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WWF Sezione Regionale Liguria
COMINCIAMO DALLA “A” DI AMBIENTE LE RICHIESTE DEL WWF PER LA XV LEGISLATURA A GOVERNO E PARLAMENTO E’ noto che nel nostro Paese si riscontra un diffuso analfabetismo in campo ambientale. Anche tra i decisori ed i protagonisti politico-istituzionali prevale spesso la non conoscenza dei grandi temi globali legati alla tutela dell’ambiente ed alla vita stessa dell’essere umano. Si sottovalutano, se non addirittura si negano, i problemi legati ai limiti dello sviluppo delle attività umane, alla necessità ormai urgente di un cambiamento che vada nella direzione di una consapevolezza culturale, scientifica, sociale e politica dei problemi globali: la continua crescita della popolazione mondiale, cui si legano gli effetti perversi della globalizzazione e la drammatica crescita dell’ineguaglianza sociale, che rendono eticamente insostenibile gli attuali modelli di sviluppo socio-economico; il costante incremento delle pressioni delle attività umane sui sistemi naturali e la crescente perdita di biodiversità, che indeboliscono la funzione positiva ed insostituibile dei “servizi” che gli ecosistemi e le risorse naturali offrono alla vita ed al benessere umano; la drammatica accelerazione dei “cambiamenti globali”, in particolare a quelli derivanti dal cambiamento climatico i cui effetti negativi sono causati dalle attività umane . In questi ultimi cinque anni, ma non solo, abbiamo assistito in Italia ad una aggravamento di questo “analfabetismo” , che si riflette e condiziona ogni livello istituzionale e di produzione legislativa . Abbiamo assistito al tentativo reiterato di affermare una cultura negazionista dei drammatici squilibri ambientali e di rilanciare un modello di produzione e di consumo che non tiene conto dei danni irreparabili che l’umanità può causare all’aria, all’acqua e al suolo, nella convinzione che gli impatti sull’ambiente siano tutti compatibili e, di conseguenza, monetizzabili. Poca o nessuna attenzione è stata dedicata al costo marginale delle materie prime e delle risorse energetiche esauribili in una logica che, prima di essere in contrasto con l’ambiente, è irrazionale dal punto di vista economico. Non è arrivato a maturazione, in particolare negli ultimi cinque anni, un dibattito sulla internalizzazione dei costi sociali e ambientali delle attività antropiche, che incidono sulla salute e l’ambiente, né è stata sviluppata la riflessione sul superamento della rozzezza degli indicatori macroeconomici dello sviluppo (PIL). Siamo ancora molto lontani da una concezione che vede la tutela della biodiversità quale presupposto del mantenimento della qualità ambientale di un territorio e, quindi, della qualità e del benessere anche della vita del genere umano. Il precedente Governo e la maggioranza che lo ha sostenuto ha fatto dei principi e dei codici di comportamento negazionisti e antropocentrici l’elemento dominante della propria impostazione politico-istituzionale. Questo documento non vuole essere un cahier des doleances, una mera elencazione di richieste , né è ovviamente esaustivo rispetto ai tanti temi che andrebbero affrontati. Non è neanche una semplice formalità , ma vuole essere un segnale forte e positivo del WWF, che in Italia rappresenta la più grande e diffusa Associazione per la protezione della natura nel mondo , al Governo e Parlamento della XV legislatura per una inversione di rotta e per la ripresa di un dialogo improntato non ad ideologismi e radicalizzazioni , ma ad un serio e concreto dibattito scientifico, politico e legislativo . AMBIENTE ED EUROPA Oggi si può affermare che non esiste politica o normativa in materia ambientale che non sia di derivazione europea, ovvero le politiche e le normative nazionali devono attenersi ai principi dell’Unione Europea sulla tutela ambientale ed alle normative che ne derivano, con una visione unitaria che vada anche al di là dei confini geografici e politici, con l’obiettivo di prevenire e controllare il degrado dell’ambiente in Europa e raggiungere un elevato livello di tutela. Il percorso europeo è stato lungo ed importante: dalla prima comunicazione in materia di ambiente del Consiglio europeo che, nel 1971, afferma per la prima volta che la protezione e il miglioramento dell’ambiente devono ritenersi parte dei compiti assegnati alla Comunità ed obiettivi delle politiche adottate, all’ articolo 6 del Trattato dell’Unione europea che stabilisce che la tutela dell’ambiente deve essere integrata alle politiche di azione comunitaria e afferma con forza che le azioni e gli interventi dell’Unione devono operare anche al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, fino alla “Costituzione europea” che recepisce correttamente i principi espressi più volte a livello comunitario. Questi principi si concretizzano poi con i “programmi di azione” ambientale, e la ormai copiosa normativa europea: direttive , regolamenti, decisioni. Le politiche e la normativa comunitaria in materia ambientale a sua volta, derivano dai principi e dalle regole condivisi dai Governi con i grandi trattati internazionali e dagli organismi sopranazionali . Solo per citare i più noti ed importanti: le Convenzioni internazionali sulla Biodiversità e sui cambiamenti climatici (con il famoso “protocollo di Kyoto”) , i documenti sottoscritti dai paesi di tutto il mondo in occasione del Millennium Summit delle Nazioni Unite del 2000, in cui si esplicitano impegni ed obiettivi e relativi termini temporali- tra i quali “ assicurare la sostenibilità ambientale” - obiettivi rivisti ed integrati dalle conferenze ONU realizzate dopo il 2000 , come il World Summit on Sustainable Development del 2002 di Johannesburg e dal World Summit del settembre 2005.Di tutto questo l’Italia non solo fino ad ora non è stata protagonista, se non attraverso la sottoscrizione ed il recepimento meramente formale di alcuni trattati e convenzioni internazionali e Direttive europee , ma negli ultimi anni ha raggiunto il poco invidiabile primato che la pone tra i Paesi con il più alto numero di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea per la violazione della normativa comunitaria ambientale E’ urgente, quindi, regolarizzare la situazione e riavviare una corretta cooperazione dell’Italia con gli organi europei, ad iniziare dalla Commissione europeaAttuare i principi del Trattato europeo in materia di tutela dell’ambiente, recepire correttamente ed attuare le più importanti tra le direttive comunitarie: la VIA, VAS , le direttive sull’energia e sull’applicazione del Protocollo di Kyoto, la direttiva Habitat, su cui abbiamo avuto numerose condanne dalla Corte di Giustizia europea. Recepire correttamente le direttive riguardanti i rifiuti, vista la condanna per “persistente e permanente” violazione della normativa sui rifiuti, a partire dalla violazione sulla nozione di rifiuto tuttora presente nella legge delega ambientale (L. 308/2004) e nel decreto attuativo Invertire la rotta che ha portato l’Italia al primato negativo in Europa con oltre 70 procedure e condanne per persistenti violazioni