|
PONTE SULLO STRETTO
DI MESSINA
EUROPA METTE IN MORA L’ITALIA PER IMPATTO SU AMBIENTE
I RILIEVI SU ASPETTI SOSTANZIALI DEL
PROGETTO
Aperta Procedura dopo reclamo del WWF
sulla VIA Il progetto-Ponte viola la Direttiva Comunitaria Uccelli
e “sbaglia” la Valutazione d’incidenza
La Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea (CE) ha
comunicato al WWF Italia che la Commissione Europea ha “messo in mora”
la Repubblica italiana colpevole di non aver adottato misure idonee a
prevenire il deterioramento degli habitat sui quali inciderebbe il Ponte
sullo Stretto, e le “perturbazioni” dannose agli uccelli in due IBA
(Important Bird Areas). Inoltre, sempre secondo la lettera inviata dalla
Commissione Europea al WWF, il Governo italiano non ha correttamente
eseguito la Valutazione d’Incidenza del Progetto Ponte sullo Stretto di
Messina riguardo a due Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Il WWF, infatti, aveva segnalato le aree a
rischio, richiamate nella nota di “messa i mora” dalla CE, che, a causa
della costruzione dei piloni, dei cantieri, delle strutture aeree del
ponte e dei depositi delle terre da scavo, avrebbero subito un impatto
pesante sia sul versante siciliano che calabrese: le ZPS di Capo Peloro
-Laghi di Ganzirri (dove sono presenti oltre 400 specie acquatiche di
cui 10 endemiche), Dorsali Curcuraci-Antennammare (area istituita per la
presenza di 33 specie prioritarie), Le IBA Monti Peloritani e Costa
Viola (collo di bottiglia dei migratori europei, in particolare
falconiformi, 34.000 gli individui che passano in soli due mesi di 32
specie diverse. Il WWF Italia valuta, che visti i rilevi riguardanti in
particolare le aree di Capo Peloro – Laghi di Ganzirri e la Costa Viola
(aree dove dovrebbero sorgere i piloni del ponte) e i Monti Peloritani
(su cui impattano le strutture aeree del ponte), se la procedura si
concludesse con il deferimento alla Corte di Giustizia europea, l’Italia
sarebbe obbligata a mettere in un cassetto l’attuale progetto, che è
stato posto a base di gara, e ri-elaborare un proposta radicalmente
diversa da quella attuale.
Le Direttive europee su Habitat e Uccelli
obbligano gli stati membri ad attuare tutte misure necessarie per
prevenire il disturbo e il danno all’avifauna protetta in particolari
aree naturali e l’area dello Stretto di Messina coincide con una delle 3
rotte più importanti d’Europa per moltissime specie come uccelli rapaci,
cicogne, gru e altre specie migratorie. Se si intende realizzare
un’opera all’interno di queste aree (denominati ZPS e SIC) questa deve
essere sottoposta a VIA e a Valutazione d’Incidenza.
La lettera di
costituzione in mora al Governo italiano della CE arriva a seguito della
presentazione da parte del WWF Italia di un reclamo formalizzato nel
2003 sullo svolgimento della VIA (derivante dalla Direttiva 97/11/CE
sulla VIA) e della Valutazione di Incidenza (derivante dalla Direttiva
79/409/CEE - Uccelli e dalla Direttiva 92/43/CEE – Habitat), e dopo che
il 15 luglio 2004 aveva consegnato uno specifico ed argomentato dossier
di 85 pagine, sul caso specifico della mancata Valutazione di Incidenza
e dell’inevitabile deterioramento degli habitat citati nella nota della
CE.
“Ora dovrebbe seguire una risposta del Governo italiano che, se non
soddisfacente, potrebbe portare la Commissione Europa a deferire
l’Italia alla Corte Europea il ché obbligherebbe a presentare un
progetto preliminare radicalmente diverso da quello attuale e riavviare
le procedure di valutazione e autorizzative con rischi di sanzioni
pecuniarie e sospensione di contributi CE – ha dichiarato Gaetano
Benedetto, segretario aggiunto del WWF Italia – E poiché ora
diventano “viziati” sia il giudizio di compatibilità ambientale positivo
del Ponte reso dal CIPE sia il parere positivo della Commissione
speciale sulle infrastrutture strategiche reso sul progetto preliminare
elaborato dalla Stretto di Messina SpA ci saranno dei riflessi
sull’affidamento al general contractor, capeggiato da Impregilo, della
progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione del ponte e
delle opere connesse”.
