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per la Natura |
Italia
SEZIONE REGIONALE LIGURIA
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e-mail: liguria@wwf.it Prot. Genova, lì 11/11/03 |
Alla Commissione Consiliare Territorio della Provincia di Savona
All’Assessore all’Ambiente della Provincia di Savona
Oggetto: audizione tra i Rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste WWF, Italia Nostra e la Commissione Consiliare Territorio della Provincia di Savona.
Premesso che:
il giorno 01/03/03 appariva sulla Stampa edizione di
Savona, un articolo che parlava dell'esistenza di un Progetto in merito alla
realizzazione di un albergo, un bar e servizi annessi sull'Isola Gallinara ed un
accordo firmato tra la finanziaria piemontese proprietaria dell'isola Gallinara
ed il Comune di Albenga.
Il WWF Liguria presentava una richiesta di atti amministrativi al comune di
Albenga chiedendo copia di tale progetto e accordo stipulato. Il comune di
Albenga inviava l' 08/04/03 copia del progetto denominato "integrato obiettivo 2
misura 3.3 per la valorizzazione a fini turistici della riserva regionale
dell'isola Gallinara"in merito alla realizzazione per prevenzione
antincendio di una condotta e cavo sottomarini per approvvigionamento idrico ed
elettrico, e copia dell'atto n. 83 del consiglio comunale del 28/11/02 riguardo
"la costituzione di società mista per la gestione dell'isola Gallinara -
approvazione statuto e patti parasociali " ivi approvati,
precisando che....." per quanto attiene al progetto in merito alla realizzazione
di un albergo, un bar e servizi annessi sull'Isola Gallinara , non esiste alcuna
previsione progettuale , anche se erroneamente riferito sui giornali…..Per
precisione, qualora fosse di Vs interesse, potremmo trasmettervi copia del
progetto relativo al punto di accoglienza….."
Nel frattempo il WWF riceveva in data 19/03/03 copia di un'interrogazione
presentata dai Consiglieri regionali Alonzo e Cavallo al Presidente della Giunta
Regionale in data 11/07/02 in merito all’accordo stipulato tra Comune di Albenga,
Regione Liguria ed i proprietari dell’isola, ed al progetto per la parte
relativa agli interventi.
Il WWF otteneva copia dell’interpellanza del Consigliere Strocchio rivolta
all'Assessore Provinciale Pesce.
Il giorno 07/07/03 il WWF Liguria richiedeva , a seguito di un articolo apparso
sulla stampa, copia degli atti amministrativi riguardanti l'isola di Gallinara:
a) in merito al consolidamento dell'approdo nautico e la messa in sicurezza dei
versanti prospicienti le banchine
b) alla realizzazione di una nuova serie di servizi di accoglienza
c) alla realizzazione di una nuova casa del custode ed il ripristino dei
sentieri e dei percorsi (come da articolo apparso sul Secolo XIX redazione di
Savona il giorno 07/07/03);
Il giorno 25/07/03 il comune di Albenga rispondeva con lettera che.." il
progetto relativo all'Accordo di programma per interventi di valorizzazione a
fini turistici e culturali della riserva naturale della Gallinara, potrà essere
visionato presso ... nei giorni.....Copia completa del progetto e tutti gli atti
potranno essere forniti previo rimborso spese di riproduzione”.
Alla luce:
da quanto emerso dall’Audizione del 4 Novembre tra Comune di Albenga e la
Commissione Consiliare Territorio della Provincia di Savona, apparsa sulla
stampa locale emerge che:
alla riunione con la Commissione sono intervenuti l'assessore Merello e il dir. gen. Saccone del Comune di Albenga.
L'assessore ha portato il progetto che la società Isola di Albenga s.r.l. (costituita fra Il Comune di Albenga, che ha la maggioranza, e la Soc. Gallinara S.p.A. che rappresenta la proprietà dell'isola) aveva predisposto nel tentativo di accedere ai finanziamenti di Obiettivo 2.
Tale progetto dell'importo di circa 4 miliardi delle vecchie lire era stato presentato lo scorso anno in Regione Liguria.
Esso consiste: nell'edificazione, presso l'attuale porticciolo, di una costruzione di circa 800 metri cubi su due piani destinata ad ospitare al piano terra una sala riunioni/conferenze ed al primo piano un punto ristoro, più servizi; nel restauro del porticciolo e nella risistemazione della foranea di levante; nel rifacimento e messa in sicurezza dei percorsi in ciottolato; nell'allaccio idrico (esiste già la concessione) e nella realizzazione dell'impianto antincendio; nella realizzazione di alcuni impianti di illuminazione.
L'assessore Pesce ha fatto rilevare come alcune di queste opere sono incompatibili con le norme (art. 7) della L.R. n. 11/89 di istituzione del Parco dell'Isola Gallinara e che qualsiasi intervento, non esplicitamente consentito dalla legge regionale, richiede la sottoscrizione di una apposita convenzione (art. 5).
L'assessore ha anche ricordato che la Provincia di Savona ha di recente approvato il Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali.