della normativa europea sulla tutela dell’ambiente e della natura. AMBIENTE E VALORI COSTITUZIONALI Il riconoscimento del diritto all’ambiente e della sua tutela come diritto fondamentale del genere umano è stato delineato con chiarezza, nel corso del tempo, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno riconosciuto la priorità della protezione dell’ambiente tra gli interessi pubblici nazionali . Grazie a questa evoluzione giurisprudenziale, l’ambiente e la sua tutela sono stati dichiarati valori trasversali da proteggere nell’interesse nazionale e internazionale, che racchiudono in sé la componente naturalistica e tutti gli altri elementi che, direttamente o indirettamente, possano incidere sull’ambiente stesso e sulla vita e la salute del genere umano. Anche la dottrina giuridica ha elaborato il concetto di ambiente inteso come bene giuridico unitario, che comprende in sé vari elementi. L’ambiente oggi viene inteso: nei suoi aspetti naturalistici e culturali; come insieme dei sistemi terrestri, idrici e atmosferici; come territorio, nei suoi aspetti urbanistici, storico-artistici e paesaggistici. Questa maturazione giurisprudenziale e dottrinale porta, quindi a sostenere che la tutela dell’ambiente debba assurgere a valore costituzionale, aggiornando quanto previsto dall’art. 9 della Costituzione italiana. Questo aggiornamento si rende necessario anche per rendere coerente il nostro ordinamento con i principi che da tempo si sono affermati in ambito internazionale. Tra i principi della Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972 viene riportato il diritto dell’uomo a condizioni di vita soddisfacenti in un ambiente la cui qualità gli consente di vivere nella dignità e nel benessere. Venti anni dopo, tra i principi enunciati nella Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 troviamo la vita sana e in armonia con la natura, con il relativo e conseguente impegno da parte degli Stati di provvedere al rafforzamento delle misure nazionali a tutela dell’ambiente e della salute. Il concetto di trasversalità dell’ambiente è fortemente espresso anche in ambito europeo: l’articolo 6 del Trattato dell’Unione europea stabilisce che la tutela dell’ambiente deve essere integrata alle politiche di azione comunitaria e afferma con forza che le azioni e gli interventi dell’Unione devono operare anche al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. E’ quindi il tempo di una riforma della nostra Carta Costituzionale che rispecchi la maturazione giurisprudenziale e dottrinale avvenuta in ambito nazionale e internazionale. A questo proposito il WWF Italia ricorda che nella XIV Legislatura è stato presentato un testo di modifica dell’art. 9 della Costituzione che proponeva di aggiungere alla “tutela del paesaggio e dei beni culturali”, già previsti nei due commi dell’art. 9, un terzo comma che contempli in maniera esplicita il concetto di ambiente. Il testo del comma aggiuntivo dell’art. 9 della Costituzione, su cui è stata registrata un’ampia convergenza alla Camera dei Deputati, recita: “La Repubblica tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali”. La discussione dell’importante modifica costituzionale si è però arenata alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, che non ha perfezionato la riforma costituzionale. Per questi motivi, il WWF Italia segnala l’importanza della modifica dell’art. 9 della Costituzione e ne richiede l’approvazione nella XV Legislatura. L’intervento di riforma costituzionale, come vedremo qui di seguito, però non è sufficiente di fronte all’impegno innovativo richiesto al nuovo governo e alla maggioranza che lo sostiene in campo normativo, considerate anche le rilevanti modifiche introdotte nel nostro ordinamento nella XIV legislatura nei più diversi settori del diritto ambientale, se si vuole che questo valore permei l’azione dell’esecutivo e delle assemblee legislative e il diritto all’ambiente venga affermato nella sua pienezza. I temi indicati e le modifiche richieste, qui di seguito descritti, anche se tutt’altro che di poca portata, possono considerarsi soltanto come indicativi ed esemplari ai fini della necessaria opera di revisione, coordinamento e snellimento del diritto ambientale. IL “RIORDINO” DELLA NORMATIVA AMBIENTALEIl Decreto legislativo 152/2006 La concretizzazione normativa della concezione culturale e politico-istituzionale che non tiene conto dei diritti e dei problemi legati alla tutela ambientale, è stato il cosiddetto Testo Unico sull’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), approvato nella XIV legislatura che, seppur contrastato da ampi settori delle forze sociali, economiche e politiche, ha teso a: a) far prevalere gli interessi particolari di alcuni settori e lobby aziendali sugli interessi generali; b) rendere contrattabili anche diritti inalienabili, quali quelli alla tutela della salute e dell’ambiente; c) avocare, nella generalità dei casi, al Governo centrale i poteri di intervento su tutta la materia ambientale; d) abbassare gli standard di qualità esistenti nella pianificazione, programmazione, progettazione, monitoraggio e controllo degli interventi in campo ambientale; e) discostarsi in maniera radicale dalle norme comunitarie e dai principi del Trattato dell’Unione Europea riguardanti i principi di precauzione di prevenzione e di riduzione del danno. Con il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006, ed entrato in vigore il 29 aprile 2006), il Governo ha attuato la delega prevista dalla Legge 308/04 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”. E’ noto come, con le disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, l’Italia ha approvato non un semplice “riordino” della normativa sulla tutela ambientale preesistente, ma modifiche negative, sostanziali e significative che riguardano le più importanti norme e principi , derivanti peraltro dall’Unione Europea, in materia di tutela dell’ambiente: gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, della difesa del suolo e lotta alla desertificazione; tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. Va ricordato che il WWF Italia ha sempre dichiarato di essere tutt’altro che contrario ad un riordino e ad una semplificazione delle principali materie che compongono il “diritto ambientale” ed anzi da tempo ha avanzato, insieme ad altre associazioni ambientaliste riconosciute, la proposta di una “Legge quadro per la tutela dell’ambiente”. Il WWF Italia avverte chiaramente l’esigenza di una legge che stabilisca pochi e chiari principi generali di tutela ambientale, finora non codificati, che servano da linee guida inderogabili per le singole normative di settore, completata con testi unici che fissino i dettagli e le regolamentazioni per ogni singola materia. Ma il D.Lgs. n. 152/2006 è tutt’altro. E’ un “mostro giuridico”, che rappresenta uno stravolgimento senza precedenti dei principi del diritto ambientale di derivazione comunitaria ormai consolidati nel nostro ordinamento. Da qui la netta opposizione del WWF al decreto, sostanziata con dettagliate osservazioni e censure sia di merito che di metodo.
