenza” verso il 50 % resta comunque inferiore ad una corretta gestione dei rifiuti che tenga conto di “una maggiore attenzione alle problematiche ambientali..” Difatti il rischio che in futuro il raggiungimento ottimale di raccolta differenziata non possa essere attuato, viene dal fatto che la produzione di rifiuti da destinare al CDR resta comunque alta, considerando che gli impianti che smaltiscono tale prodotto debbono per forza assimilare ingenti quantità per poter mantenere un livello produttivo costante.
Alla voce 3.1 La strategia del Piano Provinciale e principi ispiratori Si legge:
L’impostazione metodologica dell’aggiornamento del PPGR terrà conto della corretta “gerarchia” dei metodi di gestione dei rifiuti, individuata dalla legislazione europea, nazionale e regionale di riferimento che prevede, in ordine di priorità, le seguenti azioni: 1. prevenzione (riduzione) 2. recupero di materia 3. recupero di energia 4. smaltimento.
Si ritiene osservare che: Alla luce di quanto precedentemente esposto non si condivide l’azione indicata al punto 3.
Alla voce 6.2 Confronto ed analisi economica dei vari scenari delle tecnologie più idonee al trattamento del RU residuo Si legge: “…..Una volta individuati i fabbisogni di trattamento si dovranno valutare e confrontare le varie tecniche di trattamento ipotizzabili (preselezione, incenerimento, produzione di CDR ecc.) tenendo conto delle seguenti priorità di valutazione……..
A tal riguardo si chiede che le priorità di valutazione individuino prioritariamente la necessità di evitare forme di incenerimento dei rifiuti valutando le alternative precedentemente illustrate da codesta Associazione.
Alla voce 8.2 IL PIANO DELLA PROVINCIA DI SAVONA Si legge: “….Premesso che le indicazioni del Piano Regionale, pur avendo una caratteristica di generalità, risultano essere comunque vincolanti nella scelta dei siti, il Piano Provinciale si propone di ispirare le proprie scelte basandosi su alcuni principi “fondamentali”: • Trasparenza del processo decisionale; • Salvaguardia ambientale attraverso il principio irrinunciabile del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico ambientali disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili e a quelle riproducibili a costi elevati e a lungo termine; con particolare attenzione a luoghi già compromessi dai punti di vista ambientale, sociale ed economico (aree industriali dismesse, cave dimesse, siti di ex discarica, ecc.). La finalità si sintetizza soprattutto in una maggior qualificazione gestionale del sistema smaltimento, la riconversione delle aree improduttive e la conservazione e riqualificazione degli ambienti periurbani divenuti oggetto di degrado ambientale con degli obiettivi che possono essere così riassunti: • garantire un adeguato sistema di smaltimento rifiuti; • tutelare l’igiene e la salute degli abitati; • tutelare gli interessi socio-economici diffusi; • tutelare l’ambiente naturale non antropizzato; • tutelare l’immagine del paesaggio; • tutelare le emergenze storico-archeologiche; • tutelare l’ambiente marino costiero. Più in particolare risulta necessario: • proteggere le zone che hanno mantenuto un alto grado di stato naturale o di rilevante pregio paesistico e tutelare i residui tratti non urbanizzati; • promuovere il recupero di aree degradate o il consolidamento di quelle in precario stato di equilibrio ambientale; • definire i criteri per la realizzazione di opere ed impianti volti allo smaltimento e recupero dei rifiuti; • migliorare l’immagine e la funzionalità degli impianti e delle discariche esistenti, con particolare riferimento alle condizioni operative e di utilizzo dei volumi residui. Per raggiungere questi obiettivi il Piano indica le seguenti azioni: • incentivare la protezione e la conoscenza delle aree di interesse naturalistico; • migliorare ed utilizzare le aree industriali inutilizzate o scarsamente utilizzate; • eliminare o ridurre le presenze di impianti ambientalmente e paesisticamente incompatibili come attività a rischio di inquinamento; • migliorare la fluidità del traffico legata ai trasporti di rifiuti, da e lungo la costa; • riconvertire le aree dismesse o sottoutilizzate in ambiti e zone industriali. L’applicazione dei “principi” sopraelencati nella localizzazione dei siti, guardando quindi più al riuso che al consumo di nuove risorse, trasforma il piano Provinciale anche in un adeguato strumento di recupero ambientale, territoriale e socio-economico..”
