Una proposta micidiale
Data di
pubblicazione: 04.02.2005
Autore: De Lucia, Vezio
Un disastro incombe sulle città e sul territorio italiani.
Un disastro incombe sulle città e sul territorio italiani. Nel prossimo mese di febbraio, la Camera dei deputati potrebbe approvare la nuova legge urbanistica. Una proposta micidiale, che porta il nome di Maurizio Lupi, deputato di Forza Italia, negli anni passati assessore del comune di Milano e ispiratore dell’urbanistica contrattata di rito ambrosiano. A Milano non valgono più le antiche regole. Non è il piano regolatore che comanda le scelte edilizie. È vero il contrario, sono i progetti, una volta approvati, a determinare il piano regolatore. Che diventa così una specie di catasto dove si registrano le trasformazioni decise a scala edilizia. È la medesima impostazione della proposta di legge in discussione alla Camera. L’urbanistica non è più competenza esclusiva del potere pubblico, ma dipende dagli “atti negoziali” e dagli accordi fra i soggetti istituzionali e i “soggetti interessati”, che certamente non sono la pluralità dei cittadini ma solo i detentori della proprietà immobiliare.
Un’altra novità riguarda il campo di applicazione dei piani regolatori che non coprono più l’intero territorio comunale, com’è sempre stato dal dopoguerra, ma spetta alle regioni di individuare gli ambiti territoriali e i contenuti della pianificazione. C’è ancora di peggio, il disegno di legge Lupi ha snaturato la stessa disciplina urbanistica, scorporando da essa la tutela dei beni culturali e del paesaggio, che nella legislazione del nostro Paese erano state sempre organicamente intrecciate. Alcuni dei risultati più straordinari dell’urbanistica italiana non sarebbero più possibili se fosse approvata la legge in discussione. Mi limito a ricordare la destinazione pubblica dell’intero comprensorio (2.500 ettari) dell’Appia Antica, a Roma, deciso dal piano regolatore del 1965 proprio per tutelare l’enorme patrimonio d’arte e di storia formato dalla regina viarum e dai dintorni. Non sarebbe più possibile la formazione del gran parco delle mura a Ferrara, né la salvaguarda delle colline di Firenze, Bologna, Bergamo, Napoli sfuggite agli energumeni del cemento armato.
Un’altra funesta previsione della proposta riguarda la cancellazione dei cosiddetti standardurbanistici, che sono una sorta di diritto alla città, il riconoscimento a ogni cittadino italiano di disporre di una sufficiente quantità di spazio pubblico per servizi fondamentali: il verde, l’istruzione, i parcheggi, e altre attrezzature. Gli standard,frutto di vaste e prolungate rivendicazioni popolari,esistono nell’ordinamento italiano dal 1968, e da allora hanno rappresentato un riferimento irrinunciabile per l’azione di partiti, comitati, associazioni, movimenti che hanno preteso, e ottenuto, la realizzazione e la gestione di servizi essenziali. Con la legge Lupi non sarà più così, e in nome della flessibilità e della privatizzazione esulta la stampa confindustriale che scrive di “un vero e proprio sblindamento, quello previsto dall’articolo 6, che è destinato a far saltare una delle norme che più hanno irrigidito l’urbanistica italiana degli ultimi venti anni: la disciplina degli standard urbanistici”.
L’opposizione tace. Anzi, ampi settori del centro sinistra, quelli convinti che la modernità consista nell’asservimento dell’interesse pubblico all’interesse privato, collaborano al buon esito dell’iniziativa. La stampa non si occupa dell’argomento. Solo l’associazione Italia nostra, riunita a Roma in un convegno sul paesaggio, ha lanciato l’allarme e ha avviato una raccolta di firme sotto un appello all’opinione pubblica e ai partiti politici. Un appello preoccupato e severo: preoccupato per gli effetti del disegno di legge Lupi, severo nei confronti non solo di chi ha proposto ma anche di chi non l’ha contrastato..