E’ noto che l’emanazione del D.Lgs. n. 152/2006 ha avuto un parere negativo della Conferenza Unificata delle Regioni italiane, le quali si accingono ad adire, come previsto dal nostro ordinamento, la Corte Costituzionale. Questo “conflitto di attribuzioni” creerà una grave difficoltà applicativa, se non un totale blocco degli adempimenti sia statali che regionali delle norme di derivazione europea, che vengono modificate e sostituite dalle disposizioni contenute nel decreto in questione. Inoltre, è prevedibile che pervengano alla Corte Costituzionale numerose richieste di abrogazione del D.Lgs. n. 152/06 da parte della magistratura ordinaria, la quale potrà anche, in applicazione dei principi europei dei principi europei, disapplicare le norme del decreto legislativo che sono in contraddizione con le Direttive comunitarie. Anche questa circostanza provocherà problemi applicativi in Italia delle norme ambientali. Delineato questo quadro e considerata la volontà espressa dall’Unione nel suo Programma di governo (con il quale questa si impegna ad elaborare tempestivamente le misure necessarie per annullare i rischi e le storture posti dalla legge delega ambientale del governo di centrodestra) si invoca un’energica e urgente azione politico-istituzionale che consenta il ripristino dei principi di civiltà giuridica in campo ambientale, a cominciare dal cosiddetto Testo Unico sull’Ambiente. E’ per tutti questi motivi che il WWF chiede al Governo: In via principale - l’abrogazione del D.Lgs n. 152/06, con Decreto Legge, dati i motivi di necessità e di urgenza, consistenti nell’evidente abbassamento dei livelli di tutela ambientale, nel conflitto di competenze tra Stato e Regioni, nel palese contrasto con la normativa comunitaria. L’abrogazione dei commi 25, 26, 27, 28, 29 della legge n. 308/04, ossia delle previsioni immediatamente esecutive relative alla definizione e gestione dei rifiuti. Bloccare l’emanazione di ulteriori decreti attuativi e abrogare i decreti attuativi già emanati In via subordinata – la sospensione, sempre con DL, dell’efficacia del D.Lgs. n. 152/06 per permettere l’apertura di un confronto sui temi ambientali, al fine di pervenire alla modifica del testo, come previsto dal comma 6 dell’articolo unico della legge di delega n. 308/04. Quello che si vuole è la riapertura di un tavolo di confronto sui temi ambientali e sulla legislazione di tutela, stravolti dalla controriforma attuata nella XIV legislatura, per giungere alla definizione di un testo che garantisca i giusti livelli di tutela dell’ambiente e della salute umana, delle competenze istituzionali e di quanto prescritto dall’Europa, nel solco di quella maturazione che ha trovato la massima espressione nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione. Delitti ambientali· Un argine agli ecofurbi e gli ecomafiosiL’articolo 2 della Legge n. 383/2001, cosiddetta Legge Tremonti (dal nome dell’ex Ministro dell’Economia e delle finanze) sancisce la “regolarizzazione degli insediamenti produttivi” estesa anche “alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale” e prevede che venga data al Governo una specifica delega per adottare “uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale, aventi lo scopo di introdurre una causa estintiva speciale dei reati ambientali”. Si prevede, inoltre, un massiccio intervento finanziario dello Stato e degli enti locali per un “risanamento ambientale” finalizzato alla “regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti”.Il WWF Italia chiede che non vengano mai più emanati i provvedimenti estintivi dei reati ambientali previsti dalla legge n. 383/2001, segnalando la gravissima violazione dei principi comunitari “chi inquina paga” e di “prevenzione e precauzione”. Il WWF rileva che con le disposizioni approvate nella XIV legislatura mentre gli ecofurbi e gli ecomafiosi restano impuniti, lo Stato ha pagato tre volte: 1) per i danni irreparabili subiti dal bene pubblico ambiente, 2) per l’evasione degli obblighi contributivi e degli oneri sanzionatori da parte di chi ha inquinato; 3) per coprire i costi di bonifica e ripristino dei siti.· I delitti ambientali nel codice penale Sono necessarie scelte politiche forti per contrastare il crimine ambientale, sempre più diffuso e pericoloso, perché spesso in mano alla criminalità organizzata, con modifiche legislative in grado di rendere più efficaci le forme di tutela ambientale esistenti, anche attraverso l’inasprimento delle sanzioni penali per i “reati ambientali”. A tal fine è necessaria la previsione dei c.d. “delitti ambientali”, ossia che le condotte che costituiscono un pericolo e che comportano un danno all’ambiente vengano sanzionate non più solo a titolo di contravvenzione ma anche a titolo di delitto. Si avverte l’esigenza di una previsione normativa più rigorosa dei reati ambientali poiché le condotte in oggetto vanno ad offendere beni di carattere primario come l’ambiente e la salute dell’uomo. Nelle ultime due legislature sono stati presentati numerosi disegni di legge, firmati da parlamentari di entrambi gli schieramenti, sull’introduzione nel codice penale italiano dei “delitti ambientali” , che non sono però mai arrivati all’approvazione definitiva.