In merito si ritiene osservare:
Individuazione siti
Bacino della Comunità Montana Ingauna ALBENGA/ORTOVERO – CIANCIARIN
L'impatto dell’intervento, anche alla luce delle prescrizioni in itinere contenute nei procedimenti autorizzativi, si ripercuoterebbe anzitutto sull'aspetto generale dei luoghi di insediamento, alterandone il valore naturale, paesaggistico e panoramico. L’insieme delle opere realizzate in aree naturalisticamente significative, potrebbe esercitare una incidenza negativa sulla flora, fauna, sul suolo e sul paesaggio. L’opera richiede con la realizzazione di nuova viabilità in aree prive una relativa movimentazione ed escavazione di terreno. Si rompe tra l'altro la continuità degli ambienti naturali. Sono opere che possono andare a perturbare negativamente gli equilibri degli ecosistemi e che possono comportare interferenze negative a comunità animali e vegetali. RAFFRONTO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (PTCP) Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua: assetto insediativo: - regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall’art 52 delle norme di attuazione del PTCP,
IN MERITO Si RITIENE OSSERVARE CHE:
· Regime normativo di MANTENIMENTO assetto insediativo (ANI-MA) l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi; - da quanto emerge dal documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici “CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP” si evince che per le Aree non insediate da mantenere - (ANI-MA) del PTCP tale intervento non risulterebbe assentibile in quanto lo stesso PTCP prevede che vengano mantenuti sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…": ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale…”;
Visto inoltre che A pag. 191 del piano si legge: “Zone di mantenimento ove comprese nei sistemi di interesse naturalistico ambientale: non idonee”. Il PTCP Regionale, come riportato alla scheda del Piano (pag. 222) individua nell’area , zone ANIMA, quindi di mantenimento, e non vi è dubbio che “Il piano territoriale di coordinamento paesistico della Liguria è un piano riconducibile alla categoria “piano urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali” prevista dall’art. 1 bis Legge 8 agosto 1985 n. 431; esso rientra conseguentemente tra i piani cosiddetti “tematici”, volti alla tutela congiunta di interessi urbanistici e di valori ambientali “ (Cons. Stato sez. IV, 26/09/2001, n. 5038). Alla luce di quanto, tale intervento non risulterebbe compatibile in quanto NON IDONEO.
PIANO REGOLATORE GENERALE DI ALBENGA Esaminando la Variante Integrale al Piano Regolatore Generale del Comune di Alberga si legge all’art. 62 (Aree interne ed elementi naturalistici): ... “Sono porzioni di territorio con caratteristiche di pregio per la presenza di elementi naturali singoli e d’insieme. Tali elementi sono individuati nella Tav. n. 6 della Disciplina Paesistica con l‘indicazione di “vallecole” e rappresentano piccoli microambienti di pregio naturalistico e vegetazionale con spiccate caratteristiche di incontaminazione antropica. In particolare sono le vallecole formate dai seguenti torrenti:……. Rio Arveglia …… Gli interventi edilizi dovranno comunque essere vincolati da convenzioni o atti d’obbligo che impegnino i soggetti attuatori a svolgere azione attiva di presidio del territorio circostante con un preciso programma di interventi nel settore delle misure di prevenzione incendi e del rimboschimento. Sono consentiti interventi sulla copertura vegetale e di ricomposizione paesistica quali rimboschimento dei boschi radi o dei versanti a forte erosione superficiale... ”
Alla luce di quanto esposto tali interventi non risulterebbero congruenti con quanto dettato dal PTCP e dalla normativa urbanistica comunale.Si ritiene opportuno osservare che l’intervento previsto (area adibita a discarica, viabilità di accesso, etc..) non risulterebbe compatibile con la disciplina paesistica vigente, con un incidenza sulla parte boscata del territorio tale da dover provvedere al taglio, sbancamento ed estirpazione di numerose ceppaie di piante di vario genere e specie e la irrimediabile alterazione dello stato dei luoghi.
VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE D.D.M.M. 24-4-1985 (GALASSINI)
- Mentre la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria riferiva che….il territorio in questione presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico, e che ogni modifica dell’assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull’assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell’area in questione ….; e ancora dichiara…”ritenuta l’opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell’aspetto esteriore del territorio… “
Alla luce di quanto, tale intervento non risulterebbe compatibile in quanto NON IDONEO.
Tenendo conto che Attualmente l’area è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) in quanto ricadente in aree boscate; - a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923; - l’area è ricompresa nel reticolo idrografico del RIO ARVEGLIA, iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; - è presente il rio Vallemagna non iscritto, ma occorre inoltre rilevare che l’iscrizione o meno di un fiume negli elenchi delle acque pubbliche non assume alcune rilevanza in relazione alla tutela paesaggistica ( Consiglio di Stato, Sentenza 657/2002), e non risulta che sia stata fatta alcuna valutazione relativa alla necessaria tutela paesaggistica del sito sotto tale profilo. - all'imbocco della Vallemagna è presente un'emergenza architettonica ME identificata dal PTCP (antica chiesa);
-
nella vallecola del rio Vallemagna è
in atto un processo di erosione geomorfologica con
creazione di profondi solchi erosivi e pareti in
terreno rossastro poco coesivo che conferiscono alla
zona caratteristiche di instabilità". Quindi è un
sito tutt'altro che tranquillo dal punto di vista
geologico, sicuramente poco adatto per ubicarci una
discarica. Il Piano di bacino individua aree a
suscettività al dissesto Media. Alla luce di quanto, tale intervento non risulterebbe compatibile in quanto NON IDONEO e PENALIZZANTE.
ASPETTO GEOLOGICO
Considerato che - la zona è soggetta sia ad erosione accelerata sia ad instabilità dei pendii; - la morfologia del fondovalle è tale da favorire problematiche di cedimenti potenzialmente dannosi per sistemi di protezione della discarica; la morfologia del fondovalle altresì è tale da non garantire la stabilità dell’insieme terreno di fondazione – discarica; Per quanto attiene alla “occasionale presenza di una falda a pelo libero” si rileva che tale falda potrebbe essere correlata al fatto che, come attestato dalla Sezione Idro-Speleo-Geologica del Museo di Scienze Naturali di Alassio, proprio in località Cianciarin esiste il passaggio di due torrenti sotterranei;
ASPETTO IDROLOGICO
Considerato che
Lo studio avrebbe dovuto rilevare che nelle vicinanze del sito esistono il pozzo di attingimento dell’acquedotto del Comune di Arnasco , delle case esistenti nel raggio di 250 metri e di terreni coltivati . Non è stato minimente valutato e stabilito “l’indispensabile” rapporto tra le condizioni stratigrafiche all’intorno dell’impianto e falde acquifere in ottemperanza al D.L. 36/2003;
- da la Convenzione
Europea del Paesaggio firmata degli Stati
membri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000, a
Firenze, e l'Accordo Stato-Regioni (Accordo
tra il Ministero per i beni e le attività culturali
e le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di
paesaggio, del 19 aprile 2001)
i quali riconoscono che il PAESAGGIO ha un
importante ruolo culturale, ecologico,
ambientale, economico e costituisce una
RISORSA economica e occupazionale; la TUTELA
del PAESAGGIO comporta il perseguimento di
obiettivi di sviluppo sostenibile, basato su
equilibrate relazioni uomo-ambiente. - la stessa Commissione Europea nel dare una precisa interpretazione dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE ha ribadito che : "il criterio da seguire è quello di evitare qualsiasi evento che contribuisca a ridurre le superfici di habitat naturale, o qualsiasi influenza che renda lo stato di conservazione dell’habitat stesso meno soddisfacente di quanto lo era prima dell’intervento"; Rilevato inoltre che - In riferimento alla specie ed all’habitat presenti da tutelare va messo in evidenza che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che non può essere eluso il proprio dovere di tutelare un sito che deve essere protetto secondo pertinenti criteri scientifici, invitando le autorità a adoperarsi per evitare degradi, - visto che nel piano si legge;… L’area su cui è ipotizzata la realizzazione dell’impianto di discarica è situata in una zona isolata e piuttosto “selvaggia”, dominata da macchia mediterranea e bosco misto di latifoglie, con prevista realizzazione di una devastante ed impattante rete di comunicazione infrastrutturale; - alla voce CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA VEGETALE si individua la presenza di specie vegetali e di fauna minore in habitat individuati dalle direttive 92/43/CEE;