Questa nota è stata pubblicata su Liberazione del 30 gennaio 2005
Allegato 2:
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Allegato 3:
Appello “Fermate la legge Lupi”
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Fermate la legge Lupi
”per il governo del territorio”
La Camera dei Deputati si appresta a votare la riforma del governo del territorio, nel testo approvato dalla VIII commissione parlamentare. Il testo, in gran parte dovuto al presidente della commissione on. Lupi, sopprime il principio stesso del governo pubblico del territorio, che rappresenta una della principali conquiste del pensiero liberale e accomuna tutti i paesi sviluppati, e cancella i risultati di importanti conquiste per la civiltà e la vivibilità della condizione urbana e la tutela del territorio ottenute nell’ultimo mezzo secolo dalle forze sociali e politiche e dalla cultura italiana.
Nella legge si sostituiscono gli “atti autoritativi”, e cioè la normale attività pubblica di pianificazione, con gli “atti negoziali con i soggetti interessati”. La relazione di accompagnamento della legge specifica che i soggetti interessati non si identificano – come sarebbe auspicabile - con la pluralità dei cittadini che hanno diritto ad avere una ambiente urbano vivibile e salubre, ma si identificano invece con la ristretta cerchia degli operatori economici. Un diritto collettivo viene dunque sostituito con la sommatoria di interessi particolari: prevalenti, quelli immobiliari. I luoghi della vita comune, le città e il territorio vengono affidati alle convenienze del mercato.
Nella legge si sopprime l’obbligo di riservare determinate quantità di aree alle esigenze di verde, servizi collettivi (scuole, sanità, sport, cultura, ricreazione) e spazi di vita comuni per i cittadini, ottenuto decenni fa grazie a un impegno massiccio delle associazioni culturali, delle organizzazioni sindacali, del movimento associativo e di quello femminile, delle forze politiche attente alle esigenze della società. Gli “standard urbanistici” sono infatti sostituiti dalla raccomandazione di “garantire comunque un livello minimo” di attrezzature e servizi, “anche con il concorso di soggetti privati”. L’obbligo del rispetto quantitativo degli standard urbanistici è già rispettato nei comuni dove la corretta pianificazione urbanistica è un risultato consolidato, ma è un traguardo ancora molto lontano in numerosissime città italiane.
Nella legge si esclude la tutela del paesaggio e dei beni culturali dagli impegni della pianificazione ordinaria delle città e del territorio. Contraddicendo una linea di pensiero che, da oltre mezzo secolo, aveva tentato di integrare con la pianificazione i diversi aspetti e interessi sul territorio in una visione pubblica unitaria, contraddicendo gli indirizzi culturali e legislativi che dalle leggi del 1939 e del 1942 avevano condotto alla “legge Galasso” e alle successive leggi regionali, paesaggio e trasformazioni territoriali sono divisi: affidati a leggi diverse, a uomini diversi, a strumenti diversi. Non c’è dubbio a chi spetterà la parola in caso di contrasti: non certo a chi rappresenta i musei e il bel Paese, ma a chi investe, occupa, trasforma, agli “energumeni del cemento armato”, pubblico e privato.
Ci siamo limitati a sottolineare alcuni aspetti più negativi della legge, che ci sembrano sufficienti per esprimere un giudizio preoccupato e severo: preoccupato per gli effetti, severo nei confronti non solo di chi l’ha proposta, ma anche di chi non l’ha contrastata.
E’ grave il silenzio della stampa.
E’ grave l’atteggiamento minimalista dei gruppi parlamentari dell’opposizione che, nel migliore dei casi, si sono limitati a un’azione di piccoli emendamenti e di espressione di parziale dissenso a una linea radicalmente eversiva.
E’ grave il silenzio dei partiti politici, che si presentano di nuovo alle elezioni senza aver espresso con chiarezza il loro orientamento (anzi, le loro decisioni) su un argomento così rilevante per il futuro del paese, per le condizioni di vita dei suoi abitanti, per la sorte stessa della democrazia.
