Fondo Mondiale per la Natura
Sezione di Savona
ISOLA GALLINARA: il WWF di Savona ricorda agli Amministratori gli scopi istitutivi della Riserva Naturale Regionale.
In tempi di urbanistica contrattata, e all’alba di nuove ondate di cementificazioni sulle coste liguri, non è parso un fulmine a ciel sereno la sequenza di annunci, riportati dalla stampa locale, inerenti manovre e progetti di apertura ad "un uso pubblico" anche sull’isola Gallinara, parco naturale regionale dal 1989 al 1995, e ora classificata come “Riserva naturale regionale” in base alla Legge Regionale n. 12 del 1995 (art.14) sul riordino delle aree protette.
Non necessariamente un andirivieni di barche a motore, la presenza di eventuali nuovi cantieri edilizi, un aumento del carico fognario, e un’inevitabile riduzione della copertura della macchia mediterranea possono andare di pari passo con gli scopi istitutivi della Riserva naturale.
“Vogliamo capire meglio su quali basi si stia parlando con tanta facilità di un uso e sfruttamento pubblico dell'isola e in riferimento a quali previsioni di tipo urbanistico-edilizio. Non vorremmo che l'isola fosse in futuro oggetto di trasformazione delle attuali cubature edilizie presenti in strutture turistico-ricettive”, afferma Marco Piombo, responsabile della Sezione di Savona del WWF.
E' meglio rammentare quanto prevede l’attuale legislazione regionale in relazione all’Isola di Gallinara.
“Sul territorio dell' isola oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell' ambiente della flora e della fauna e' vietato:
a) realizzare nuove costruzioni di qualsiasi tipo; sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti e delle infrastrutture esistenti;
b) porre in opera manufatti di qualsiasi tipo ad eccezione di attrezzature temporanee di appoggio alle attività necessarie per l' attuazione dei programmi di cui all' articolo 4;
c) aprire nuove strade e sentieri prolungare rettificare allargare i tracciati di strade e sentieri al di fuori delle previsioni contenute nei programmi di cui all' articolo 4;
d) eseguire movimenti di terreno salvo i casi derivanti dall' attuazione dei programmi di cui all' articolo 4;
e) effettuare discariche di terra o di materiale di risulta;
f) installare all' aperto impianti di illuminazione con eccezione degli impianti necessari per la sicurezza della navigazione e della percorribilità della strada di collegamento tra il porto e la vetta e per l' agibilità degli insediamenti;
g) utilizzare all' aperto lampade a vapori di mercurio o colorate ad eccezione di quelle utilizzate per ricerca scientifica;
h) utilizzare all' aperto impianti di amplificazione sonora di qualsiasi tipo;
i) compiere interventi sulla vegetazione naturale ad eccezione delle previsioni contenute nei programmi di cui all' articolo 4;
l) introdurre piante o animali non caratteristici del luogo con eccezione delle colture orticole negli spazi dove sono praticate alla data di entrata in vigore della presente legge;
m) accendere fuochi liberi all' aperto;
n) abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi entità;
o) esercitare la caccia;
p) accedere nel periodo dal 10 marzo al 31 maggio se non per lo svolgimento di studi previsti dal programma di cui all' articolo 4 lettera b) nella parte dell' isola individuata con apposito segno grafico nella planimetria allegata;
q) asportare o danneggiare rocce fiori piante animali;
r) transitare con mezzi motorizzati fuori dalla strada di collegamento esistente tra il porto e la vetta ed utilizzare su tale strada mezzi di trasporto meccanici a benzina o diesel. “
WWF Sezione di Savona.