Alla luce di quanto osservato la scrivente Associazione esprime la propria contrarietà al progetto invitando ad individuare una alternativa al sito proposto prioritariamente in un’area già degrada (ad esempio ex cave, aree artigianali, industriali dismesse ). Inoltre si invita opportunamente: 1. ad una attenta verifica delle incidenze e delle conseguenze sulle componenti naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi; 2. se tali opere, considerando le criticità espresse dalla scrivente, rientrino nel perseguimento delle finalità, degli obiettivi e nelle giustificazione dell’opera in questione quali: - la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico- culturali del territorio; - mantenimento di una qualità naturale-paesaggistica alta, principale vocazione di questo territorio e risorsa che intelligentemente gestita può divenire il motore dell’economia locale; - la promozione, organizzazione a sostenere attività di studio e ricerca, didattiche e scientifiche; - garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e 79/409/CEE (relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
Bacino della Comunità Montana Ingauna VILLANOVA D’ALBENGA- LOC. CHIAPPE
Considerato che l’area è oggetto di iter autorizzativi in itinere si ritiene osservare:
Nella Procedura di verifica screening ex L.R. 38/98. Ampliamento e potenziamento impianto di raccolta differenziata e recupero rifiuti in provincia di Savona, proponente: Comune di Villanova d'Albenga (Sv) si riscontrano difficoltà di carattere idraulico e geologico dovute al rio che attraversa l’area ed alla presenza di aree a forte naturalità circostanti.
RAFFRONTO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (PTCP) Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua: assetto insediativo: - regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall’art 52 delle norme di attuazione del PTCP,
IN MERITO Si RITIENE OSSERVARE CHE:
· Regime normativo di MANTENIMENTO assetto insediativo (ANI-MA) l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;
PIANO DI BACINO PROVINCIALE
Visto che
- l’area è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi DEL R.D.3267/1923; - il Piano di Bacino stralcio del Fiume Centa: individua per l’area di intervento. relativamente alla suscettività al dissesto aree Pg1, bassa, e Pg3b, alta. Nelle aree classificate come Pg3b non sono consentiti interventi di nuova edificazione ed esecuzione di opere e infrastrutture, fatti salvi interventi corredati da indagini dettagliate, la cui compatibilità con il quadro del dissesto viene valutata dalla Provincia di Savona ai sensi dell’art. 16, c. 6 della Norma di Piano di Bacino; - visto che Il contesto risulta caratterizzato da forme erosive pseudo calanchive in corrispondenza degli impluvi e laddove affiora maggiormente la coltre pliopleistocenica; dove il territorio presenta segni di erosione dovuti alle caratteristiche intrinseche del substrato geologico e delle sue coperture Tale erosione, che si manifesta in diversi gradi e nelle zone incise più profondamente assume forme tendenti ai calanchi, è favorita dalla scarsa copertura vegetale e dal degrado ambientale; - visto che l’intervento prevede il riempimento di un area caratterizzata dalla presenza di forme calanchive dovute allo scorrimento e alla conseguente erosione da parte delle acque superficiali e che Il rio interessato dal progetto, ascrivibile all’idrografia minore, presenta un’ asta principale di una lunghezza di circa 250 m ; - il rischio di possibili fenomeni di filtrazione sub-superficiale tra le coltri e gli ammassi rocciosi nelle parti corticali più fratturate particolarmente nelle zone morfologicamente più depresse con asse preferenziale negli impluvi;
A tal riguardo tale intervento per le AREE PG3b non risulterebbe compatibile in quanto NON IDONEO e PENALIZZANTE.
