Oggetto: Osservazioni alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 390 del 16/12/ 2004 in merito all’adozione del progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), ai sensi dell’art.38, comma 2 della L.R. 36/97 e succ. modif.
Il sottoscritto Marco Piombo in qualità di Responsabile della Sezione WWF di Savona, nei termini previsti dalla vigente normativa sottopone all’esame le presenti osservazioni, di seguito, meglio specificate.
PREMESSO CHE
- il WWF Italia si adopera al fine della conservazione della fauna, flora,
foreste, paesaggi,
acqua, suolo e altre risorse naturali, come indicato negli articoli 3 e 4 dello Statuto
associativo;
- che le osservazioni sono in esenzione bollo in quanto l’Associazione WWF è iscritta
al registro nazionale delle ONLUS;
- considerato lo stato del territorio comunale e delle sue risorse si propongono
all’Amministrazione Comunale le considerazioni di seguito esposte.
CONSIDERATO CHE
Il progetto preliminare di PUC non sembra essere capace di impostare una corretta gestione delle risorse territoriali (un’economia turistica, una progettazione residenziale e ricettiva disordinata e spesso improduttiva, una richiesta esasperata di risorse al territorio) non trovando un reale riscontro nel regime di salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale e paesistico, del verde e delle emergenze storiche. Il PUC ipotizza un determinato sviluppo urbanistico, residenziale, di infrastrutture, senza verificarne la compatibilità con le dinamiche del territorio e dell’ambiente.
Il PRIS , ad esempio, aveva salvato tutta la fascia collinare , permettendo solo l’ insediamento di case sparse allo scopo di creare una fascia boscata integrata con quella dei comuni confinanti, mentre l’attuale PUC prevede una eccessiva espansione edilizia (i cosiddetti “borghi liguri”) non tenendo conto delle reali esigenze e neccessità abitative.
Il P.U.C. sottovaluta il problema delle risorse idriche anche in considerazione del maggior consumo estivo; non redige un bilancio idrico, nè tutela la risorsa acqua, senza indicare come intervenire sui bacini e sul degrado delle reti di distribuzione.
Non valuta l’impatto delle nuove infrastrutture viarie sulle falde profonde, l’effetto del cuneo salino, l’impatto dei nuovi interventi edilizi e infrastrutturali sull’assorbimento delle precipitazioni meteoriche e di restituzione dell’acqua in forma sorgentizia.
Il problema della salvaguardia dei litorali e della stabilità delle spiagge è già abbastanza grave, e lo sarà maggiormente in avvenire quando lungo la costa, a partire dall’estremo ponente ligure, si avranno ulteriori strutture che collidono con tale stabilità. E’ quindi quanto meno imprudente prevedere incrementi di interventi infrastrutturali o edilizi e quindi di presenze, senza essere garantiti sulla loro sostenibilità complessiva.
VISTO CHE
-
La Convenzione Europea del Paesaggio firmata degli
Stati membri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000, a Firenze, e
l'Accordo Stato-Regioni (Accordo tra il Ministero per i beni e le
attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio, del 19 aprile 2001),
riconoscono che il PAESAGGIO ha un importante ruolo culturale,
ecologico, ambientale, economico e costituisce una RISORSA
economica e occupazionale; la TUTELA del PAESAGGIO comporta il
perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, basato su
equilibrate relazioni uomo-ambiente.
Il paesaggio è visto sotto entrambi gli aspetti naturale e culturale e
ne viene riconosciuto l'importante ruolo di interesse pubblico dal punto di
vista culturale, ecologico, ambientale e sociale in quanto risorsa
favorevole all'attività economica, la cui protezione, gestione e
pianificazione contribuisce anche alla creazione di posti di lavoro.