Il WWF Italia chiede che venga rapidamente approvata una legge per l’inserimento nel codice penale dei “Delitti ambientali”, che auspichiamo possa avere in Parlamento una “corsia preferenziale”: si tratta di un processo necessario per combattere con strumenti adeguati i gravi fenomeni di distruzione e deterioramento dell’ambiente e adeguarsi ai sistemi penali degli altri Paesi . BIODIVERSITÀ Una proposta di legge sulla tutela della biodiversità A Rio de Janeiro nel giugno 1992, nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, è stata sottoscritta la Convenzione Internazionale per la diversità biologica (CBD). La Convenzione ha come finalità anticipare, prevenire e contrastare alla fonte le cause della significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici. L’Italia ha ratificato nel febbraio del 1994, con una specifica Legge (L. n. 124 del 14 febbraio 1994), la Convenzione sulla diversità biologica. Nel febbraio 1998 viene definita la Strategia comunitaria per la diversità biologica che definisce un quadro generale per le politiche e gli strumenti comunitari per il rispetto degli impegni assunti con la ratifica della Convenzione internazionale sulla diversità biologica. La Strategia dell’Unione Europea tiene anche conto della precedente Strategia Pan – europea sulla Diversità Biologica e Paesaggistica del 1995, definita dal Consiglio d’Europa con la collaborazione dell’UNEP, dell’OCSE e dell’IUCN, anch’essa in attuazione della Convenzione internazionale sulla diversità biologica. Nella Strategia del 1995 si individua per la prima volta l’obiettivo principale dell’istituzione di una rete ecologica a scala Pan – europea. Nel 2001 il Consiglio Europeo di Goteborg ha fissato l’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità nei paesi dell’unione entro il 2010. Nel giugno 2004 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il documento predisposto in occasione della Conferenza di Malahide che aggiorna e rivede contenuti ed obiettivi della Strategia europea per la conservazione della diversità biologica ed i relativi piani di azione. Alcuni scienziati ritengono che il tasso corrente di estinzione dovuto al pesante intervento sugli ecosistemi operato dall’uomo sia di almeno 1.000 volte superiore al tasso naturale di estinzione. Nell’ultimo Global Species Assessment dell’IUCN (2006) la realtà dei fatti a volte sembra superare le più tristi previsioni: con l’inclusione in questo monumentale lavoro gli scienziati coinvolti riportano oltre 15.589 specie a rischio di estinzione e non per tutte quelle conosciute è stato possibile valutarne lo status, il 12 % degli uccelli conosciuti è oggi a rischio, il 23 % dei mammiferi, il 32 % degli anfibi fino ad arrivare al 34 % di tutte le gimnosperme note tra cui moltissime cicadacee e conifere. L’azione diretta per la conservazione del nostro comune patrimonio faunistico e floristico deve essere promossa con impegni concreti e che rispondano a quanto delineato e promosso negli anni passati su di un piano prettamente internazionale. Il ritardo normativo deve essere colmato in tempi brevi con la promozione di un specifico testo di legge che ponga le basi giuridiche per la conservazione del nostro patrimonio di Biodiversità e dia piena e completa applicazione a quanto previsto da norme Europee e trattati internazionali. In questo contesto internazionale ed europeo l’Italia non ha ad oggi ancora redatto una sua Strategia per la conservazione della biodiversità ed un piano nazionale per la sua attuazione. La Legge quadro per le aree protette (394/91) e la Legge quadro sulla fauna omeoterma e la regolamentazione dell’attività venatoria (157/92) sono le uniche norme nazionali che contribuiscono direttamente all’attuazione della Convenzione Internazionale per la diversità biologica, pur essendo entrambe precedenti alla sua ratifica da parte del nostro paese. Diverse Regioni hanno approvato specifiche normative a tutela della flora, della fauna e degli habitat, solo la Regione Toscana ha però approvato una Legge regionale più organica per la tutela della biodiversità. La Legge Delega in materia ambientale approvata nella XIV Legislatura prevedeva anche un testo unico sulle aree naturali protette e l’uso sostenibile delle specie di fauna e flora protette, con una impostazione in evidente contrasto con i principi generali della Convenzione Internazionale per la diversità biologica. Questa parte della Legge Delega non è stata attuata, evitando così un grave ulteriore arretramento del nostro paese rispetto agli impegni assunti a livello internazionale e dettati dall’Unione Europea. Il WWF Italia chiede l’approvazione di una Legge quadro sulla diversità biologica per assicurare la concreta attuazione dei diversi impegni dettati dalla Convenzione Internazionale, dalle direttive europee (in particolare le Direttive ‘’Uccelli’’ e ‘’Habitat’’), il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Messaggio di Malahide, la definizione di linee guida comuni per le Regioni finalizzate alla realizzazione di un sistema di reti ecologiche omogenee per aree vaste, a scala ecoregionale. La Legge quadro sulla diversità biologica dovrà garantire la redazione e attuazione del Piano nazionale per la biodiversità (vedi Beni culturali e ambientali), confermando il ruolo prioritario delle aree naturali protette per la conservazione, rendere operativi e cogenti i piani di azione redatti per gli habitat le specie a rischio di estinzione, assicurare l’organizzazione di una rete di monitoraggio della biodiversità e di organizzazione dei dati a livello regionale e nazionale, rilanciare il ruolo dell’INFS con la sua trasformazione in Istituto Nazionale per la diversità biologica, assicurare l’implementazione degli obiettivi di conservazione della biodiversità nei diversi strumenti di governo del territorio e nei piani di settore. Aree protette · Una nuova politica per le Aree Protette L’istituzione di Aree Protette (AAPP) rappresenta uno degli strumenti fondamentali ed irrinunciabili per le strategie di conservazione della biodiversità e del mantenimento dei processi ecologici del pianeta. Il WWF sostiene che le AAPP hanno come obiettivo primario, la conservazione della biodiversità. Allo stesso tempo, riconoscono ad esse benefici aggiuntivi ed integrativi. La conservazione della biodiversità consente la base fondamentale per il funzionamento dei servizi offerti dagli ecosistemi al benessere umano. Infatti, i sistemi di aree protette sono inseriti negli obiettivi prioritari e nei programmi di lavoro dei principali trattati internazionali in campo ambientale come, ad esempio, la Convenzione sulla Biodiversità (l’art. 8 che indica gli obiettivi della conservazione in situ sottolinea l’importanza della creazione di sistemi di aree protette). Il Piano di lavoro sulle aree protette approvato con specifica risoluzione alla 7° Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Biodiversità tenutasi a Kuala Lumpur nel 2004 indica l’obiettivo del raggiungimento di sistemi di aree protette terrestri realmente ed efficacemente gestiti entro il 2010 e entro il 2012 per quelle marine. Tale Piano di lavoro costituisce un ineludibile punto di riferimento per tutto il lavoro concreto ed operativo da realizzare sul tema. Anche la dichiarazione del Millennio voluta dai