INTERFERENZE CON HABITAT NATURALI
Considerato che Nelle vicinanze sono presenti:
- un’ AREA PROTETTA PROVINCIALE codice 05-OA-AR - un S.I.C. codice IT 1324909 Torrenti Arroscia e Centa
Visto che Nella zona si riscontrano due tipi di associazioni vegetali: la macchia mediterranea e la pineta. La macchia mediterranea è composta da essenze come la ginestra (Cytisus scoparius), l’erica (Erika arborea), il corbezzolo (Arbutus unedo), ed il lentisco (Pistacia lentiscus); la pineta da pino marittimo (Pinus pinaster) e pino d’Aleppo (Pinus halepensis).
È opportuno provvedere ad interventi a tutela delle aree di salvaguardia del S.I.C. e degli habitat naturali presenti. Riguardo le Opere previste che prevedono lo sterro e riporto, regimazione e raccolta delle acque meteoriche, sostegno delle terrazze con terre armate, spostamento dell’esistente strada (di accesso al sito e di collegamento con le proprietà soprastanti) sul perimetro della piattaforma, completamento della strada di accesso, realizzazione di un fabbricato ad uso spogliatoio e box, ufficio, servizi igienici, alloggio per il custode, è opportuno che tali interventi non vadano ad intaccare le aree naturali con eccellente copertura vegetale.
Dovranno esse previste opere di ingegneria ambientale atte a contenere l’impatto visivo dell’opera con la messa a dimora di specie arbustive ed arboree e la rinaturalizzazione di aree circostanti degradate. Alla luce di quanto osservato la scrivente Associazione esprime la propria contrarietà ad interventi nelle aree propriamente naturali boscate od in fase di rinaturalizzazione ed invita opportunamente: 3. ad una attenta verifica delle incidenze e delle conseguenze sulle componenti naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi; 4. se tali opere, considerando le criticità espresse dalla scrivente, rientrino nel perseguimento delle finalità, degli obiettivi e nelle giustificazione dell’opera in questione quali: - la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico- culturali del territorio; - mantenimento di una qualità naturale-paesaggistica alta, principale vocazione di questo territorio e risorsa che intelligentemente gestita può divenire il motore dell’economia locale; - la promozione, organizzazione a sostenere attività di studio e ricerca, didattiche e scientifiche; - garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e 79/409/CEE (relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
Bacino della Comunità Montana del Giovo VADO LIGURE-BOSCACCIO
Considerato che Il sito in esame è delimitato a Est dal perimetro della discarica il Boscaccio e, ad Ovest dal crinale che da Monte Mao (Sito di Interesse Comunitario) scende in direzione Vado ligure, sviluppandosi mediamente dalla quota di 180 metri alla quota di 275 metri s.l.m..
L'impatto dell’intervento, considerato che buona parte dell’area risulterebbe “degradata” anche alla luce delle prescrizioni in itinere contenute nei procedimenti autorizzativi, si ripercuoterebbe anzitutto sull'aspetto generale dei luoghi di insediamento, alterandone il valore naturale, paesaggistico e panoramico per quanto riguarda la parte che presenta caratteri di naturalità. L’insieme delle opere realizzate in aree naturalisticamente significative, potrebbe esercitare una incidenza negativa sulla flora, fauna, sul suolo e sul paesaggio.
VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE D.D.M.M. 24-4-1985 (GALASSINI)
- Mentre la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria riferiva che….il territorio in questione presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico, e che ogni modifica dell’assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull’assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell’area in questione ….; e ancora dichiara…”ritenuta l’opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell’aspetto esteriore del territorio… “
Alla luce di quanto, tale intervento nelle aree non degradate non risulterebbe compatibile in quanto NON IDONEO.
