Il WWF effettuava un sopralluogo in località Natta in Comune di Celle Ligure, per verificare alcuni lavori in atto di un piazzale realizzato affianco al campo sportivo, in un’area pianeggiante, coperta da vegetazione arborea ed arbustiva, attraversata da una strada sterrata della larghezza di metri 3 circa.
successivamente venivano richieste alle Autorità competenti documentazioni amministrative relative alla realizzazione del campo da calcio;
veniva presa a campione un’area rappresentativa della zona circostante (un’area di saggio) per risalire alla densità dell’area boscata e da una stima effettuata risultano essere presenti piante arboree ed arbustive in vari stadi di sviluppo, costituite in prevalenza da specie quali Leccio, Roverella, Orniello, Ginestra, Erica, Mirto e Fillirea di età ricompresa tra i 4-6 anni e i 12 anni. Parte delle piante presenti provengono da ricacci di ceppaie di piante adulte;
Alla luce di ciò veniva posto all'attenzione quanto emerso dalla lettura della documentazione fornita dei sopralluoghi effettuati :
1. l’area è stata sottoposta ad un intervento di ricostituzione e miglioramento boschivo dove si evince,che l’area in questione, dapprima coperta da vegetazione arborea ed arbustiva in prevalenza da fustaia di pino marittimo, fu percorsa da un incendio nel marzo del 1990 distruggendo la quasi totalità del patrimonio arboreo, risparmiando solo piccoli nuclei di pineta nei pressi del campo sportivo;
2. l’area interessata dai lavori di costruzione di un campo di calcio e dello spostamento nella scarpata sottostante della strada sterrata di collegamento esistente, come indicato nella relazione tecnica risulta qualificata dal Catasto stesso come “Bosco Alto” quale qualità della coltura, ed inquadrata dal P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento paesistico) nel regime normativo BCT(Bosco di conifere termofile) – BAT(Bosco angiosperme termofile) - TRZ (Bosco in Trasformazione)
3. dalla comparazione della planimetria allegata al Progetto di ricostituzione e miglioramento boschivo e della planimetria allegata al progetto di approvazione del campo di calcio risulta che l’intera area ove sono in fase di realizzazione il campo di calcio e la strada sterrata è la stessa area che è stata interessata da lavori di miglioramento e rimboschimento approvati il 27/01/93 da parte del Consorzio Savonese per le Deleghe in Agricoltura e ultimati il 30/11/94;
4. dalla relazione sul conto finale e dal certificato di regolare esecuzione redatto dall’impresa esecutrice dei lavori di miglioramento e rimboschimento, risulta che nell’area in questione sono state piantumate 2000 piantine in parte delimitate lungo la strada sterrata da una recinzione di pali di castagno, in parte ancora presente e ben visibile a tutt’oggi;
5. nella relazione tecnica allegata al progetto esecutivo alla voce “Inquadramento territoriale” viene dichiarato che ”l’area ove troverà collocazione la nuova opera, a seguito di verifica presso l’Ufficio Tecnico Comunale, non risulta vincolata ai fini paesistici di cui al Dlgs 490/99 né soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, pertanto non sarà necessario procedere alla richiesta delle relative autorizzazioni”;
6. nella relazione tecnica di cui sopra, nella descrizione delle opere, viene dichiarato che “la sopraspecificata serie di interventi è stata ipotizzata sulla base delle possibili considerazioni fatte sulla cartografia disponibile in quanto la realizzazione di un dettagliato rilievo planoaltimetrico della zona era impedito da una fitta vegetazione spontanea”;
7. nella relazione tecnica illustrativa (progetto esecutivo) riguardo agli interventi di ricostituzione e miglioramento boschivo risulta che gli interventi di ricostituzione boschiva rientrano nel “Progetto di forestazione mediante interventi previsti dalla Regione Liguria, cap.reg. 2345 capitolo 7 del p.s.a., spesa per l’attuazione di interventi di forestazione atti al miglioramento e ricostituzione boschiva”;
Considerato che:
· nell’area interessata dai lavori del piazzale e della strada sterrata era presente vegetazione arborea ed arbustiva piantumata e cresciuta a seguito dei lavori di miglioramento e rimboschimento ultimati nel 1994 e definibile pertanto boscata in virtù
- sia dell’art.2 della L.R. n. 4/99 comma 1 che recita “Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonchè il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo”
- che dell’art.1 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n.227/01 che recita “Sono assimilati a bosco: a) ..omissis; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi; c) …omissis”;
l’area è vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 art.146, comma 1, lettera g)
Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto che i lavori in atto erano in assenza di nulla osta paesistico veniva chiesto di accertare se nei comportamenti dei vari soggetti/enti coinvolti erano ravvisabili atti e/od omissioni penalmente rilevanti.