governi di tutto il mondo alle Nazioni Unite nel 2000, ha indicato 8 obiettivi fondamentali per lo sviluppo, tra cui il 7°, quello relativo all’importanza dell’applicazione della sostenibilità ambientale. Nell’ambito dei target specifici indicati tra quelli del Millennio il piano di implementazione del World Summit on Sustainable Development (WSSD) di Johannesburg del 2002 ha chiaramente esplicitato il raggiungimento di una significativa riduzione del tasso di perdita di biodiversità entro il 2010, target riaffermato nel documento conclusivo del World Summit delle Nazioni Unite del 2005, sottoscritto dai governi di tutto il mondo. Il V congresso mondiale dei Parchi di Durban (settembre 2003) ha formalizzato un nuovo paradigma per le aree protette (AAPP), indicando l’obiettivo strategico nel superamento dell’insularizzazione delle aree naturali protette rispetto ai territori di area vasta circostanti. Con il Messaggio di Malahide (2004) sono stati definiti in dettaglio gli obiettivi ed i traguardi per il 2010 della nuova Strategia europea per la conservazione della biodiversità. Oltre a ribadire la centralità della Rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità in Europa il Messaggio di Malahide con il traguardo 1.8 raccoglie la sfida lanciata a Durban con il nuovo paradigma per le aree naturali protette: “Integrare le aree protette in paesaggi terrestri e marini più ampi applicando un approccio ecosistemico e, dove opportuno, sviluppare strumenti a potenziamento della connettività ecologica, come ad esempio i corridoi ecologici’’. Il WWF internazionale sostiene che la “conservazione ecoregionale” (cha ha consentito di individuare al mondo 238 aree in cui si concentra il 90% della ricchezza della biodiversità globale) rappresenta la metodologia più adatta, non solo dal punto di vista scientifico, per rafforzare i sistemi di AAPP e collocarli in contesti più vasti dal punto di vista geografico e territoriale. Sostiene inoltre che la più urgente priorità nei programmi internazionali è il completamento di sistemi di AAPP ecologicamente rappresentativi, con particolare attenzione alla realizzazione di un sistema di aree protette per gli ecosistemi meno rappresentati, a cominciare da quello marino. Il WWF Italia intende sostenere una visione moderna del ruolo delle Aree Protette che consenta di farle diventare parte di un processo più ampio e coinvolgente di gestione del territorio e di conservazione della biodiversità, cioè parte fondamentale ma non esclusiva di un sitema multiscalare di reti ecologiche, più estese ed efficaci possibile, funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici individuati con l’attuazione della conservazione ecoregionale (delle Alpi e del Mediterraneo). Il WWF Italia intende sostenere a livello scientifico e politico la missione delle Aree Protette, divulgandone il ruolo e i benefici sia nei termini dei servizi ambientali ricavabili per il benessere umano che di risorsa sociale, economica, culturale. Il WWF Italia s’impegna a diffondere i contenuti e gli obiettivi dei principali accordi internazionali in tema di AAPP e a richiamare il governo a rispettarne impegni e scadenze. Il WWF Italia intende contribuire al raggiungimento di un Sistema di Aree Protette (AAPP) che sia ecologicamente rappresentativo e che contenga prima di tutto le aree a maggiore “ricchezza” di biodiversità, così come evidenziato dai rapporti della conservazione ecoregionale, e quelle aree comunque relitte e/o rappresentative dei principali paesaggi/habitat naturali del paese. Il WWF Italia intende contribuire, direttamente attraverso la definizione della Biodiversity Vision per l’Ecoregione Alpi e l’Ecoregione Mediterraneo centrale, alla impostazione di una strategia nazionale per la conservazione della biodiversità che confermi la priorità del ruolo delle AAPP per la sua attuazione, anche attraverso politiche di sistema e programmi di area vasta (Convenzione delle Alpi e Convenzione degli Appennini). Il WWF Italia intende sostenere un processo di riqualificazione della gestione delle AAPP, contribuendo al miglioramento delle norme istitutive e di controllo, al rilancio delle capacità e dell’esperienza delle classi dirigenti (e non la loro appartenenza politica). Il WWF intende sostenere anche in prima persona lo studio e l’applicazione di modelli di verifica dell’efficacia e dell’efficienza di gestione delle singole aree e dei sistemi di aree. Il WWF Italia intende recepire tutti quelli che sono gli input a livello internazionale nel campo della gestione adattativa degli ecosistemi e in particolare contribuire a individuare il ruolo che potranno avere le AAPP nel rispondere o a mitigare i cambiamenti climatici. Per il WWF Italia i principali obiettivi per le aree protette nella XV legislatura sono: - rilanciare a livello culturale, scientifico e sociale il significato e la missione delle AAPP, quali strumenti necessari e irrinunciabili per la conservazione della biodiversità (e quindi superare la fase di impoverimento sia politico, che culturale, che strategico degli ultimi anni) - ridisegnare il Sistema di aree protette nazionale (tenendo conto anche delle connessioni trans-nazionali) coerente con la distribuzione dei valori di biodiversità nelle Ecoregioni delle Alpi e del Mediterraneo. Promuovere l’istituzione o l’ampliamento di Aree Protette nelle aree naturali di valore (in particolare aree umide, dune, ambienti ipogei) non inserite nelle Aree Prioritarie delle Ecoregioni delle Alpi e del Mediterraneo - garantire una efficace ed efficiente gestione delle AAPP, anche superando l’attuale fase di emergenza commissariale. Questa si è manifestata con politiche non adeguate alle esigenze delle principali aree protette del Paese, i parchi nazionali, e con riflessi negativi anche sui sistemi regionali. Allo stato attuale su 23 parchi nazionali istituiti (tra cui quello del Gennargentu che rappresenta uno dei momenti più critici della gestione politica dei parchi e che di fatto non esiste): 8 sono gli enti di gestione non hanno Presidenti, 6 sono Commissariati, 6 non hanno Consiglio Direttivo, 2 non sono ancora attivati e quasi tutti gli Enti sono privi di Direttore con un inquadramento normale. Una situazione dettata non dall’emergenza gestionale, che potrebbe e dovrebbe richiedere anche il ricorso al commissariamento, ma una risposta alle esigenze politiche o meglio partitiche delle amministrazioni. Oltre al superamento di questa fase, l’obiettivo di un sistema di AAPP gestito con efficacia ed efficienza può avvenire con la diffusione dei modelli di verifica già sperimentati per le aree marine (progetto WWF-Federprachi con il sostegno del Ministero dell’Ambiente) o in fase di costruzione per le aree terrestri (proposta WWF con Federparchi) - attivare i procedimenti sostitutivi disposti dal comma 4, dell’art. 12, della legge n. 394/91, per l’approvazione dei piani dei parchi, quasi tutti i parchi nazionali – tranne uno - non dispongono ancora dello strumento più importante per la corretta gestione dell’area protetta. Nonostante la legge pone in capo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio il termine massimo di 2 anni per l’attivazione degli strumenti sostitutivi, si registra un’inerzia in alcuni casi anche superiore a 10 anni - raggiungere la massima