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for a living planet
Fondo Mondiale per la Natura
Delegazione Liguria
Prot: n. 26 ep Savona, lì 22/02/2006
LETTERA APERTA
Oggetto: Isola Gallinara. Osservazioni propositive e richiesta incontro congiunto.
Premesso che:
in data odierna apparivano sugli organi di stampa, articoli che parlano di un incontro svoltosi presso la Regione Liguria, lunedì scorso, in merito al futuro dell’Isola Gallinara. Scopo dell’incontro, a cui avrebbero partecipato amministratori regionali, albenganesi ed esponenti dell’ Isola di Albenga srl, sarebbe stato quello di studiare soluzioni radicali in grado di ottenere sia la valorizzazione dell’isoletta, sia il suo inserimento a sostegno dell’industria del turismo della Riviera di Ponente. Condividendo in parte l’ipotesi espressa circa un inserimento della Gallinara nella strategia generale del ‘’Santuario dei Cetacei’’ che ha la sua sede in Liguria e precisamente a Genova; si ritengono esprimere le seguenti considerazioni:
Visto che: · l’art.3 della L.R.12/95 (Classificazione delle aree protette regionali)comma b, prevede che: le aree protette regionali in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni sono classificate in…. alla lettera B: riserva naturale per la conservazione integrale parziale o orientata di specifici valori naturalistico - ambientali dell' area anche in aderenza ai programmi comunitari di protezione di biotopi e di specie animali e vegetali rare endemiche o a rischio di estinzione. La legge regionale istitutiva stabilisce le finalita' della tutela e gli interventi ammissibili (Legge Regionale n.11/89 che istituisce la Riserva Naturale Regionale dell’Isola Gallinara) ; · l’art. 15 della L.R. 12/95 (Istituzione) al comma 2 prevede che: Fermo restando quanto disposto dall' articolo 6 sino all' istituzione dell' ente di gestione del parco naturale regionale del Finalese la gestione dei parchi naturali di ………e riserve naturali dell' Isola Gallinara ……..e' affidata ai Comuni territorialmente interessati. L’Isola Gallinara è una Riserva Naturale Regionale istituita con L.R. 11/89 :· l’art. 3 della L.R. 11/89 (Finalità) prevede che:1. nell' ambito delle finalita' indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 l' istituzione del parco e' volta a: a) garantire la tutela e la riqualificazione dell' ambiente naturale dei valori storico - culturali e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato con particolare riguardo al patrimonio zoologico botanico archeologico e geomorfologico; b) promuovere la fruizione a fini scientifici culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela. · l’art. 4 della L.R. 11/89 (Programmi per la fruizione e le attivita' culturali e didattiche) prevede che: 1. In vista del conseguimento delle finalita' di cui all' articolo 3 lettera b) la Regione d' intesa con il Comune di Albenga predispone e aggiorna annualmente:a) programmi per la fruizione del parco che possono riguardare l' individuazione degli itinerari la loro sistemazione e manutenzione la predisposizione di segnaletica la manutenzione ed il ripristino dell' ambiente naturale la prevenzione e l' intervento antincendio l' organizzazione e la gestione di visite guidate all'isola; b) programmi di attivita' culturali didattiche e scientifiche che possono riguardare l' organizzazione di iniziative culturali didattiche e promozionali, l' approfondimento e divulgazione delle conoscenze sulle risorse naturalistico-ambientali e storico - archeologico dell' isola. 2. I programmi sono elaborati tenendo conto delle proposte eventualmente formulate dalla Azienda di promozione turistica territorialmente competente dall' Universita' degli studi di Genova dall' Istituto internazionale di Studi liguri nonche' dalle associazioni di protezione ambientale.3. nella formulazione dei programmi di cui al primo comma vengono acquisiti i pareri della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria.4. I programmi sono approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale. · l’art. 5 della L.R. 11/89 (Attuazione dei programmi) prevede che:1. Al fine di garantire l' attuazione dei programmi di cui all' articolo 4 la Regione ed il Comune di Albenga possono stipulare apposita convenzione con i proprietari dell' isola volta a definire le condizioni e le modalita' che consentano la fruizione del parco e lo svolgimento delle attivita' culturali e didattiche previste dai programmi stessi. 2. L' approvazione dei programmi di cui all' articolo 4 equivale in ogni caso a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi eventualmente previste e comporta la indifferibilita' e urgenza dei relativi lavori. 