Il WWF ricorda che sia il TAR del Lazio sia il Consiglio di Stato
italiano avevano respinto i ricorsi del WWF e di altre associazioni
basati proprio sugli argomenti che oggi la Commissione ritiene fondati.
Quest’ultima procedura d’infrazione, una delle prime (l’altra è quella
riguardante il MOSE di Venezia) che prende di mira direttamente una
grande infrastruttura strategica italiana, segue di pochi giorni
altre 11 nuove procedure per violazione delle normative ambientali,
avviate dalla CE contro l’Italia (tra cui una per i decreti attuativi
della VIA, una per mancanza di cooperazione con la Commissione da parte
del Governo italiano, con violazione dell’articolo 10 del Trattato che
regola i rapporti tra la stessa e gli Stati membri.
Ricordiamo che nel maggio 2005 la
Commissione ha inviato richieste di informazioni per 11 casi , seguite
da un sollecito nel mese di luglio, ai quali l'Italia non ha mai
risposto. Stavros Dimas, Commissario responsabile dell'ambiente, ha
dichiarato: "Nonostante i precedenti ammonimenti l'Italia non rispetta
completamente la normativa ambientale comunitaria o non coopera
adeguatamente per quanto concerne le nostre richieste di informazioni.
Le autorità italiane devono adottare rapidamente le misure necessarie
affinché i cittadini italiani e l'ambiente del loro paese possano
beneficiare della protezione sancita dal diritto comunitario" ).
Roma, 25 ottobre 2005
Ufficio stampa WWF Italia – tel.
06-84497377, 373
LETTERA DI
MESSA IN MORA DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALL’ ITALIA PER
VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA UCCELLI E DELLA DIRETTIVA HABITAT
CON RIGUARDO AL NON CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA
VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PROGETTO DEL PONTE SULLO STRETTO.
Con nota del 21 ottobre 2005 la Direzione
Generale Ambiente della Commissione Europea ha comunicato al WWF
Italia che la Commissione Europea ha “messo in mora” la Repubblica
italiana, contestando all’Italia di “Non avere adottato (…) misure
idonee a prevenire il deterioramento degli habitat e le perturbazioni
dannose agli uccelli (…)” in riferimento agli impatti su due
IBA (International Bird Areas -classificate come 150 - 153 ) e di “
(…) non aver correttamente eseguito la valutazione di incidenza”
del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, con riguardo a due
ZPS (Zone di Protezione Speciale), classificate come ITA 030011 e ITA
030008,
L’Italia, quindi, è stata messa in mora per
non avere rispettato l’art. 4 paragrafo 4 della “Direttiva Uccelli”
(Direttiva 79/409) che impone agli stati membri di attuare tutte le
misure atte a prevenire il disturbo e il danno all’avifauna protetta
nelle aree individuate per la tutela di queste specie (le IBA 150 e
153). L’Italia, inoltre, viene ammonita anche per non avere
correttamente proceduto alla Valutazione di Incidenza, come previsto
dall’art. 6 della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43, attuata in
Italia con DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni).
La “Valutazione
di Incidenza” prodotta dalla società “Stretto di Messina SpA”, secondo
il documentato dossier presentato dal WWF Italia il 15 luglio 2004 alla
Commissione Europea , da cui scaturisce la procedura di infrazione, non
corrisponde nel modo più assoluto alle prescrizioni della Direttiva
Habitat e dei decreti di recepimento italiani.
La lettera di
costituzione
in mora al Governo italiano della CE arriva a seguito
della presentazione da parte del WWF Italia di un reclamo sullo
svolgimento della VIA (derivante dalla Direttiva 97/11/CE sulla VIA) e
della Valutazione di Incidenza (derivante dalla
Direttiva 79/409/CEE - Uccelli e dalla Direttiva 92/43/CEE – Habitat),
e dopo che il 15 luglio 2004 aveva consegnato uno
specifico ed argomentato dossier di 85 pagine, sul caso specifico della
mancata valutazione di incidenza e dell’inevitabile deterioramento degli
habitat citati nella nota della CE.