- la presenza nei vari ambiti/ distretti di emergenze
naturalistico-architettonico-ambientali;
Nell'attenzione ai vincoli presenti nel territorio comunale, che interessano grande parte
del territorio comunale evidenziandone la vulnerabilità e rendendo quindi necessaria
un’azione costante di controllo quali:
- le aree tutelate dal Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n°42:
– i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
– i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
– i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
– i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
– le zone di interesse archeologico;
- le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
e tenendo conto della presenza di:
- Siti di Interesse Comunitario (SIC) IT 1322326 (Foresta di Cadibona);
- Aree ANI-MA individuate dall’assetto insediativo del PTCP;
- Aree ANI-CE individuate dall’assetto insediativo del PTCP;
- Aree ME-SME individuate dall’assetto insediativo del PTCP;
- Aree IS-MA individuate dall’assetto insediativo del PTCP;
- aree Protette Provinciali (17-LE-CA);
- aree boscate di tipo mediterraneo anche di notevole pregio che ricoprono buona parte del territorio boscato comunale;
- presenza di numerosi habitat naturali di interesse prioritario individuati dalla Direttiva 92/43/CEE;
- presenza di aree di fauna minore tutelate ai sensi della L.R. 4/92;
- presenza di manufatti storici emergenti;
- aree vincolate ai sensi del D.M. 24/04/1985 (Galasso) schede n.28 e n.31;
- presenza di aree classificate a rischio medio, alto e molto alto (suscettività al dissesto) dal Piano di Bacino;
ALLA LUCE DI CIO’
si chiede che:
- le previsioni di edificazione nei rispettivi ambiti siano notevolmente ed adeguatamente ridotte rispettando i criteri dettati dal PTCP;
- tali previsioni siano congruenti con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela del territorio.
Inoltre si propone, di:
· completare l’allaccio alla rete fognaria di eventuali unità abitative non conformi ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle Acque;
· individuare aree per la creazione di piccole strutture adibite alla raccolta differenziata (isole ecologiche) e al riuso dei rifiuti secondo quanto previsto dal Dlgs 22/97, individuate strategicamente sul territorio;
· si ritiene inoltre importante che le strade progettate, esistenti (viabilità di collegamento, tracciati da restaurare, nuovi tratti della viabilità locale, viabilità tradizionale e di previsione) non vadano ad intaccare l’equilibrio di zone particolarmente delicate dal punto di vista idrogeologico e paesaggistico-ambientale, aprendo possibili sbocchi ad iniziative speculative.
· data la particolare situazione geomorfologia di molte aree che favoriscono soliflussi ed assestamenti dei pendii è da considerare pericoloso un aumento dei sovraccarichi sui versanti mediante la realizzazione di nuove opere residenziali ed infrastrutturali;
· adeguare le strade forestali esistenti e di nuova realizzazione alle disposizioni dettate dalla Legge Regionale 22 gennaio 1999 n°4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), articolo 14 commi 8,9,10 in virtù delle disposizioni dettate dal comma 12 dello stesso articolo;
Possibili varianti richieste al PTCP (Assetto Insediativo)
In riferimento alle modifiche previste, che prevedrebbero le necessarie riclassificazioni, si osserva quanto segue:
ANI-MA (Aree Non lnsediate - Regime normativo di MANTENIMENTO)
Si esprime la netta contrarietà a eventuali modifiche. Il Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA) si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto dei territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico; ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale…”.
Per tali motivi, si richiede che le eventuali previsioni di varianti siano stralciate rispettando i criteri dettati dal PTCP che prevede l’indeficabilità di tali aree.
IS-MA. (Insediamenti Sparsi - Regime normativo di MANTENIMENTO)
Si esprimono contrarietà circa le previste modifiche in quanto Il Regime normativo di MANTENIMENTO (IS-MA) si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali; .”Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa“;
ME (Manufatti Emergenti )
e Sistemi di Manufatti Emergenti - SME
Tale regime disciplina gli interventi nelle aree che, configurandosi come contesto immediato di un manufatto di riconosciuto interesse storico e/o paesistico, ne costituiscono l'essenziale ambito di rispetto.
L'obiettivo della disciplina è quello di conservare ovvero di ripristinare le condizioni per l'identificazione dei manufatto e per una corretta lettura dei suoi rapporti con il contesto, tanto sotto il profilo percettivo quanto sotto quello storico-documentale.