connessione ecologica e gestionale tra le aree protette e la rete Natura 2000, attraverso la promozione di progetti operativi che coinvolgano il maggior numero di soggetti istituzionali, del mondo della ricerca e degli stakeholders - contribuire alla progettazione di un sistema di reti ecologiche funzionali agli obiettivi di conservazione della biodiversità, in grado di integrare le AAPP in paesaggi terrestri e marini più ampi applicando un approccio ecosistemico ed assicurare la sua attuazione attraverso l’opportuna implementazione nei diversi strumenti di governo del territorio e di programmazione socio – economica - ottenere l’elaborazione e l’attuazione (riconoscimento normativo) di Piani di Azione per le specie e i tipi di habitat di interesse comunitario presenti nelle ecoregioni delle Alpi e del Mediterraneo non sufficientemente tutelati - ottenere l’effettiva gestione del sistema di aree Natura 2000 (Piani di gestione, Enti di gestione), che risulta essere in stadio avanzato solo per l’individuazione dei siti e non per la responsabilizzazione gestionale (tecnica, amministrativa, legale, di sorveglianza, di monitoraggio) - ottenere la realizzazione e pubblicazione della Carta della Natura (prevista dalla legge n. 394/1991) e del Piano nazionale della Biodiversità (contemplata dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità) - fare in modo che una revisione della legge quadro nazionale sulle aree protette (Legge n. 394/1991) sugli aspetti gestionali e sul rilancio della missione delle AAPP per la conservazione della natura, sia coordinata alla legge quadro sulla diversità biologica (vedi più avanti alla voce Biodiversità), che riaffermi la priorità della conservazione della natura nella gestione delle AAPP, anche attraverso la definizione ed il finanziamento di programmi di azione per i sistemi di area vasta. · Ripristinare fondi sufficienti per i parchi Con la Legge Finanziaria 2006 alle aree protette (Tabella C, l. n. 549/1995) vengono destinati (in Tabella C) 49.000.000 di euro, con una riduzione, rispetto a quanto previsto per il 2006 dalla Legge Finanziaria 2005 (52.362.000 euro), di 1.362.000 euro. Nel 2005 erano stati stanziati 54.120.000 euro, con una riduzione sensibile di 4.551.000 euro rispetto a quanto previsto per il 2005 nella Finanziaria 2004, che era ammontante a 58.672.000 euro (Tabella C, Ministero dell’Economia e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio). Con l’ulteriore riduzione prevista nel 2006 registriamo in cinque anni una contrazione progressiva dei finanziamenti destinati alle aree protette di oltre 13 milioni di euro: nel 2001 lo stanziamento ammontava a 62.491.284 euro.Già nei primi tempi dell’insediamento del Governo in carica, con l’art. 21 della Legge Finanziaria 2002 si decise il primo taglio del 10% su questa voce. Tutto ciò sé avvenuto nonostante siano state istituite otto nuove aree protette nazionali (i parchi dell’Appennino tosco-emiliano, della Sila e dell’Alta Murgia e cinque nuove aree protette marine) Il WWF Italia chiede che nelle Legge Finanziaria 2007 vengano cancellati i tagli di circa 13 milioni di euro, compiuti nella XIV legislatura, per i parchi nazionali, e, se compatibile con il contenimento della spesa pubblica, vengano destinati a questo scopo, dal prossimo anno, almeno 72.000.000 di euro. Tutela della fauna e cacciaLa legge sull’attività venatoria deve essere correttamente applicata , soprattutto in attuazione delle Direttive europee e delle Convenzioni internazionali sulla tutela della fauna selvatica e degli habitat naturali. Governo e Parlamento devono assicurare la tutela uniforme su tutto il territorio italiano del patrimonio faunistico, come richiesto anche dalla Corte Costituzionale. Il WWF Italia chiede che Governo, Parlamento e Regioni diano piena attuazione ai principi ed agli obblighi comunitari ed internazionali sulla tutela della fauna selvatica, e modifichino le disposizioni di legge , approvate nella XIV legislatura, che illegittimamente consentono deroghe per la caccia a specie protette dall’Unione Europea. Il WWF chiede anche che non venga fatta alcuna revisione della legge quadro sull’attività venatoria (L. 157/1992) che non sia finalizzata all’adeguamento delle sue norme e dei suoi principi a quelli europei ed internazionali sulla tutela e conservazione della fauna selvatica e degli habitat. La protezione di flora e fauna attraverso La Convenzione di Washington (CITES)La Convenzione di Washington o CITES (Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora), di cui fanno attualmente parte 169 nazioni, può oggi senza dubbio essere definita il più importante e funzionale trattato esistente sulla conservazione delle specie selvatiche minacciate di estinzione dal commercio internazionale. La forza della CITES risiede nell’essere una convenzione internazionale che contempla contemporaneamente sia il tema delle specie selvatiche sia quello del commercio, è quindi uno strumento legale unificatore per il raggiungimento di obiettivi di conservazione come di commercio sostenibile. Si calcola che ogni anno il commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche raggiunga al considerevole cifra di 160 miliardi di dollari, di cui circa 1/4 dovuto al traffico illegale. Il commercio internazionale non controllato è uno dei fattori responsabili del vertiginoso declino di molte specie di animali e piante: milioni di esemplari vivi, infatti, vengono regolarmente prelevati dal loro ambiente naturale per essere destinati al mercato degli animali da compagnia o a quello delle piante ornamentali, per non parlare dell’enorme commercio di pellame, pellicce, legno e di tutti i manufatti lavorati ricavati da questi materiali. La CITES ha lo scopo di regolare questo commercio internazionale attraverso un forte impegno delegato a livello nazionale ai diversi Stati che sono chiamati a definire precise e puntuali norme e attività di lavoro come a designare specifiche Autorità competenti per il controllo e l’applicazione di tale convenzione e che devono garantire la puntuale e corretta applicazione delle prescrizioni di legge. La Comunità Internazionale garantisce oggi attraverso la Convenzione di Washington vari gradi di protezione ad oltre 30.000 specie selvatiche annoverate, in funzione delle loro condizioni biologiche e dell’impatto del commercio internazionale sulle popolazioni. La CITES consente infatti di controllare e frenare l'inarrestabile consumo di risorse animali e vegetali, stabilendo diversi gradi di protezione delle specie selvatiche ascritte , a seconda dello status della popolazione in natura, della loro ecologia e dell'effetto che il commercio internazionale ha su di loro, arrivando a definire pertanto tre diverse categorie di trattamento (attraverso le “ appendici” allegate alla Convenzione). Quello che nel nostro paese più che altro oggi si ravvisa è la mancanza di una cultura in materia, non vi è un serio interesse da parte di chi si trova oggi ad amministrare questa materia come di chi deve definirne le linee politiche internazionali entro cui sviluppare la CITES, forse anche per una non comprensione del reale fenomeno.. L’Italia è uno dei più importanti consumer country nel panorama internazionale, sui nostri mercati arriva ogni sorta di prodotto di origine animale e