Iter della procedura di infrazione
La
"lettera di
costituzione in mora”
è stata inviata a norma dell’art. 226 del Trattato CE,
che
conferisce alla
Commissione la facoltà di promuovere un procedimento legale nei
confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi. La
“costituzione in mora”
costituisce
l'avvio di un
procedimento di infrazione (primo ammonimento scritto) che la
Commissione invia allo Stato membro inadempiente e con cui intima alle
autorità dello stesso di presentare le proprie osservazioni entro un
termine stabilito, generalmente due mesi.
Sulla scorta
della risposta o in assenza di risposta dallo Stato membro in questione,
la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato membro un "parere
motivato" (ammonimento scritto finale) in cui illustra i motivi per cui
ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo
sollecita a conformarsi entro un determinato periodo, di solito
ulteriori due mesi.
Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione
può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se
la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato
membro inadempiente è tenuto a prendere le misure necessarie per
conformarsi al diritto comunitario.
L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di
procedere nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato a
una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,
ancora una volta attraverso l'invio di un primo ammonimento scritto
(lettera di costituzione in mora) e di un secondo e ultimo ammonimento
scritto (parere motivato). Sempre a norma dell'articolo 228, la
Commissione può chiedere alla Corte di infliggere una sanzione
pecuniaria allo Stato membro interessato.
E’ utile
ricordare che il 18 ottobre 2005 la Commissione UE ha avviato contro
l'Italia 11 nuove procedure per violazioni della normativa ambientale
(tra cui una sulla Via per le “opere strategiche” ) e, fatto ancor più
grave , una procedura per “mancanza di cooperazione con la Commissione”
da parte del Governo italiano, con
violazione dell'articolo 10 del Trattato, a norma del quale gli Stati
membri devono cooperare con la Commissione per consentire a quest'ultima
di eseguire i propri compiti. Nel maggio 2005 la Commissione ha inviato
richieste di informazioni per 11 casi , seguite da un sollecito nel
mese di luglio, ai quali l'Italia non ha mai risposto. Stavros
Dimas, Commissario responsabile dell'ambiente, ha dichiarato:
"Nonostante i precedenti ammonimenti l'Italia non rispetta completamente
la normativa ambientale comunitaria o non coopera adeguatamente per
quanto concerne le nostre richieste di informazioni. Le autorità
italiane devono adottare rapidamente le misure necessarie affinché i
cittadini italiani e l'ambiente del loro paese possano beneficiare della
protezione sancita dal diritto comunitario".
Effetti della
lettera di costituzione in mora per il progetto del Ponte
Rispetto,
quindi, alla procedura avviata sul progetto del Ponte,
dovrebbe ora seguire una risposta del Governo italiano che motivi la
violazione delle direttive prima citate. Se la risposta non arriva o
non è ritenuta dalla Commissione esaustiva, seguirà un parere motivato
della CE che, in assenza di controdeduzioni soddisfacenti potrebbe
portare la CE a deferire l’Italia alla Corte Europea. Questo
comporterebbe l’obbligo di rivedere la procedura sul progetto
del Ponte cosa che porta, oltre che al rischio di una
sanzione pecuniaria, anche la sospensione di qualsiasi contributo CE,
già nella fase di perfezionamento dell’iter.
Questo significa che
il giudizio di compatibilità ambientale positivo, reso con Delibera n.
66 dell’agosto 2003 dal CIPE, ed il parere positivo del giugno 2003
della “Commissione speciale sulle infrastrutture strategiche” reso sul
progetto preliminare, elaborato dalla Stretto di Messina SpA (ai sensi
dell’art. 3 e degli artt. Da 17 a 20 del D.Lgs. n. 190/2002, decreto
attuativo della cosiddetta Legge Obiettivo, l. n. 443/2001) sono viziati
e che si deve riaprire un’altra procedura VIA e di Valutazione di
incidenza , nel rispetto del Direttive Ue , compresa la garanzia di
trasparenza e partecipazione all’iter di cittadini, enti locali ed
associazioni ambientaliste.
Ciò avrà indubbi
riflessi sull’affidamento della gara del General Contractor, che ha
visto lo scorso 12 ottobre l’assegnazione da parte della Stretto di
Messina SpA al general contractor, capeggiato da Impregilo, della
progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione del ponte
sullo stretto di Messina e delle opere connesse in Calabria e Sicilia.