INTERFERENZE CON L’AREA CARSICA E LA VICINANZA CON L’AREA PROTETTA PROVINCIALE ED IL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO
Considerato che
L’area ricade in
zona carsica tutelata ai sensi della
Legge Regionale 3 aprile 1990 n°14 Visto che Nell’area si ha la prevalente presenza di calcari dolomitici della formazione delle “dolomie di San Pietro dei Monti”; in subordine si hanno “quarziti di Ponte di Nava” e lembi delle unità permocarbonifere sedimentarie del savonese. Il carsismo presente assume un ruolo fondamentale sotto l’aspetto idrogeologico configurandosi come un insostituibile bacino di ricarica delle falde idriche situate nell’area circostante. Presenza di gotte nella vicina loc. Tecci.
Alla luce di quanto, tale intervento nelle aree non degradate non risulterebbe compatibile in quanto PENALIZZANTE.
Nel Piano si legge:
- “……L’area in esame ha una superficie ben maggiore di quanto necessario per al realizzazione degli impianti previsti. E’ evidente che al momento della progettazione dovrà essere trovata, in base alla morfologia dell’area, la posizione più idonea per i manufatti previsti…”
- “….L’area su cui è ipotizzata la realizzazione dell’impianto di trattamento è contigua alla discarica Boscaccio e alla Cava Colombino in una situazione di paesaggio già degradato. L’intorno è dominato da macchia mediterranea e bosco misto di latifoglie…”
Si ritiene osservare che è opportuno che tali impianti vadano ad inserirsi in aree già oggetto di coltivazione della cava esistente senza interferire con aree anche se degradate ma in fase di rinaturalizzazione.
Visto inoltre che
L’area ricade:
-in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.3267/1923;
-in area sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04 in quanto sono presenti aree a copertura boscata e cespugliata in fase di evoluzione.
-è stata riscontrata la presenza di fauna minore tutelata ai sensi della L.R. 4/92 (Tutela della fauna minore). Alla luce di quanto, tale intervento non risulterebbe compatibile in quanto PENALIZZANTE.
INTERFERENZA CON IL S.I.C. CODICE IT IT 1323203 e L’AREA PROTETTA PROVINCIALE codice 14-VA-MA ”MONTE MAO”
Sintesi delle principali caratteristiche naturalistiche ambientali e territoriali dell’area Sito importante per i contrasti floristici e vegetazionali legati alle differenze dei substrati geologici e delle esposizioni che permettono a breve distanza dal mare e a quote basse la presenza di frammenti di calluneto e di faggeta. Importanti aspetti di macchia mediterranea. Presenti habitat e specie (Campanula sabatia) di interesse prioritario, specie endemiche, rare, al limite nord-orientale di distribuzione o protette. Si segnala la presenza di Convolvulus sabatius, specie relitta paleomediterranea, e Pelodytes punctatus, specie rinvenibile in pochissime stazioni italiane, in sintopia con Bufo viridis, qui al limite occidentale assoluto di distribuzione.
PRINCIPALI CARATTERI VEGETAZIONALI PRESENTI
Specie flora protetta - L.R. 9/84 (.) (.) Oprhys fuciflora T Leuzea conifera P Orchis morio P Campanula sabatia T Orchis papilionacea P Convolvulus sabatius T Echinops ritro T (.): T = protezione totale, P = protezione parziale Specie fauna minore protetta - L.R.4/92 (T: specie particolarmente protette) Coronella austriaca Pelodytes punctatus (T) Natrix maura Bufo bufo Bufo viridis Malpolon monspessulanus (T) Elaphe longissima Coluber viridiflavus Salamandra salamandra Podarcis muralis Rana dalmatica Lacerta viridis Hyla meridionalis Speleomantes strinatii
ALTRI PREGI NATURALISTICI Elevata panoramicità, carsismo sviluppato, presenza di specie e habitat di interesse comunitario. PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITA’ Presenza localizzata di fitopatie (Matsucoccus feytaudi, Thaumetopoea pityocampa) Cava attiva sul vicino versante di Vado Ligure. Passaggio del fuoco.
