Le osservazioni presentate dalle associazioni Italia Nostra- WWF Sezioni di Savona in merito alla P.D.D. - Proposte di Deliberazione "Approvazione del Piano Regolatore del Porto di Savona-Vado ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge 28.1.1994 n. 84 e dell'art. 1 della Legge Regionale 12.3.2003 n. 9."

 

 

Alla IV Commissione Territorio della Regione Liguria

 

DOCUMENTO DI OSSERVAZIONI AL P.R.P. DEL PORTO DI SAVONA-VADO

             (Deliberazione Giunta Regionale n. 21 del 1/7/2005)

 

 

PREGIUDIZIALE DI ILLEGITTIMITÁ PER VIOLAZIONE DI LEGGE

 

 

L’art. 7, comma 2 del DPR 27/12/1988 (in G.U. serie generale n. 4 del 5/1/1989) prescrive che “il giudizio di compatibilità ambientale è reso ai sensi dell’art. 6, comma 4 della legge 8/7/1986, n. 349 con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art, 6, esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.”

L’Associazione Italia Nostra, anche per conto di altre Associazioni di protezione ambientale,  ha trasmesso ai sensi dell’art. 6 della legge 8/7/1986, n. 349, mediante lettera raccomandata R.R. spedita in data 11/4/2003, osservazioni in ordine alla procedura di impatto ambientale avviata dall’Autorità Portuale di Savona con integrazione di avviso pubblico del 13/3/2003. L’invio è stato effettuato giusta Circolare Minambiente  25/11/2002, in G.U. serie generale n. 291 del 12/12/2002,  al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ed alla Regione Liguria – Ufficio VIA -  Dipartimento di pianificazione territoriale paesistica ed ambientale.

Il Comitato Tecnico Regionale per il Territorio non ha considerato le osservazioni formulate dall’Associazione, così da derivare una sostanziale illegittimità della delibera della Giunta Regionale n. 472 del 29/04/2003, pubblicata sul BURL parte II, n. 22 del 28/5/2003.

L’Associazione Italia Nostra segnalava quindi in data 6 agosto 2003 con lettera raccomandata R.R. al Ministero dell’Ambiente – Commissione VIA, al Ministero  dei Beni Culturali ed Ambientali ed alla Regione Liguria tale circostanza, chiedendo di valutare il profilo di illegittimità e, sulla base anche delle valutazione ampiamente problematiche espresse nel merito dal Comitato Tecnico Regionale per il territorio, esprimere parere negativo di compatibilità ambientale relativamente ai progetti del centro talassoterapico nel comune di Bergeggi,  della piattaforma multipurpose nel comune di Vado Ligure  e del porto turistico nei comune di Savona e Albissola Marina.

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio nel giudizio di compatibilità ambientale espresso con decreto 000371 del 18/4/2005, in G.U. serie generale n. 1219 del 24/5/2005,  non solamente ha ignorato i rilievi formulati, ma ha affermato che “non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri…….” in  palese contrasto anche con la relazione del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio del 15/4/2003 che, quanto meno, dava atto di alcune osservazioni presentate dal Comitato “Vado vuole vivere” e dal Comitato per la difesa dell’Ambiente “A Madunetta”.

Si è così configurato ulteriore vizio di legittimità per eccesso di potere a motivo di travisamento dei fatti.

Le illegittimità denunciate configurano l’assoluta invalidità dell’atto deliberativo che il Consiglio Regionale dovesse assumere. Si veda a tal proposito sentenza T.A.R. Veneto, sez. 1 - 30 maggio 2005, n. 2234, secondo cui “È illegittima la pronuncia di compatibilità ambientale che non contenga alcun riferimento alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 6, c. 9 della legge 349/86”.

Si chiede pertanto, allo scopo di sanare i vizi di legittimità ed evitare  eventuali responsabilità del Consiglio, di rinnovare il procedimento, sospendendo l’ approvazione della deliberazione  de quo e sottoponendo all’esame del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio le osservazioni a suo  tempo  formulate (che ad ogni buon fine si allegano in copia) unitamente alle osservazioni attuali, di modo che, sulla base delle motivate valutazioni del Comitato, il Consiglio Regionale possa  legittimamente deliberare  sul Piano regolatore Portuale.

 

 

VALUTAZIONI DI MERITO

 

 

Considerato che compete alla Regione in sede di approvazione del PRP ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge regionale 12/3/2003, n. 9 apportare “modifiche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione o di programmazione vigenti od adottati, nonché in relazione alle competenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale ed al bilancio ambientale delle relative scelte.” si formulano, ad integrazione delle considerazioni già espresse le seguenti ulteriori osservazioni:

 

 

 

1)     CENTRO TALASSOTERAPICO IN COMUNE DI BERGEGGI

 

     

Il progetto insiste su di un’area già sottoposta a vincolo ex  DD.MM. 24/4/1985, in G.U. serie generale n. 143 del 19/6/1985, sulla quale vige regime di protezione per notevole interesse pubblico delle aree interessate.