Le questioni inerenti
il rischio di deterioramento degli habitat e specie protetti, il danno
all’avifauna e la necessità della valutazione di incidenza non sono
facilmente eludibili: posto che nelle aree individuate insistono anche
strutture fondamentali per il ponte quali i piloni (di 382 metri di
altezza, per 50-60 metri di scavo) che sorreggono sulle due coste il
ponte ad unica campata (per 3,3 km di lunghezza).
Infatti, le IBA (IBA 153 “Monti Peloritani”
e IBA 150 “Costa Viola”) e ZPS (1. SIC e ZPS Cod. ITA 030008 – Capo
Peloro – Laghi di Ganzirri; 2. pSIC e ZPS Cod. ITA 030011 – Dorsale
Curcuraci – Antennammare), citate nella nota della CE, sono
rispettivamente: ZPS di Capo Peloro-Ganzirri e IBA di Costa Viola i
siti corrispondenti alle rotte migratorie di uccelli protetti
dall’Unione europea, dove, rispettivamente, sul versante siciliano e
sul versante calabrese, dovrebbero sorgere i piloni; IBA dei Monti
Peloritani, il luogo dove si prevedono diversi cantieri, un nastro
trasportatore e le strutture aeree del ponte; e la ZPS della dorsale di
Curcuraci-Antennammare, il luogo dove si prevedono depositi di smarino.
Il che significa che, anche se si potranno
risolvere i problemi legati alla ZPS di Curcuraci-Antennamare, per le
altre tre aree le modifiche obbligano alla presentazione di un nuovo
progetto per il ponte sullo Stretto. Modifiche impossibili dato che è
impossibile che vengano modificati nella fase della progettazione
definitiva in cui, per le norme ora vigenti in Italia, può essere svolta
un’integrazione alla VIA (art. 20, comma 5 del D.Lgs. n. 190/2002 - i
punti in cui dovrebbero sorgere i piloni (Capo Peloro – Laghi di
ganzirri e Costa Viola) e quindi inevitabile l’impatto aereo della
struttura (Monti Peloritani).
Si ricorda che sulla
regolarità della procedura VIA, proprio con riferimento alla valutazione
di incidenza su SICe ZPS, è aperta un’inchiesta della Procura della
Repubblica di Roma, che fa capo al PM Adriano Iasillo, a cui il WWF
Italia ha presentato un “atto di costituzione di persona offesa”
producendo specifiche memorie.
Cosa sono le aree protette dalla UE
In un percorso comune a tutti gli Stati
membri europei, ciascuno, compresa l’Italia, ha individuato aree
naturali che possedevano i criteri e i requisiti dettati dalle Direttive
Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE) come indicato anche dai
rispettivi allegati.
Tali aree sono
denominate pSIC (proposto Sito di Importanza Comunitaria, per la
Direttiva Habitat 92/43/CEE) e ZPS (Zona a Protezione Speciale per
la Direttiva Uccelli 79/409/CEE) e sono elencate con DM 2 aprile
2000, suppl. alla GU serie generale n 95 del 22/04/00
Vi sono anche le
IBA, ovvero, le Important Bird Area, territori importanti per
l’avifauna che, stante la scarsa presenza di ZPS nel territorio
italiano, l’elenco delle medesime IBA viene utilizzato come
riferimento legale dalla stessa CGE nelle cause verso i Governi che non
hanno applicato la Direttiva Uccelli. Tra le tante cause
della Corte di Giustizia Europea in materia di IBA e ZPS, segnaliamo, le
Cause C 355/90 e C 374/98 che decretano che “il regime di
protezione rigoroso previsto dall’art.4/4 della Direttiva Uccelli si
applica alle IBA non ancora designate come ZPS – lo Stato
Membro non può sfuggire all’obbligo di proteggere il sito semplicemente
non designandolo come ZPS”.
Le norme di tutela
L’Italia, al pari degli
altri stati membri, ha obbligo di tutelare le aree individuate come ZPS
e pSIC anche se degradati, purchè non si acceleri il degrado.