vegetale, nel contesto del mercato unico europeo l’Italia è uno dei più grossi consumatori di animali vivi sia che si tratti di uccelli sia che si tratti di rettili, ancora oggi come oramai da decenni la nostra industria pellettiera è tra le prime tre al mondo per la lavorazione e la trasformazione di qualsiasi tipo di pelle di rettile, con un giro di affari di milioni di euro l’anno. Il mercato del legname ha relazioni commerciali con tutto il mondo e per alcuni contesti geografici come l’Africa equatoriale e il Sudest asiatico l’Italia è uno dei più grossi importatori al mondo. Tutto questo non può non farci aprire gli occhi sulle nostre responsabilità nel mercato globale di fauna e flora selvatiche, ed un paese come il nostro non può oggi più che mai rifiutarsi di delineare in questa materia una sua azione di supporto internazionale verso quei paesi terzi da cui importiamo tali risorse dando pieno a completo applicazione alle norme in materia CITES e facendo un passo in avanti verso quella cultura della cooperazione che non sia sola assistenziale ma anche promotrice di opportunità di lavoro, garantendo l’uso sostenibile di tutte quelle risorse di cui noi oggi siano dei grandi consumatori. L’Italia deve assumersi le sue responsabilità e partecipare più attivamente al lavoro internazionale, facendosi garante ed allo stesso tempo promotrice di un approccio integrato tra i due diversi mondi connessi dalla CITES, quello dei consumatori e quello dei produttori, favorendo la conservazione dei processi ecologici di base e la utilizzazione delle nostre risorse naturali in maniera sostenibile. Pertanto, in relazione a quanto indicato, il WWF Italia ritiene necessario che si arrivi quanto prima: · Alla promozione di un Piano Strategico nazionale per l’applicazione della CITES; · Alla ristrutturazione e riorganizzazione dell’Autorità di Gestione della CITES e della Autorità Scientifica ; · Adeguate risorse umane e strumentali necessarie per: una Autorità di Enforcement per contrastare il fenomeno del contrabbando di animali e piante; lo sviluppo di un Sistema di Centri in grado di accogliere quelle migliaia di animali sottratti al commercio illegale; a promuovere relazioni internazionali con i nostri maggiori partners commerciali che favoriscano lo sviluppo di Piani di Gestione per quelle specie oggetto di commercio con il nostro paese. CetaceiL’Italia è situata nel cuore del Mediterraneo dove è indiscutibile che debba essere focalizzato un nostro impegno in favore di specie carismatiche ed in pericolo come i grandi cetacei con attività che prevedano azioni puntuali su di un piano nazionale come internazionale. Il WWF chiede che si definisca un impegno di governo per la promozione di quelle azioni e quegli atti necessari a promuovere e stimolare le attività in favore della conservazione dei cetacei favorendo un lavoro più sinergico nell’ambito dell’IWC tra i due Dicasteri interessati ( Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Ministero per le Politiche Agricole), promuovendo un Coordinamento maggiore anche delle attività e di tutte quelle figure operative che collaborano allo sviluppo dell’accordo ACCOBAMS e garantendo la creazione di un nuovo Santuario dedicato alla Biodiversità ed a questi grandi mammiferi nell’area delle isole Pelagie. ENERGIA · E’ necessario un piano energetico nazionaleI mutamenti climatici costituiscono un pericolo globale, con conseguenze potenzialmente dirompenti e distruttive per gli ecosistemi naturali e per la stessa civiltà umana. Per evitare le conseguenze più disastrose, gli scienziati ci dicono che dobbiamo fare di tutto per rimanere ben al di sotto di un aumento medio globale della temperatura di 2°/C. Per ottenere tale risultato, occorre tagliare drasticamente le emissioni di anidride carbonica, il principale “gas serra”. La necessità di uscire dai combustibili fossili è resa ancora più urgente dalla crisi del petrolio. Il WWF ritiene che sia indispensabile lanciare una vera e propria “rivoluzione” nel settore energetico, volta a promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e pulite di energia. In tal senso, il Governo e il Parlamento devono recuperare il ruolo di “arbitri”, dettare le regole, in ottemperanza ai trattati internazionali –primo tra tutti il protocollo di Kyoto, ma anche le numerose direttive europee in materia- dando al settore energetico e a quello industriale le certezze indispensabili per operare nell’interesse nazionale, contribuendo alla lotta ai mutamenti climatici e favorendo quella vera indipendenza energetica che solo efficienza, fonti rinnovabili e tecnologie pulite possono garantire. La scelta dello sviluppo sostenibile e la lotta ai mutamenti climatici, provocati dalle emissioni di anidride carbonica, costituiscono i pilastri della politica europea, mentre sinora il nostro Paese si è contraddistinto per l’inazione, quando non per la contrapposizione.
Il WWF Italia ritiene irrinunciabile la definizione del piano
energetico nazionale, strumento
indispensabile per la "Nuova Rivoluzione Industriale" che operi
scelte precise, prima di tutto il progressivo abbandono dei
combustibili fossili (carbone e olio). Il piano energetico
faciliterà anche
L’art. 14 della Legga Comunitaria 2004, recante “Disposizioni per l’attuazione della 2003/87/Cee che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a affetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce” contiene il recepimento della Direttiva “Emission trading” che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra nella Comunità e modifica la Direttiva 96/61/CE (sulla “prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) . La direttiva è uno degli strumenti più importanti e concreti per l’attuazione in Europa del Protocollo di Kyoto . Com’è noto il Protocollo è stato ratificato dall’Italia con la Legge 1.6.2002, n. 120 (“Ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11.12.1997”) in attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, anch’essa ratificata con la Legge 15.1.1994, n. 65 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, firmata a New York il 9 maggio 1992”). A questi atti del Parlamento ha fatto seguito la Delibera Cipe n. 123 del 19.12.2002 (“Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, legge n. 120/2002”) che ha approvato il primo "piano nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra" . Il WWF Italia chiede la rapida e piena attuazione della Direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. Questo è non solo un obbligo per l’Italia, così come per gli altri Paesi membri della UE, ma rappresenta un’occasione per il nostro Paese di rispettare gli impegni già assunti con gli atti sopra richiamati e di adottare misure concrete, finalizzate alla riduzione delle emissioni di “gas serra” e, quindi, dare un serio contributo al problema globale e sempre più drammatico dei cambiamenti climatici. L’Italia, sinora, è risultata del tutto inadempiente, sia per avere adottato tardivamente la Direttiva, sia per i contenuti delle norme di recepimento non conformi alle indicazioni della Direttiva 2003/87/CE. Il 18 maggio 2006 ,la Commissione europea ha chiesto alla Corte di Giustizia europea di condannare l'Italia per inadempimento, in quanto la direttiva 2003/87 doveva essere trasposta entro il 31 dicembre 2003.