L'assessore Merello ha ricordato che l'impegno del Comune di Albenga e suo personale è quello di uscire da anni di immobilismo e l'aver raggiunto, con la società mista, un accordo con la proprietà è stato un passo avanti notevole che va ascritto all'impegno profuso dalla città di Albenga. L'assessore ha detto anche che sono stati presi contatti con il Ministero dell'Ambiente per ottenere la costituzione del parco marino.
Il presidente della Commissione ha chiesto una copia del progetto al fine di un più completo ed approfondito esame della questione con l'impegno di risentire successivamente l'amministrazione comunale.
Visto che:
·
l’art.3 della L.R.12/95 (Classificazione delle aree
protette regionali)
comma b, prevede che:
le aree protette regionali in relazione alle diverse caratteristiche e
destinazioni sono classificate in…. alla lettera B: riserva naturale per la
conservazione integrale parziale o orientata di specifici valori naturalistico -
ambientali dell' area anche in aderenza ai programmi comunitari di protezione di
biotopi e di specie animali e vegetali rare endemiche o a rischio di estinzione.
La legge regionale istitutiva stabilisce le finalita' della tutela e gli
interventi ammissibili (Legge Regionale n.11/89 che istituisce la Riserva
Naturale Regionale dell’Isola Gallinara) ;
·
l’art. 15 della
L.R. 12/95 (Istituzione) al comma 2
prevede che:
Fermo restando quanto disposto dall' articolo 6 sino all' istituzione
dell' ente di gestione del parco naturale regionale del Finalese la gestione
dei parchi naturali di ………e riserve naturali dell' Isola Gallinara ……..e'
affidata ai Comuni territorialmente interessati.
·
l’art. 3 della
L.R. 11/89 (Finalità) prevede che:
1. nell' ambito delle finalita' indicate dalla legge regionale 12 settembre
1977 n. 40 l' istituzione del parco e' volta a:
a) garantire la tutela e la riqualificazione dell' ambiente naturale dei valori
storico - culturali e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio
interessato con particolare riguardo al patrimonio zoologico botanico
archeologico e geomorfologico;
b) promuovere la fruizione a fini scientifici culturali e didattici dei beni
ambientali in forme compatibili con la loro tutela.
· l’art. 4 della L.R. 11/89 (Programmi per la fruizione e le attivita' culturali e didattiche) prevede che:
1.
In vista del conseguimento delle finalita' di cui all' articolo 3 lettera
b) la Regione d' intesa con il Comune di Albenga predispone e aggiorna
annualmente:
a) programmi per la fruizione del parco che possono riguardare l' individuazione
degli itinerari la loro sistemazione e manutenzione la predisposizione di
segnaletica la manutenzione ed il ripristino dell' ambiente naturale la
prevenzione e l' intervento antincendio l' organizzazione e la gestione di
visite guidate all'isola;
b) programmi di attivita' culturali didattiche e scientifiche che possono
riguardare l' organizzazione di iniziative culturali didattiche e promozionali,
l' approfondimento e divulgazione delle conoscenze sulle risorse
naturalistico-ambientali e storico - archeologico dell' isola.
2. I programmi sono elaborati tenendo conto delle proposte eventualmente formulate dalla Azienda di promozione turistica territorialmente competente dall' Universita' degli studi di Genova dall' Istituto internazionale di Studi liguri nonche' dalle associazioni di protezione ambientale.
3. nella formulazione dei programmi di cui al primo comma vengono acquisiti i pareri della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria.
4.
I programmi sono approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione
tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale.
·
l’art. 5 della
L.R. 11/89 (Attuazione dei programmi) prevede
che:
1. Al fine di garantire l' attuazione dei programmi di cui all'
articolo 4 la Regione ed il Comune di Albenga possono stipulare apposita
convenzione con i proprietari dell' isola volta a definire le condizioni e le
modalita' che consentano la fruizione del parco e lo svolgimento delle attivita'
culturali e didattiche previste dai programmi stessi.
2. L' approvazione dei programmi di cui all' articolo 4 equivale in ogni caso a
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi eventualmente previste e
comporta la indifferibilita' e urgenza dei relativi lavori.
3. Il Comune di Albenga provvede all'acquisizione delle aree degli immobili
indispensabili per l' attuazione dei programmi anche mediante espropriazione per
pubblica utilita' ai sensi e con le modalita' di cui alla normativa vigente in
materia qualora non si pervenga alla stipula della convenzione di cui al primo
comma. 4. Le attivita' e gli interventi inseriti nei programmi sono realizzati
secondo le indicazioni contenute nei programmi stessi e in relazione alla loro
natura direttamente dalla Regione dal Comune di Albenga o da altri soggetti
pubblici privati.
·
l’art. 6 della
L.R. 11/89 (Risorse per l' attuazione dei programmi)
prevede che:
1. Le risorse finanziarie per l' attuazione dei programmi sono
costituite principalmente:
a) dai contributi ordinari stanziati a tal fine dalla Regione;
b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attivita'
connesse alla tutela e fruizione dell' ambiente;
c) dai proventi derivanti dalla gestione di servizi connessi alla fruizione
del parco;
d) dai contributi di altri enti o di privati.