Negli ambiti individuati nella cartografia di Piano con riferimento ogni singolo manufatto non sono consentiti interventi di nuova edificazione nonché ogni altra incisiva alterazione dello stato dei luoghi.
Inoltre si ritiene rammentare che
L’ Art. 10 delle Norme di Attuazione del PTCP prevede che:
Indirizzo generale di MANTENIMENTO (MA)
L'indirizzo generale di MANTENIMENTO si applica:
a) nelle situazioni in cui l'assetto territoriale ha raggiunto soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale, tali da escludere l'opportunità di significative trasformazioni pur ammettendosi marginali potenzialità di completamente;
b) nelle situazioni in cui debbono considerarsi già sostanzialmente esaurite le potenzialità di espansione pur non configurandosi soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale.
2. L'obiettivo è quello, nel primo caso di tutelare le situazioni di particolare pregio paesistico presenti alla scala territoriale e, nel secondo, di evitare ulteriori compromissioni del quadro paesistico-ambientale quali sarebbero indotte da nuovi consistenti insediamenti.
3. In entrambi i casi la pianificazione dovrà pertanto essere informata a criteri di sostanziale conferma dell'assetto attuale, con una più marcata attenzione agli aspetti qualitativi e strutturali nel primo caso e a quelli quantitativi nel secondo caso.
Art. 12
Indirizzo generale di MODIFICABILITA' (MO)
1. L'indirizzo generale di MODIFICABILITA' si applica:
a) nelle situazioni in cui i livelli di compromissione paesistico-ambientale attuali sono tali da indurre a non subordinare i nuovi terventi a criteri di conformità rispetto all'esistente;
b) nelle altre situazioni in cui le esigenze di tutela paesistico-ambientale sono compatibili con quelle relative al soddisfacimento di diverse istanze di ordine urbanistico e socioeconomico.
2. L'obiettivo è quello di rendere possibili quegli interventi che, seppure motivati da esigenze diverse da quelle proprie del Piano, siano comunque occasione per addivenire ad un assetto più soddisfacente sotto il profilo paesistico.
3. La pianificazione dovrà pertanto assicurare agli sviluppi insediativi gli opportuni livelli di qualificazione ambientale, in forme compatibili con le esigenze urbanistiche e coerenti con il contesto d’ambito.
Art. 57
Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)
1. Tale regime disciplina gli interventi nelle aree che, configurandosi come contesto immediato di un manufatto di riconosciuto interesse storico e/o paesistico, ne costituiscono l'essenziale ambito di rispetto.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di conservare ovvero di ripristinare le condizioni per l'identificazione dei manufatto e per una corretta lettura dei suoi rapporti con il contesto, tanto sotto il profilo percettivo quanto sotto quello storico-documentale.
3. Negli ambiti individuati nella cartografia di Piano con riferimento ogni singolo manufatto non sono consentiti interventi di nuova edificazione nonché ogni altra incisiva alterazione dello stato dei luoghi se non previa elaborazione di uno Studio Organico d'Insieme che ne documenti la compatibilità con gli obiettivi sopra indicati.
4. Qualora nella cartografia di Piano la presenza dei manufatto emergente sia segnalata mediante l'apposito simbolo grafico, è da intendersi come area di rispetto l'ambito le cui alterazioni sono suscettibili di incidere sugli obiettivi enunciati al secondo comma.
5. Nel caso di manufatti identificati nella cartografia di Piano come s stema, le indicazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla riconoscibilità delle relazioni intercorrenti tra i singoli componenti del sistema stesso ai fini del loro rispetto.
Tale normativa prevede che:
- per il Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)
sono vietati quegli interventi che, in misura apprezzabili alterino l'assetto idro-geo-morfologico o incidano sui dinamismi naturali ovvero che compromettano i rapporti visivi delle emergenze con il contesto d'ambito, con la sola eccezione di quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica.