In particolare il vincolo concerne l’Altopiano di Bergeggi “dalla quota 226.8 battuta all’incrocio tra il sentiero proveniente dalla chiesa di S. Stefano (comune di Bergeggi) ……..verso ovest  fino al rio S. Nicolò ……..” e la fascia costiera di Bergeggi  e Capo Vado “da punta Bergeggi in linea retta, per la minima distanza, alla s.s. 1 lungo la massicciata a mare di detta strada, verso nord fino al confine tra i comuni di Bergeggi e Vado Ligure …….”

Sussiste inoltre contiguità con Area Protetta di Interesse Provinciale (14-VA-MA) e con sito BIOITALY (IT 1323203) ed operano variamente vincoli idrogeologici (L.R. 22/1984)  e norme di tutela delle aree carsiche L.R. 14/1990 – Sigla SV 13 Bergeggi).

Nella zona insistono anche sistemi di manufatti emergenti (Forti di S. Stefano e di S. Giacomo), come tali identificati nella cartografia del PTCP, per cui ogni alterazione dello stato dei luoghi comporta l’elaborazione di uno Studio Organico di Insieme (SOI) a norma dell’art. 57 delle Norme di Attuazione del Piano.

Per i motivi illustrati si ritiene che il previsto insediamento costituito da edificazione per 90.000 mq. tra residenze, hotel, centro talassoterapico e polivalente sia francamente eccessivo ed oneroso per l’aumento di carico insediativo e la richiesta di nuovi servizi, come che vada attentamente valutata l’effettiva esigenza di aree di parcamento in rapporto al sistema di mobilità locale, soprattutto nei periodi estivi di maggior movimento; si ritiene che un intervento di tale consistenza richieda valutazione negativa di sostenibilità ambientale.

       Ad ogni buon fine, in sede di eventuale  accordo di programma e/o di VIA, come previsto dalla deliberazione in esame,  si chiede sia prescritta l’elaborazione di uno S.O.I. e si consideri la possibilità di una consistente riduzione delle volumetrie previste.

 

 

 

2) PIATTAFORMA MULTIPURPOSE IN COMUNE DI VADO LIGURE

 

 

Posto che la valutazione deve riguardare sostanzialmente la sostenibilità ambientale e sociale dell’intervento e la sua fattibilità sotto il profilo tecnico-economico si richiamano, in primo luogo, le considerazioni svolte, molto opportunamente, dal Comitato Tecnico Regionale per il territorio nel  parere reso in data 15/4/2003.

In particolare si sottolinea la mancata previsione di connessione ferroviaria con la banchina, che comunque dovrà precedere la progettazione del terminal, e l’ insufficiente giustificazione dell’opera sotto il profilo dell’ utilità e della fattibilità economica.

Un terminal che per le sue caratteristiche (600 metri lineari di accosto, di cui 300 metri di banchina per minerali  e altri 300 per prodotti petroliferi) comporta un’ingente tombamento dello specchio acqueo, ancorché mitigato dall’edificazione su pali, tale da rallentare e modificare il corso delle correnti, rendendo più difficile il ricambio acqueo e determinando conseguenze sul litorale, mentre la previsione di accosti per prodotti petroliferi appare suscettibile di indurre situazioni di rischio per il contesto urbano.

Tuttavia la realizzazione della piattaforma può revocarsi in  dubbio non solo per le dette considerazioni, ma, soprattutto, per il grave impatto ambientale derivante sul territorio circostante (cfr. a tal proposito la valutazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria in decreto 00371 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio).

L’analisi costi-benefici sotto il profilo economico ed occupazionale non è tale da giustificare la esecuzione dell’opera ed il correlativo rilevante danno ambientale, posto che lo stesso Comune di Vado Ligure subordina di fatto la realizzazione del progetto sia alla redazione di un piano industriale (che quindi non risulta esistente, non essendo perciò dimostrato un positivo rapporto costi-benefici), che al trasferimento delle rinfuse solide minerali non destinate alla centrale Enel  ed al loro riposizionamento nel Terminal Savonese, circostanza questa che appare alquanto problematica per usare un eufemismo (cfr. delibera Comitato Portuale n. 33 del 10 aprile 2002).

Peraltro non risultano considerate eventuali alternative al progetto, come previsto dall’art. 4, comma 4 del DPCM 27/12/1988 secondo il quale nel quadro di riferimento progettuale dello studio di impatto ambientale devono essere indicate le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame.

 

  

 

La disposizione è stata resa ancora più incisiva dalla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea  97/11/CE  del 3/3/1997 che nell’allegato IV stabilisce che le informazioni comprendano “una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell’impatto ambientale.”