·
l’art. 7 della
L.R. 11/89 (Norme vincolistiche) prevede che:
1. Sul territorio dell' isola oltre al rispetto delle leggi
statali e regionali in materia di tutela dell' ambiente della flora e della
fauna e' vietato:
a) realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo; sono consentiti i soli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli
impianti e delle infrastrutture esistenti;
b) porre in opera manufatti di qualsiasi tipo ad eccezione di attrezzature
temporanee di appoggio alle attivita' necessarie per l' attuazione dei programmi
di cui all' articolo 4;
c) aprire nuove strade e sentieri prolungare rettificare allargare i tracciati
di strade e sentieri al di fuori delle previsioni contenute nei programmi di cui
all' articolo 4;
d) eseguire movimenti di terreno salvo i casi derivanti dall' attuazione dei
programmi di cui all' articolo 4;
e) effettuare discariche di terra o di materiale di risulta;
f) installare all' aperto impianti di illuminazione con eccezione degli impianti
necessari per la sicurezza della navigazione e dela percorribilita' della strada
di collegamento tra il porto e la vetta e per l' agibilita' degli insediamenti;
g) utilizzare all' aperto lampade a vapori di mercurio o colorate ad eccezione
di quelle utilizzate per ricerca scientifica;
h) utilizzare all' aperto impianti di amplificazione sonora di qualsiasi tipo;
i) compiere interventi sulla vegetazione naturale ad eccezione delle previsioni
contenute nei programmi di cui all' articolo 4;
l) introdurre piante o animali non caratteristici del luogo con eccezione delle
colture orticole negli spazi dove sono praticate alla data di entrata in vigore
della presente legge; m) accendere fuochi liberi all' aperto;
n) abbandonare rifiuti di qualsiai tipo ed in qualsiasi entita';
o) esercitare la caccia;
p) accedere nel periodo dal 10 marzo al 31 maggio se non per lo svolgimento di
studi previsti dal programma di cui all' articolo 4 lettera b) nella parte dell'
isola individuata con apposito segno grafico nella planimetria allegata;
q) asportare o danneggiare rocce fiori piante animali;
r) transitare con mezzi motorizzati fuori dalla strada di collegamento esistente
tra il porto e la vetta ed utilizzare su tale strada mezzi di trasporto
meccanici a benzina o diesel.
·
l’art. 8 della
L.R. 11/89 (Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli)
prevede che:
1. la delimitazione territoriale di cui all' articolo 2 nonche'
le previsioni e le prescrizioni di cui all' articolo 7 sono immediatamente
operanti e sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti
strumenti urbanistici costituendone variante a tutti gli effetti.
Tenendo conto che:
l’Isola Gallinara è:
1. un Sito di Interesse Comunitario ( S.I.C.) codice IT324908;
2. sull’isola è presente un Sito di Fauna Minore ai sensi della L.R. 04/92, sigla del sito SV19;
3. sull’isola è presente un vincolo Paesistico Ambientale ai sensi del D.M. del 24-04-85;
4. i Fondali tra la costa antistante Albenga e l’Isola sono inclusi in un S.I.C. marino e vi sono presenti numerosi reperti di notevole interesse archeologico.
Considerando che:
1. sull’Isola che ha un’estensione di soli 11 ettari sono già presenti alcune costruzioni tra le quali i resti di un monastero e di una fortificazione quattrocentesca;
2. i fondali intorno all’isola ospitano un’estesa prateria a Posidonia;
3. tra la rigogliosa vegetazione mediterranea si trovano specie floristiche paleomediterranee e rettili rari;
Alla luce di ciò la presente associazione chiede:
1) di visionare ( possibilmente avere copia) l'intero progetto con relativi
atti anche endoprocedimentali; inerente la realizzazione di opere edilizie sulla
Gallinara che prevede una costruzione di circa 800 metri cubi su due piani
destinata ad ospitare al piano terra una sala riunioni/conferenze ed al primo
piano un punto ristoro, più servizi; il restauro del porticciolo e la
risistemazione della foranea di levante; il rifacimento e messa in sicurezza dei
percorsi in ciottolato;
2) cosa intenda fare, l'Amministrazione Provinciale, per:
- assicurare la tutela e l'integrità della Riserva Naturale regionale della Gallinara;
- garantire un corretto equilibrio tra le opere edilizie esistenti e la conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale, tenendo presente che non dovranno essere ammesse nuove edificazioni come previsto dalle leggi vigenti;
3) come sono stati impiegati i fondi dagli Enti competenti per la tutela e la valorizzazione della Riserva Naturale della Gallinara previsti dalle L.R. 12/95 art.36 (Norma finanziaria) e L.R. 11/89 , art. 11 (Norma finanziaria) ed eventuali successivi finanziamenti.
Certi di un riscontro, porgiamo distinti saluti.
Il WWF Sezione regionale