Mentre per
- il Regime normativo di MANTENIMENTO (MA)
sono consentiti quegli interventi che rispettino l'integrità degli elementi geomorfologici elo idrogeologici aventi specifico valore ambientale e non compromettano la complessiva configurazione paesistico-ambientale dei contesto in quanto determinata da componenti idrogeo-morfologiche
Nel dettaglio si ritiene inoltre osservare che:
· S.U.A IN ITINERE
AMBITO R36.2
Il previsto S.U.A andrebbe a ricadere in un’area di particolare interesse paesaggistico-storico-agricolo-ambientale.
Considerato che
- il borgo esistente è considerato “edifici storici” ;
- la viabilità che serve il borgo è composta da una strada denominata ”strada comunale vecchia del monte” che in origine serviva il solo borgo esistente;
- sono presenti “mura antiche” la cui conformazione ad anfiteatro rendono l’area interessante dal punto di vista architettonico-storico ed ambientale, caratterizzandoli in modo significativo e funzionale all’utilizzazione del suolo ai fini agricoli;
- la realizzazione di nuovi edifici andrebbero a incidere negativamente in maniera sostanziale sull’area di intervento in particolare in riferimento agli scavi e movimentazioni di terreno necessari alla realizzazione di tali opere volumetriche ed alla diffusione di nuova viabilità;
- una parte dell’area è sottoposta a vincolo paesistico-ambientale (D.D.M.M. 24/04/1985 “Galassini”) tutelato ai sensi del Dlgs 42/04, individuabile alla scheda n.28. Infatti l’area individuata dallo stesso D.M “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico del Passo di Cadibona” , il quale…” riveste particolare interesse ambientale perché la zona è incernierata su percorsi di crinale di notevole bellezza paesistica, che attraversando boschi cedui tipici dell’area ligure e poi macchia mediterranea tipica dell’area ligure..si apre ad ampie visuali sulle vallate interne….”.
Considerato inoltre che
- Lo stesso D.M. recita che…è pertanto , necessario ed urgente l’assoggettamento al vincolo …del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto; la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria riferiva che….il territorio in questione presenta scenari di notevole bellezza paesistica e punti di belvedere accessibili al pubblico, ogni modifica dell’assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull’assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell’area in questione ….;
visto che alla luce di quanto esposto
si evidenzia, pertanto come la previsione di S.U.A. e delle aree limitrofe individuate come “AN”, si vadano ad inserire in un’area collinare di notevole interesse panoramico, caratterizzata dalla presenza del crinale principale su cui sorge l’abitato di Madonna del Monte e crinali secondari, oggetto di previsione;
- la zona circostante è pesantemente compromessa dalle assi autostradali Genova-Ventimiglia e Savona-Torino.
- la Chiesa di Madonna del Monte e il forte costituiscono elementi di rlevante interesse storico-architettonico;
- la presenza di “crose” che rappresentano un elemento tipico della civiltà rurale ligure;
se realizzate comporterebbero una grave compromissione dell’ambito.
Si chiede che, vengano stralciate limitando le nuove costruzioni ai soli volumi eventuali trasferiti o ricavati dalle strutture esistenti. Inoltre si chiede che vengano mantenute le vocazioni agro-ambientali dell’Ambito.
AMBITO R37.2
Si chiede di ridurre notevolmente la previsione edificatoria in tale area in quanto la zona si trova dal punto di vita paesaggistico-ambientale in grave stato di degrado causa il passaggio del fuoco che ha provocato la scomparsa di aree boscate di tipo mediterraneo ad alto-medio fusto ed ai fini di tutela idrogeologica e di difesa del suolo.
Alla luce di quanto esposto
Si chiede di mantenere inalterati i valori paesaggistici-ambientali dei luoghi in questione rispettando quanto dettato dalle normative vigenti in materia di tutela del territorio ed in particolare alla luce dei vincoli di salvaguardia e non modificabilità dei luoghi dettati dalla L.353/00 e succ. modifiche.
Quindi tale previsione non dovrà “interessare” aree tutelate da vincoli di salvaguardia
ambientale, né da sostanziali modifiche del PTCP.