3. Il Comune di Albenga provvede all'acquisizione delle aree degli immobili indispensabili per l' attuazione dei programmi anche mediante espropriazione per pubblica utilita' ai sensi e con le modalita' di cui alla normativa vigente in materia qualora non si pervenga alla stipula della convenzione di cui al primo comma. 4. Le attivita' e gli interventi inseriti nei programmi sono realizzati secondo le indicazioni contenute nei programmi stessi e in relazione alla loro natura direttamente dalla Regione dal Comune di Albenga o da altri soggetti pubblici privati. · l’art. 6 della L.R. 11/89 (Risorse per l' attuazione dei programmi) prevede che: 1. Le risorse finanziarie per l' attuazione dei programmi sono costituite principalmente: a) dai contributi ordinari stanziati a tal fine dalla Regione; b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attivita' connesse alla tutela e fruizione dell' ambiente; c) dai proventi derivanti dalla gestione di servizi connessi alla fruizione del parco; d) dai contributi di altri enti o di privati. · l’art. 7 della L.R. 11/89 (Norme vincolistiche) prevede che: 1. Sul territorio dell' isola oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell' ambiente della flora e della fauna e' vietato: a) realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo; sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti e delle infrastrutture esistenti; b) porre in opera manufatti di qualsiasi tipo ad eccezione di attrezzature temporanee di appoggio alle attivita' necessarie per l' attuazione dei programmi di cui all' articolo 4; c) aprire nuove strade e sentieri prolungare rettificare allargare i tracciati di strade e sentieri al di fuori delle previsioni contenute nei programmi di cui all' articolo 4; d) eseguire movimenti di terreno salvo i casi derivanti dall' attuazione dei programmi di cui all' articolo 4; e) effettuare discariche di terra o di materiale di risulta; f) installare all' aperto impianti di illuminazione con eccezione degli impianti necessari per la sicurezza della navigazione e dela percorribilita' della strada di collegamento tra il porto e la vetta e per l' agibilita' degli insediamenti; g) utilizzare all' aperto lampade a vapori di mercurio o colorate ad eccezione di quelle utilizzate per ricerca scientifica; h) utilizzare all' aperto impianti di amplificazione sonora di qualsiasi tipo; i) compiere interventi sulla vegetazione naturale ad eccezione delle previsioni contenute nei programmi di cui all' articolo 4; l) introdurre piante o animali non caratteristici del luogo con eccezione delle colture orticole negli spazi dove sono praticate alla data di entrata in vigore della presente legge; m) accendere fuochi liberi all' aperto; n) abbandonare rifiuti di qualsiai tipo ed in qualsiasi entita'; o) esercitare la caccia; p) accedere nel periodo dal 10 marzo al 31 maggio se non per lo svolgimento di studi previsti dal programma di cui all' articolo 4 lettera b) nella parte dell' isola individuata con apposito segno grafico nella planimetria allegata; q) asportare o danneggiare rocce fiori piante animali; r) transitare con mezzi motorizzati fuori dalla strada di collegamento esistente tra il porto e la vetta ed utilizzare su tale strada mezzi di trasporto meccanici a benzina o diesel. · l’art. 8 della L.R. 11/89 (Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli) prevede che: 1. la delimitazione territoriale di cui all' articolo 2 nonche' le previsioni e le prescrizioni di cui all' articolo 7 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici costituendone variante a tutti gli effetti. Tenendo conto che: l’Isola Gallinara è: 1. un Sito di Interesse Comunitario ( S.I.C.) codice IT324908;2. sull’isola è presente un Sito di Fauna Minore ai sensi della L.R. 04/92, sigla del sito SV19;3. sull’isola è presente un vincolo Paesistico Ambientale ai sensi del D.M. del 24-04-85;4. i Fondali tra la costa antistante Albenga e l’Isola sono inclusi in un S.I.C. marino e vi sono presenti numerosi reperti di notevole interesse archeologico.Considerando che: 1. sull’Isola che ha un’estensione di soli 11 ettari sono già presenti alcune costruzioni tra le quali i resti di un monastero e di una fortificazione quattrocentesca;2. i fondali intorno all’isola ospitano un’estesa prateria a Posidonia;3. tra la rigogliosa vegetazione mediterranea si trovano specie floristiche paleomediterranee e rettili rari purtroppo in serio pericolo di rarefazione;Alla luce di ciò la scrivente associazione chiede:
3) un incontro ed un sopralluogo congiunto tra i rappresentanti degli Enti locali, delle associazioni ambientaliste, dell’Università, i gestori e proprietari dell’Isola allo scopo di definire le questioni in oggetto;
Certi di un riscontro, porgiamo distinti saluti.
Il Responsabile WWF Sezione di Savona
Marco Piombo
Il Referente Gruppo Attivo Ingauno WWF
Stalla Franco
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