Per la tutela e gestione delle aree
individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE
(Habitat), vige il “Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche” DPR
357/97, testo aggiornato e coordinato al DPR 12 marzo 2003 n.120 (G.U.
n. 124 del 30/05/03)
Non è vietato in
assoluto realizzare opere all’interno di questi siti, ma se si intende
realizzare un’opera, essa deve essere sottoposta a VIA, se previsto
dalla normativa vigente e nella VIA deve essere ricompressa la
“Valutazione di Incidenza”. Quest’ultima, deve corrispondere a quanto
richiesto dall’allegato G del DPR 357/97 e smi. Nel caso non sia una
tipologia di progetto da sottoporre a VIA, esso va comunque sottoposto a
Valutazione di Incidenza. Se insistono anche altri progetti sul medesimo
sito protetto, vanno sottoposti congiuntamente a quel determinato
progetto, a Valutazione di Incidenza. Anche i piani di diverso genere
(PRG, piani Agricoli, industriali, venatori, ecc) vanno sottoposti
obbligatoriamente a Valutazione di Incidenza.
Solo dopo
aver avuto la certezza che l’opera non pregiudicherà il sito o la specie
, l’autorità competente può autorizzarla.
Poiché vige il principio di precauzione, lo Stato deve agire con la
certezza che il progetto proposto non creerà danno alle specie o agli
habitat protetti e indicati nella scheda istitutiva.
Nel caso vi siano
impatti possibili e probabili o certi, l’opera non può esser
autorizzata. .
E’ ammessa deroga
solo con precise motivazioni, che devono ovviamente essere documentate
in modo esaustivo e solo con un preciso iter che coinvolge anche la
Commissione Europea.
Nel caso vi siano
specie o habitat prioritari (ed è il caso di diversi pSIC e ZPS
interessati dal progetto del ponte) e vi sia la certezza, la
probabilità o la possibilità del danno, lo Stato può autorizzare
l’opera solo per motivi legati alla salute e alla sicurezza o ad
esigenze primarie per l’ambiente oppure, previo parere della
Commissione, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico
(art. 5 comma 10 del DPR 357/97 e smi)
Vige il principio di precauzione, stabilito
anche dal Trattato Europeo che impone quindi, anche in caso di non
certezza di impatto ma di probabilità o possibilità, che l’opera
proposta non venga autorizzata. Vige anche il principio che vadano
sottoposte a Valutazione di Incidenza anche opere esterne alle aree
protette, ma che potrebbero avere incidenze negative possibili,
probabili e certe sui siti protetti.
Le aree protette dalla UE nello Stretto di
Messina
Nell’area dello Stretto di Messina, sono
direttamente e indirettamente interessati dalle opere previste per la
realizzazione del ponte sullo Stretto, 11 pSIC, 2 ZPS, 2 IBA (Important
Bird Area) e una Riserva Naturale Orientata della Regione Sicilia.
Si riporta l’elenco
delle aree che potrebbero subire incidenze negative possibili, probabili
e certe da tutte le opere sia provvisorie che definitive, previste nel
progetto preliminare del ponte sullo Stretto di Messina. Secondo il
proponente il progetto del Ponte
invece,
i siti interessati da incidenze possibili derivanti dalle opere e
inclusi nella “Valutazione di Incidenza” da esso prodotta
successivamente allo Studio di Impatto Ambientale, sono solo quelli
evidenziati con asterisco nell’elenco a seguire:
Sicilia: 1) pSIC e ZPS Cod. ITA 030008 – Capo Peloro –
Laghi di Ganzirri -
anche
Riserva Naturale Orientata istituita con D. Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente del 21/06/01
* 2) pSIC e ZPS Cod. ITA 030011 – Dorsale Curcuraci – Antennammare *
Calabria: 1)
pSIC Cod. IT 9350139 - Collina di Pentimele;
2)
pSIC Cod.
IT 9350143 - Saline Ioniche*
3)
pSIC Cod. IT 9350149 - S. Andrea;
4)
pSIC Cod.
IT
9350158 - Costa Viola e Monte S. Elia;
5)
pSIC Cod. IT 9350162 - Torrente S. Giuseppe;
6)
pSIC Cod. IT 9350172 - Fondali da Punta Pezzo a Capo
dell’Armi *; 7)
pSIC Cod. IT 9350173 - Fondali di Scilla*;
8)
pSIC Cod.
IT 9350177 - Monte Scrisi;
9)
pSIC Cod. IT 9350183 - Spiaggia di Catona
Le aree protette oggetto della procedura
d’infrazione della CE
SIC e ZPS Cod. ITA 030008 –
Capo Peloro – Laghi di Ganzirri – l’importanza
naturalistica – le opere previste
Questo pSIC/ZPS ricade, insieme al SIC e ZPS
Cod. ITA 030011 – Dorsale Curcuraci – Antennammare nell’ IBA 153
“Monti Peloritani”. E’ anche riserva naturale per la regione Sicilia
e possiede altri vincoli.