· AMBITO DI CONSERVAZIONE/ RIQUALIFICAZIONE (SUB AMBITI E SUB DISTRETTI) INDIVIDUATI COME “AN” INSEDIAMENTI DEL TERRITORIO EXTRAURBANO
· SUB AMBITO SPECIALE DI INTERVENTO (SUB AMBITO 30.1- SUB AMBITO 19.B1- SISTEMA PRODUTTIVO R27.1 DH)
Si riscontra una eccessiva previsione di aree individuate come AN su tutto il territorio comunale (aree incentivate alla concentrazione degli insediamenti di nuova previsione in territorio agricolo e/o di presidio) e nei suesposti ambiti speciali.
Tali non solo andrebbero ad insediarsi in aree agricolo abbandonate, ma bensì in habitat naturali e di consolidamento vegetazionale in contrasto con quanto suesposto alla precedente voce TUTELA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI AMBIENTALI e con quanto disposto dalle normative vigenti in materia di salvaguardia del territorio (Dlgs 42/04). A tal proposito si chiede di rispettare quanto dettato dalle disposizioni dello stesso Dlgs,. 42/04 e L.353/00 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).
si ritiene inoltre osservare che:
La realizzazione o l’ampliamento di unità abitative volte alla costituzione di insediamento avente funzione di PRESIDIO AMBIENTALE non è condivisibile in quanto tale artificio, ove già realizzato non ha mai costituito reale ostacolo all’abbandono del territorio o agli eventi atmosferici e/o causati dall’antropizzazione che minacciano l’ambiente e non ha garantito la corretta gestione del patrimonio boschivo e naturale; ma ha consentito la edificazione a fini meramente abitativi, con grande compromissione del territorio per la costruzione di viabilità d’accesso. La proposta del “ presidio ambientale “ è una falsa teoria unicamente capace di favorire una diffusa speculazione edilizia.Per i primi pesa nel giudizio negativo il fatto che in qualche modo rappresentano l’apertura di nuovi fronti di urbanizzazione.
Per tali motivi, si richiede che le previsioni di nuove edificazioni con funzioni”di presidio ambientale”, le aree AN e negli Ambiti speciali, siano NOTEVOLMENTE RIDOTTE, adeguando tale previsione alle reali necessità abitative e di salvaguardia.
· AMBITO DI CONSERVAZIONE/ RIQUALIFICAZIONE O DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE R30 (CADIBONA-CASTAGNASSA-CIMA MONTA’)
In merito si ritiene osservare che:
1. Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo impianto contiguo previsto su una superficie di circa 168.500 mq (area S.30 3b) a fronte all’esistente discarica di Cima Montà estesa su una superficie di circa 98.500 mq e la prevista realizzazione di una nuova infrastruttura viaria:
si osserva quanto segue:
a) la strada di arroccamento segue un percorso che interessa per un buon tratto un’area classificata, nel Piano di Bacino del T.Letimbro e Lavanestro, ad elevata suscettività al dissesto e che quindi comporta la non ammissibilità di determinati interventi;
b) verificando:
· il reale assetto litologico-strutturale, il quale si presenta molto più complesso di quanto descritto nella relazione geologica;
· la caratterizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso: elemento determinante per verificarne la compatibilità con le sollecitazioni cui la nuova discarica lo assoggetterebbe, con problemi quindi di stabilità del complesso ammasso/sovraccarico;
· la permeabilità dell’ammasso: altro elemento determinante, insieme con quello della presenza di falde superficiali e/o profonde, in relazione alla possibilità di dispersione nel terreno di contaminanti;
· l’andamento del bacino idrogeologico;
· la stabilità dei fronti di scavo, in particolare di quelli indotti dalla discarica e dalla realizzazione della strada di arroccamento;
Considerando inoltre che
· l'ossatura litologica dell'area é costituita da due formazioni tra cui: la presenza di Anfiboliti di M. Spinarda (rocce scure e verdognole polimetamorfiche a struttura massiccia localmente granatifere con segni di alterazione).