CARATTERIZZAZIONE NATURALISTICA Dir. 92/43/CEE (interesse prioritario: T) _ Habitat di interesse comunitario (All. I) Praterie collinari Cod. T 6210 Terreni erbosi seminaturali su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (con siti importanti per orchidee) Praterie terofitiche Cod. 6220 Pseudosteppa di graminacee e piante annue (Thero Brachypodietea) Ambienti rupestri Cod. 6110 Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) Cod. 8220 Vegetazione casmofitica dei versanti silicicoli Cod. 8213 Vegetazione casmofitica dei versanti calcarei della Liguria e degli Appennini Vegetazione arborea igrofila Cod. T 91E0 Foreste alluvionali residue di Alnion Glutinoso-Incanae Querceti mediterranei Cod. 6310 Matorral arborescente di Quercus suber e/o Quercus ilex Cod. 91H0 Boschi pannonici di Roverella Cod. 9340 Foreste di Quercus ilex Cod. 9110 Faggete (Luzulo-Fagetum) Arbusteti submontani Cod. Brughiere basse a Calluna spesso ricche di Genista (Calluno – Genistion pilosae) Pinete Cod. 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici Cod. Pinete a Pinus halepensis liguri - provenzali Nel progetto si legge: alla voce CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA VEGETALE ..” Nella zona si riscontrano tre tipi di associazioni vegetali: la macchia mediterranea, la pineta e il bosco misto di latifoglie. La macchia mediterranea è composta da essenze come la ginestra (Cytisus scoparius), l’erika (Erika arborea), il corbezzolo (Arbutus unedo), ed il lentisco (Pistacia lentiscus); la pineta da pino marittimo (Pinus pinaster) e pino d’Aleppo (Pinus halepensis); il bosco di latifoglie, infine, da leccio (Quercus ilex) e specie più mesofile come la roverella (Quercus pubescens), il carpino nero (Ostrya carpinifolia), l’orniello (Fraxinus ornus) e il castagno (Castanea savatica). ASPETTI DELLA FLORA I rilievi fitosociologici si sono effettuati nel periodo di riposo vegetativo, quindi l’identificazione delle specie erbacee è risultata più complessa. Non sono state riscontrate, però, specie vegetali protette….”
A tal riguardo si ritiene osservare che: - è opportuno una verifica ed un attento studio delle emergenze botaniche-floristiche presenti nell’area; - per quanto concerne la compatibilità di tale previsione con la natura sottoposta a regime di tutela nonché con riferimento alle criticità pasesaggistico-ambientali, tali interventi non possono essere compatibili con le caratteristiche del Sito di interesse Comunitario identificato nelle vicinanze. Difatti il progetto, se attuato, potrebbe comportare interferenze negative di continuità degli elementi di naturalità quali le aree naturali (habitat) in fase di evoluzione. Alla luce di quanto, tale intervento nelle aree non degradate non risulterebbe compatibile in quanto PENALIZZANTE.
Alla luce di quanto é opportuno provvedere ad interventi a tutela delle aree di salvaguardia del S.I.C. e degli habitat naturali presenti. Riguardo le Opere previste, si chiede che tali interventi non vadano ad intaccare le aree naturali con eccellente copertura vegetale.