Si tratta di prescrizione direttamente applicabile nel nostro ordinamento e pertanto non derogabile, come può anche evincersi dall’art. 24 della legge 422/2000 (legge comunitaria 2000), sicché il mancato rispetto configura certamente ulteriore profilo di illegittimità.

Peraltro con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/12/2004,  in G.U. serie generale n. 155 del 6/7/2005, è stata finanziata la progettazione preliminare della piattaforma multipurpose per Euro 2.850.765, mentre non sembra essere stata tenuta in alcun conto  la prescrizione del Comitato Tecnico Regionale per Territorio che subordinava la progettazione preliminare della piattaforma alla progettazione del raccordo ferroviario con la banchina.

Le ragioni addotte appaiono sufficienti a chiedere che sul  progetto sia espressa valutazione negativa di compatibilità ambientale; in via subordinata si ritiene comunque  opportuno , oltre a quanto previsto nei diversi pareri del Comitato tecnico regionale per il territorio e del Ministero dell’Ambiente, sia prescritta l’indicazione delle alternative da considerare.

 

 

3)     PORTO TURISTICO DELLA MARGONARA NEI COMUNI DI SAVONA E ALBISSOLA MARE

 

 

Premesso che l’ipotesi di porto turistico manca di puntuali definizioni progettuali, sicché risulta difficile formulare osservazioni che non  siano le generali indicazioni risultanti negli atti, si esprime preliminare contrarietà alla realizzazione dell’opera, che non appare giustificata sia sotto il profilo dell’impatto ambientale che sotto quello di una risposta alle esigenze, pur condivisibili, della navigazione da diporto.

Il proliferare di porti e di approdi turistici (Savona, Varazze, Celle, Finale, Loano, Alassio, Andora per non citare delle altre previsioni) determina una elevata cementificazione della costa con gravi alterazioni degli ecosistemi, la sottrazione di spazi  ed il depauperamento della naturale economia del territorio.

Occorre contemperare le esigenze di interesse generale con il pur necessario sviluppo, salvaguardando contemporaneamente gli ecosistemi costieri.

 Sembra allora possibile introdurre qui un’ipotesi alternativa alla realizzazione di questo porto turistico che, se adeguatamente implementata, potrebbe consentire di ampliare l’offerta di servizi per  la navigazione da diporto in rapporto sinergico con la Darsena Vecchia, riqualificando l’intera penisola compresa tra la Nuova e la Vecchia Darsena,

Si tratta di riprogettare la Darsena Nuova come porto turistico; l’operazione appare possibile posto che già in oggi l’Autorità Portuale ha avviato una progressiva dismissione delle attività portuali  in Darsena Nuova con il previsto, ed in parte già attuato, spostamento dei cantieri navali Azimut e W Service e con i lavori per la costruzione del nuovo accosto crocieristico.

Peraltro un breve accenno a consimile eventualità era stato fatto dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali nelle osservazioni formulate sul Piano della Costa laddove è scritto “il Piano non dà peso alla compresenza del previsto porticciolo di Savona”.

Quanto alle questioni sottese alla realizzazione del porto turistico si riconfermano per quanto applicabili, stante la attuale mancanza di un progetto, le osservazioni già formulate in precedenza, con una particolare accentuazione secondo cui, a parere di questa Associazione, non dovrebbero essere consentite nella maniera più assoluta edificazioni a carattere residenziale e/o assimilate, in coerenza con la prescrizione  n. 2/1999 del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio relativa al Piano della Costa (opportuno a tal proposito tenere presente la deturpazione del porto di Varazze).

Si richiamano, inoltre, le considerazioni sul Piano della Costa svolte  a suo tempo nel merito del progetto dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria con nota n. 15229 del6/12/1990, di cui si condivide in particolare l’indicazione che” ……. al massimo si potrebbe prevedere che il previsto porto turistico di Savona si estenda fino al primo pennellino dopo la punta Garbasso, non raggiungendo cioè lo scoglio su cui è costruito il pilone votivo.” Le dette considerazioni non si pongono sostanzialmente in contrasto con le indicazioni formulate attualmente e riportate in decreto n. 000371 del Ministero dell’Ambiente e del Territorio.

Tale ipotesi non ostacola la riqualificazione del tratto costiero tra Savona ed Albissola Mare ed anzi consentirebbe di evitare le problematiche connesse ai rischi idraulici indotti dal Rio Podestà.

Si rileva, infine, che sull’eventuale nuovo progetto dovrebbero essere assunti regolari atti deliberativi da parte dei consigli comunali interessati, posto che le precedenti deliberazioni erano relative ad un piano ormai  nei fatti superato.

 In conclusione si fa riserva di intervenire nei procedimenti di approvazione dell’eventuale progetto preliminare.

 

 

  

                                   Per la sezione di Savona di Italia Nostra

                                                      Il presidente

      (Mauro Dell’Amico)

 

 

Il responsabile della sezione di Savona del WWF

(Marco Piombo)