A tal riguardo si vuole osservare che:
in data 20/12/1996 veniva deliberato dal Consiglio Regionale con delib. N. 105, il Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto come previsto dall’art. 10 della L.257/92. Dalla delibera regionale si evince che nella Regione Liguria sono presenti siti interessati da attività di estrazione di “pietre verdi” che possono contenere amianto e che tali sono considerati dalla vigente normativa.
A seguito di tale delibera veniva effettuata dalla Regione Liguria ai sensi del DPR 8/8/1994 il censimento dei siti di pietre verdi con relativa cartografia (presente nell’allegato 1 delib. N. 105 Consiglio Regionale del 20/12/1996 - carta geolitologica in scala 1:100.000) delle aree nelle quali sono presenti concentrazioni di amianti tali costituire potenziali situazioni di pericolo o da richiedere un controllo nel caso di interventi di movimentazioni, con la predisposizione di linee guida;
- dalla carta geolitologica si evince che le aree a potenziale rischio amianto sono suddivise in tre gruppi: A,B,C, tra cui ricadono le succitate ANFIBOLITI classificate nel Gruppo B;
· Per altro esistono:
a) problemi di decontaminazione da inquinamento pregresso nelle aree a valle e laterali rispetto alla discarica in esaurimento;
b) problemi di ulteriori contaminazioni che possono giungere anche al Torrente Lavanestro.
Visto l’assetto complessivo della valle del Lavanestro e le specifiche caratteristiche del sito in questione, si ritiene in conclusione non auspicabile l’ipotesi di ampliamento prospettata.
Inoltre si fa presente che:
- l’area interessata ricade nell’ambito della zona APN “ Zona Agricola a Protezione Naturale” dell'attuale Piano Regolatore Generale del Comune di Savona, che comprende le porzioni di territorio destinate al rimboschimento ed al pascolo per salvaguardare gli ambienti naturali caratteristici e singolari nell’ambito del paesaggio agro-forestale ligure ed altre zone da tutelare in quanto vulnerabili geologicamente;
- l’area è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico come ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento), BA-CO ( Bosco Angiosperme - Consolidamento);
- la zona è sottoposta: a vincolo idrogeologico ai sensi della L.3267/23 ,a vincolo paesistico ambientale ai sensi del D.M. 1985 Galassini, a vincolo ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (Dlgs 42/04) in quanto area boscata;
- Come già citato parte dell’area a valle dove è prevista la struttura viaria è individuata dal Piano di Bacino del Letimbro come suscettibilità al dissesto ALTA ed alcune porzioni di territorio classificate come MOLTO ALTA, in quanto la zona è geologicamente costituita da roccia particolarmente friabile;
- risultano essere presenti esemplari di specie appartenenti alla fauna minore, protetta dalla L.R. 4 del 1992;
Inoltre si osserva che:
il Piano Provinciale dei Rifiuti attualmente in vigore oggetto di revisione, prevede per il sito di Cima Montà:
alla voce: 7.0 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO
- Conferma della chiusura e bonifica della discarica di Cima Montà ad esaurimento delle volumetrie autorizzate;
alla voce: 8.2.4 Ottimizzazione delle discariche esistenti
- chiusura della discarica di Cima Montà ;
alla voce: 9.4 LO STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SITI IDONEI ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL 1997
Bacino del Comune di Savona
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13 |
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Savona |
Cima Montà |
Discarica in esercizio (in chiusura) centro di conferimento |
Nella relativa scheda della Discarice di Cima Montà si evince che
alla voce aspetti critici e valenze
..."la realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti (centro di riciclaggio o compostaggio di frazioni provenienti da R.D.) permetterebbero il continuo monitoraggio della discarica, anche al termine della sua attività.."
Dalla lettura del Piano e relativi allegati emerge che non viene specificato una sua eventuale localizzazione attigua all'attuale discarica. Sembrerebbe che il previsto impianto venga individuato nell'area della discarica e non attiguamente considerando che la relativa scheda e lo stesso piano confermerebbero la presenza di numerosi vincoli e criticità per l'area agricola di Protezione naturale (APN) circostante.