Nella scheda istitutiva del pSIC/ZPS sono
indicati 4 habitat, di cui uno prioritario (Lagune costiere), una specie
acquatica, e una pianta protetti dalla direttiva Habitat e 25 specie di
Uccelli prioritari per la Direttiva Uccelli.
Le opere previste in
prossimità e al suo interno, che avrebbero, come affermato in parte
nello stesso Studio di Impatto Ambientale e come da noi sostenuto,
impatto negativo possibile, probabile e certo sulla Laguna protetta,
sull’entomofauna, sulla fauna e flora marina e sull’avifauna migratoria
e svernante sono:
a)“Cantiere Ganzirri”;b) “Cantiere Viadotto
Pantano c) cantiere Blocco d’ancoraggio d) pontili per il trasferimento
dello smarino e) strutture aeree del ponte (impalcato, torre, cavi di
ancoraggio, barriere frangivento, pendini, linee elettriche ferroviarie)
f) trasferimento via nastro trasportatore di circa 4.630.000 mc di
smarino.
Tali opere e azioni altererebbero
l’equilibrio chimico – fisico della Laguna con conseguenze non studiate
e non valutate su tutta la fauna sia acquatica che terrestre. Nella
Laguna sono presenti oltre 400 specie acquatiche, dieci delle quali
endemiche. E’ luogo di sosta importantissimo per gli uccelli che migrano
lungo la rotta dello Stretto di Messina, uno delle tre più importanti
rotte migratorie d’Europa (le altre sono il Bosforo e Gibilterra).
L’alterazione della Laguna avrebbe conseguenze sul ruolo trofico che
svolge per gli uccelli. Le particolari condizioni meteorologiche e
geomorfologiche dello Stretto di Messina hanno consentito che nascesse
la pratica del bracconaggio. Tali condizioni infatti portano gli uccelli
a volare spesso bassi e a rendere impossibile evitare gli ostacoli,
siano essi strutture aeree o i fucili dei bracconieri. Le strutture
aeree del ponte, come del resto affermato nello stesso SIA,
provocherebbero impatto spesso mortale.
pSIC e ZPS Cod.
ITA 030011 – Dorsale Curcuraci – Antennammare
E’ stato
istituito per la sua importanza per gli uccelli migratori (33 specie
prioritarie nella scheda istitutiva) e per la nidificazione della
Magnanina e della Coturnice siciliana. Sono altresì indicati 10 diversi
habitat di cui uno prioritario (praterie substeppiche).
Nel progetto
preliminare del ponte erano previsti due siti di deposito temporaneo
dello smarino che ricadevano in parte nell’area protetta. La stessa
Valutazione di Incidenza redatta dalla SdM ammette impatto negativo
certo su habitat e uccelli, mortalità diretta e indiretta certa e grave.
Per mitigare tale impatto, nella Valutazione di Incidenza si afferma di
non voler più realizzare i due siti di deposito.
IBA 153 “Monti
Peloritani” e IBA 150 “Costa Viola”.
L’IBA 153 e l’IBA
150 costituiscono uno dei più importanti bootle neck (collo di
bottiglia) degli uccelli migratori in Europa ed in particolare per i
Falconiformi, con più di 34.000 individui in due mesi nel 2000, più di
35.000 individui in due mesi nel 2003 (rilevamenti campo di studio e
sorveglianza del WWF e dell’Associazione Mediterranea per la Natura),
appartenenti a 32 specie diverse. Le strutture aeree del ponte
provocherebbero: collisione con esiti mortali; dispersione e perdita di
orientamento (provocata dalle luci in caso di nebbia, pioggia, nuvole);
alterazione della dinamica dei venti con possibili turbolenze e
conseguenti collisioni. Le opere e le azioni connesse, provocherebbero
perdita di habitat, frammentazione degli habitat, disturbo,
allontanamento dell’avifauna con ulteriore perdita di energia e
possibile morte per inedia e stress, alterazione del regime idrico
superficiale e sotterraneo con conseguenze sull’ambiente e sulla
disponibilità trofica dello stesso per l’avifauna.
26
ottobre 2005
UFFICIO LEGALE – ISTITUZIONALE WWF ITALIA
|