Allegato 4:
ORDINE DEL GIORNO
La riforma urbanistica è tra le riforme necessarie per la modernizzazione
qualitativa dell’Italia. La legislazione
nazionale fa riferimento ai principi della legge n. 1150 del 1942 a fronte
di una realtà sociale ed economica che ha
affrontato processi di mutamento profondi. Da un lato l’urbanistica di
espansione si è in larga parte arrestata, dall’altro
sono cresciute le esigenze di recupero e di riqualificazione delle città
esistenti, o di riutilizzo di quelle parti di città non
più usate per finalità produttive (si pensi al tema della riconversione
delle aree industriali dismesse che ci riguarda da
vicino).
Da qui nasce l’esigenza di governare le trasformazioni con strumenti moderni
capaci di tenere insieme una chiara ed
inequivocabile regia pubblica con una necessaria flessibilità operativa.
RILEVATO CHE:
alla luce del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione sussiste
la competenza statale per una legge di soli
principi che stabilisca contenuti generali e strumenti del governo pubblico
del territorio.
VISTO CHE:
la Camera dei Deputati si appresta a votare la riforma del governo del
territorio, nel testo approvato dalla VIII
Commissione Parlamentare. Il testo sopprime il principio stesso del governo
pubblico del territorio, che rappresenta una
della principali conquiste del pensiero liberale e democratico italiano ed
europeo e cancella i risultati di importanti
conquiste per la civiltà e la vivibilità della condizione urbana e la tutela
del territorio ottenute nell’ultimo mezzo secolo
dalle forze sociali e politiche e dalla cultura italiana.
VALUTATO CHE:
nella legge si sostituiscono gli “atti
autoritativi”,
e cioè la normale attività pubblica di pianificazione, con gli “atti
negoziali con i soggetti interessati”.
I soggetti interessati non sono
identificati con la pluralità dei cittadini generalmente
intesa ma si identificano invece con la ristretta cerchia degli operatori
economici.
ESAMINATO CHE:
nella legge si sopprime l’obbligo degli standard urbanistici ovvero di
riservare determinate quantità di aree alle esigenze
di verde, servizi collettivi (scuole, sanità, sport, cultura, ricreazione) e
spazi di vita comuni per i cittadini, ottenuto
decenni fa grazie a un impegno massiccio delle associazioni culturali, delle
organizzazioni sindacali, del movimento
associativo e di quello femminile, delle forze politiche attente alle
esigenze della società.
VISTO CHE:
nella legge si esclude la tutela del paesaggio e dei beni culturali dagli
impegni della pianificazione ordinaria delle città e
del territorio, contraddicendo una linea di pensiero che, da oltre mezzo
secolo, aveva tentato di integrare con la
pianificazione i diversi aspetti e interessi sul territorio in una visione
pubblica unitaria, che ha tenuto conto delle molteplici componenti di un
territorio.
RILEVATO CHE:
il Comune ......................................nel passato e nel presente
ha intrapreso strade innovative e coraggiose negli strumenti e nella visione
del governo del territorio. Consapevoli di questa tradizione esprime la
volontà di contribuire con la sua esperienza allo sviluppo di un dibattito
più ampio, capace di contrastare la riforma urbanistica in discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI ..........................
IMPEGNA:
il Sindaco e la Giunta ad attivare momenti continui e strutturati di
discussione sulla pianificazione, caratterizzati dal
coinvolgimento di tutti quei soggetti che a vario titolo concorrono al
governo del territorio, capaci di mettere in
relazione la Regione............., le esperienze maturate nei tanti
territori comunali della nostra regione come contributo ad
una campagna di contrasto e di originale proposta sui temi della riforma
urbanistica italiana.
Allegato 5:
Il
Comune di .........
Provincia di ..........