Alla luce di quanto esposto si chiede di stralciare la previsione di realizzazione di una nuova discarica (area tecnologica – artt.c DM. 1444/68)
- CASA CIRCONDARIALE
Il carcere sorgerebbe su un crinale impervio e boscato al confine fra i Comuni di Quiliano e Savona a poche centinaia di metri in linea d’area dalla sede dell’Ata. Oltre al carcere si tratterebbe di realizzare imponenti opere di urbanizzazione, in quanto la zona attualmente è priva dei collegamenti stradali che si renderebbero indispensabili per ospitare i detenuti.
Considerando che
- visto la notevole acclività ed impervietà dell’area e le ridotte dimensioni del sito;
- i problemi logistici determinati dalla località prescelta, le carenze finanziarie, le problematiche legate anche alla mancanza di spazi per gli alloggi delle guardie, i laboratori, le aree per le attività di riabilitazione dei detenuti;
- visto che l’area è attualmente anche ricoperta da boschi e vegetazione arbustiva e sottoposta a tutela ai sensi del Dlgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- per la realizzazione dell’opera sarebbero necessari notevoli finanziamenti per poter eseguire impattanti opere di rimodellamento dei versanti con conseguenti asportazioni di notevoli quantità di terreno e con elevatissimi costi per le opere di urbanizzazione;
- l’area interessata dalla prevista struttura, è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge 3267/23;
- la zona è classificata come ANI-MA dall’assetto insediativo del PTCP;
- l’area è ricompresa nei reticoli idrografici TORRENTE QUILIANO e RIO MADONNA DEL MONTE, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, tutelati dal DLGS 42/04 art.142;
- l’area è classificata a suscettività MEDIA al dissesto dal Piano di Bacino della Provincia di Savona;
- nell’area circostante in Comune di Quiliano è presente un sito archeologico denominato “San Pietro in Carpignano” individuato nel “PTCP Livello locale EMERGENZE E SISTEMI DI EMERGENZE”, tutelato in quanto sono presenti una Chiesa medioevale con sepolcreto tardoantico ed altomedioevale e resti di un insediamento abbandonato presso la via romana;
In merito alla costruzione di opere penitenziarie, si porta a conoscenza che
Simili strutture, per
l'altezza, per la composizione in serie, introducono nel territorio scenari
assolutamente inusuali che irrompono - con la forza delle loro gigantesche
dimensioni fuori scala - nella visione paesaggistica. L'impatto, dunque, si
ripercuote anzitutto sull'aspetto generale dei luoghi di insediamento,
distruggendone il valore paesaggistico e panoramico e facendone decadere le
vocazioni turistiche.
L’insieme delle infrastrutture che accompagnano necessariamente le case
circondariali realizzate in aree naturalisticamente significative, esercita
un impatto pesantemente negativo su flora e fauna. Ogni struttura richiede
la realizzazione o adeguamento di strade, di manufatti. Sono opere che vanno
a perturbare gravemente gli equilibri degli ecosistemi e che possono
comportare danni ad intere comunità animali e vegetali. Vista la
localizzazione della progettata struttura, risultano particolarmente a
rischio associazioni vegetali ed animali oggetto di tutela.
Inoltre per la realizzazione dell’infrastruttura vanno eseguiti scavi profondi che potrebbero recare danni alle falde vista la presenza in loco di reticoli idrografici.
Alla luce di quanto esposto
l’attuale carcere di Sant’Agostino è un ghetto che chiede alternative e costringe il personale di polizia penitenziaria a lavorare in una struttura, indecente e vergognosa;
Alla luce di ciò la scrivente Associazione invita le S.V. ad individuare un’alternativa all’area di Passeggi, per i vari e ben noti problemi che comportano, trovando una soluzione diversa più compatibile dal punto di vista della conservazione dei beni ambientali, paesaggistici e della logistica.
Fiduciosi dell’accoglimento delle presenti osservazioni, porgiamo distinti saluti.