Dovranno esse previste opere di ingegneria ambientale atte a contenere l’impatto visivo dell’opera con la messa a dimora di specie arbustive ed arboree e la rinaturalizzazione di aree circostanti degradate. Alla luce di quanto la scrivente Associazione esprime la propria contrarietà ad interventi nelle sole aree propriamente naturali boscate od in fase di rinaturalizzazione ed invita opportunamente: 5. ad una attenta verifica delle incidenze e delle conseguenze sulle componenti naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi; 6. se tali opere, considerando le criticità espresse dalla scrivente, rientrino nel perseguimento delle finalità, degli obiettivi e nelle giustificazione dell’opera in questione quali: - la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico- culturali del territorio; - mantenimento di una qualità naturale-paesaggistica alta, principale vocazione di questo territorio e risorsa che intelligentemente gestita può divenire il motore dell’economia locale; - la promozione, organizzazione a sostenere attività di studio e ricerca, didattiche e scientifiche; - garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e 79/409/CEE (relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
Bacino della Comunità Montana Alta Val Bormida CARCARE-PALETA Considerato che - Nel piano si legge: …” L’area si estende per circa 25,5 ha, in una zona in parte di piana alluvionale e in parte occupata dalla cava Cavallera della Ditta Viglizzo. Nell’area situata nella piana alluvionale del Fiume Bormida di Pallare, è presente nella parte più a Sud la cava di inerti con annessi gli impianti di frantumazione, di betonaggio, uffici, vasche di decantazione e stoccaggi di materiale lavorato, mentre la zona più a Nord è caratterizzata da bosco misto. Il piano di sistemazione finale del sito non è limitato alla zona di escavazione, ma anche alla sistemazione della piste e dei piazzali di servizio con operazioni che agevolino il rimpianto della vegetazione naturale, attraverso l’utilizzo di materiale terrigeno a bassa componente argillosa. Le specie erbacee, arbustive, arboree che verranno messe a dimora saranno quelle indicate dal P.T.C.P.(bosco di angiosperme). La restante parte dell’area in esame è caratterizzata da bosco di latifoglie e conifere…”
A tal riguardo si ritiene osservare che:
- è opportuno una verifica ed un attento studio delle emergenze flogistiche-faunistiche presenti nell’area non opportunamente svolte come dichiarato nel piano (Non sarebbero state riscontrate specie vegetali protette. I rilievi fitosociologici si sono effettuati nel periodo di riposo vegetativo, quindi non è da escludere la loro presenza. Nelle zone del Fiume Bormida di Pallare ed il Rio Vigei ed i circostanti i corsi d’acqua potrebbero essere siti di riproduzione di specie appartenenti alla fauna minore, protette dalla L.R. 4/92 -Tutela della fauna minore);
Considerato che Gli aspetti critici emersi sarebbero dovuti: - ad una pericolosità di esondabilità del Fiume Bormida di Pallare; - alla destinazioni di diversa natura prevista dal P.T.C.; - la parte settentrionale del sito non è urbanizzata, quindi la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti deve prevedere tutte le opere di urbanizzazione; - problematiche di viabilità dovute alle immediate vicinanze del centro abitato di Carcare;
Alla luce di quanto la scrivente Associazione chiede: - che gli impianti previsti non vadano ad interessare le aree soggette a regime di salvaguardia, di rinaturalizzazione, di pericolo di esondabilità del Fiume Bormida di Pallare e quelle attualmente occupate da attività agricole.
Considerazioni finali all’individuazione dei siti :
Alla luce di quanto osservato, visto che tali previsioni potrebbero incidere negativamente sulle componenti paesaggistico-naturalistiche ed ambientali di alcune delle aree individuate, si chiede di garantire le finalità di salvaguardia delle risorse territoriali, paesistico ed ambientali ed il principio “irrinunciabile del minimo consumo del suolo di aree a valenza naturale” citati nel paragrafo 8.2.
VALUTAZIONE DEI SITI IN RIFERIMENTO: al D.LGS 22/1997 e s.m.i. (RONCHI), AL PIANO GESTIONE RIFIUTI DELLA REGIONE LIGURIA 2000, AL PRG DI ALBENGA, AL D.LGS 36/2003.
Il Decreto Ronchi all’art. 2 comma 2 stabilisce i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza determinare rischi per l’acqua, per l’aria, per il suolo e per la fauna e per la flora, e senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente; ai successivi art. 19 lettera n) e art. 22 lettera e) deroga alle Regioni la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. Lo stesso Decreto Ronchi all’art. 20 lettera e) attribuisce alle Province l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’art. 15 142/90, delle zone idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Si ritiene osservare che, l’individuazione di alcuni dei siti precedentemente oggetto di osservazioni, sarebbero in contrasto con l’art. 2 del D.lgs 22/97(Decreto Ronchi), in quanto potrebbero determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati dalle normative vigenti.
Fiduciosi nell’accoglimento delle presenti osservazioni, porgiamo distinti saluti.
Il Responsabile della Sezione di Savona del WWF Marco Piombo
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