Preso atto che
- Il
7 febbraio 2005, presso la Camera dei Deputati, è in iziato l’esame del
progetto di legge “princìpi in materia di governo del territorio” (Relatore
On. Lupi);
- La
Commissione VIII-Ambiente, ha elaborato un testo unificato esito
dell’integrazione del testo originario presentato dal Relatore con gli
emendamenti proposti dai membri della Commissione;
Tenuto conto
che il provvedimento, secondo autorevoli pareri degli esperti in materia,
risulta in contrasto con diversi princìpi della Costituzione della
Repubblica italiana, e precisamente con
- l’articolo
9 “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione”;
- l'articolo
117 lettera s, lo Stato ha
legislazione in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, dei beni
culturali”;
- l’articolo
118, “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza”;
Considerato
- che
il Progetto di Legge sopprime il principio di
governo pubblico del territorio,
che rappresenta una della principali conquiste del pensiero liberale e
accomuna tutti i paesi sviluppati,
- che
il Progetto di Legge cancella i risultati di importanti conquiste per la
civiltà e la vivibilità della condizione urbana e la tutela del territorio
ottenute nell’ultimo mezzo secolo dalle forze sociali e politiche e dalla
cultura italiana;
- che
nel Progetto di Legge si sostituiscono gli “atti autoritativi”, e cioè la
normale attività pubblica di pianificazione, con gli “atti negoziali con i
soggetti interessati”.
- che
la relazione di accompagnamento alla Proposta di Legge specifica che i
soggetti interessati non si identificano – come sarebbe auspicabile - con la
pluralità dei cittadini che hanno diritto ad avere una ambiente urbano
vivibile e salubre, ma si identificano invece con la ristretta cerchia degli
operatori economici;
- che,
in ragione del punto precedente, un diritto collettivo viene dunque
sostituito con la sommatoria di interessi particolari (prevalenti, quelli
immobiliari) e quindi i luoghi della vita comune, le città e il territorio
vengono affidati alle convenienze del mercato;
- che
nel Progetto di Legge si sopprime l’obbligo di riservare determinate
quantità di aree alle esigenze di verde, servizi collettivi (scuole, sanità,
sport, cultura, ricreazione) e spazi di vita comuni per i cittadini,
ottenuto decenni fa grazie a un impegno massiccio delle associazioni
culturali, delle organizzazioni sindacali, del movimento associativo e di
quello femminile, delle forze politiche attente alle esigenze della società;
- che
nel Progetto di Legge si esclude la tutela del paesaggio e dei beni
culturali dagli impegni della pianificazione ordinaria delle città e del
territorio, contraddicendo una linea di pensiero che, da oltre mezzo secolo,
aveva tentato di integrare con la pianificazione i diversi aspetti e
interessi sul territorio in una visione pubblica unitaria;
ritiene
il Progetto di Legge “Princìpi in materia di governo del territorio”
- un
atto di aggressione verso i poteri e i compiti degli enti territoriali a
rappresentanza generale, così come sanciti dalla Costituzione della
Repubblica e dalle vigenti Leggi dello Stato;
- una
pericolosa e inaccettabile apertura alla negoziazione di diritti di
cittadinanza con le logiche di mercato;
- una
palese attacco al Paesaggio italiano e ai suoi valori;
valutato pertanto
che il Progetto di Legge “Princìpi in materia di governo del territorio”
risulta essere dirompente sotto tutti i profili: ambientale, sociale,
culturale e politico;
esprime
la più netta contrarietà al provvedimento in oggetto;
Per queste ragioni invita
il Parlamento a non approvare il Progetto di Legge “Princìpi in materia di
governo del territorio”;
la Regione ........................ ad impegnarsi per il ricorso alla Corte
Costituzionale per tutelare le
potestà regionali;
la Regione .............................., in base al potere di autonomia
legislativa riconosciutale dal Titolo V della
Costituzione Italiana, ad approntare e promulgare (se necessario) una Legge
Regionale che inibisca
gli effetti del provvedimento in oggetto;
si impegna
ad inviare il presente ordine dei giorno:
- alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri
- alla Presidenza della Camera;
- alla Presidenza dei Senato;
- ai Parlamentari eletti nei collegi della Regione;
- al Presidente della Regione ...................;
- agli organi di stampa.