La Legge 23.8.2004 n. 239 recante “Riordino del Settore Energetico”, approvata nella XIV legislatura fra le altre disposizioni: prevede che in Italia siano autorizzabili forti concentrazioni territoriali di impianti energetici, a fronte dell’elargizione di contributi compensativi per gli enti territoriali penalizzati; l’estensione alla concessione coltivazioni di idrocarburi e alle grandi reti di distribuzione dell’energia delle procedure accelerate e semplificate di VIA e autorizzative già previste per le infrastrutture strategiche di trasporto (D.Lgs. n. 190/2002); autorizza SOGIN SpA, la società interamente pubblica che si occupa di smaltimento di scorie nucleari, a contribuire alla gestione e realizzazione di impianti nucleari all’estero, utilizzando anche proprie strutture; limita l’autonomia dell’Autorità per l’energia e il gas su materie delicate quali l’ammontare delle tariffe e la regolazione del mercato; stabilisce un potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia delle Regioni in materia di autorizzazione di nuovi impianti; non presenta alcuna norma che faccia riferimento al rispetto del Protocollo di Kyoto, al risparmio energetico o alla incentivazione/diffusione delle fonti rinnovabili. Il WWF Italia chiede di rimettere mano al riordino energetico approvato nella XIV Legislatura, come richiesto dalla Corte Costituzionale e nel rispetto della pianificazione di settore (in campo energetico e territoriale), del Protocollo di Kyoto e delle norme europee che tutelano la libertà di concorrenza, poiché la normativa approvata nella XIV legislatura si discosta in maniera radicale e, in alcuni casi, entra in contrasto con la normativa nazionale di applicazione di leggi dell’Unione Europea, con lo stesso Protocollo di Kyoto e su molti aspetti appare impostato e scritto su misura per rispondere agli interessi dei grandi gruppi industriali monopolisti (in particolare di ENI ed ENEL SpA). Tra i punti più significativi indicati dal WWF Italia ai fini di un’urgente riforma normativa dl cosiddetto riordino energetico ci sono: superare le concentrazioni territoriali degli impianti energetici – il WWF Italia rileva che il provvedimento rischia di entrare in conflitto con l’Europa, che le scoraggia sia dal punto di vista ambientale che industriale, come viene confermato dalla Decisione n. 1600/2002 del Parlamento e del Consiglio europeo e dagli impegni assunti dall’Italia nel rispetto del Piano d’azione in materia energetica presentato dalla Commissione Europea il 20/12/2001. Il WF Italia sottolinea come l’assenza di pianificazione e programmazione degli interventi, sottesa alla “libertà di concentrazione”, prevista dal riordino energetico, rischia di far diventare ancor più pericolose le procedure di VIA semplificate e accelerate. il rispetto dei poteri e delle competenze delle Regioni sull’articolazione territoriale, la programmazione, individuazione e localizzazione degli interventi – Il WWF Italia chiede il rispetto di quanto stabilito dalla Sentenza n. 383 del 24 maggio 2005 in merito alle competenze delle Regioni. L’associazione ricorda che la CC è intervenuta sull’impostazione dirigistica del riordino energetico dichiarando incostituzionali 11 disposizioni contenute nella legge n. 239/1994, con particolare riguardo, tra l’altro, alla competenza della Conferenza unificata su l’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche di interesse nazionale (art. 1, comma 7, lettera g), la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche di interesse nazionale (art. 1, comma 7, lettera h); l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici (art. 1, comma 7, lettera i), l’approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (art. 1, comma 8, lettera a) punto 3), la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell’energia elettrica e per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW (art. 1, comma 8, lettera a) punto 7), laddove si stabilisce che la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell’inizio della coltivazione (art. 1, comma 84). la priorità alle fonti rinnovabili ed all’efficienza energetica - Alla luce dell’esperienza del CIP6 prima e dei certificati verdi più recentemente a avviso del WWF italia è necessario riordinare il sistema d’incentivazione destinato alle energie rinnovabili in modo tale che le risorse individuate vengano effettivamente trasferite al settore delle rinnovabili e non disperse nel sistema energetico. Le rinnovabili devono costituire un’alternativa energetica per il paese e pertanto i meccanismi di incentivazione devono essere efficienti sia da un punto di vista ambientale che economico. la revisione del sistema delle incentivazioni – A giudizio del WWF Italia, in nessun modo queste, come succede attualmente, devono includere impianti non rinnovabili anche attraverso incentivazioni indirette (quali ad esempio l’esenzione dal pagamento dei certificati verdi). In nessun modo si devono riconoscere incentivazioni sproporzionate rispetto ai reali costi della tecnologia. In particolare, sarà indispensabile prevedere un serio riordino del sistema dei certificati verdi o tornare al più presto ad un sistema di tariffe in conto energia fissate con criteri trasparenti e proporzionali ai costi, magari attraverso il coinvolgimento dell’Autorità per l’energia. Tra i punti qualificanti di un auspicato nuovo sistema di incentivazione sarà importante prevedere, una seria divisione tra fonti rinnovabili, cogenerazione e teleriscaldamento nonché una chiara divisione tra: 1. biomassa e 2. rifiuti: 1. per gli impieghi di biomassa sarà utile prevedere incentivi che favoriscano l’impiego del calore in impianti cogenerativi, e siano condizionati alla certificazione di biomassa prodotta in filiere sostenibili; 2. per il settore dei rifiuti è indispensabile che i costi degli inceneritori vengano esclusi dalle incentivazioni tramite tariffa elettrica e vengano riportati all’interno della tariffa rifiuti. Infatti, attraverso l’incentivazione incondizionata attraverso la tariffa elettrica si ribalta la convenienza economica a rispettare la gerarchia comunitaria dei rifiuti che prevede innanzitutto la diminuzione della produzione dei rifiuti, il loro riuso, il riciclaggio ed infine la valorizzazione energetica. Inoltre, con riguardo all’efficienza energetica è necessario provvedere ad un estensione dell’attuale quadro di incentivazioni dei risparmi oggi limitato al sistema dei certificati bianchi con target annuali insufficienti. In particolare sarebbe opportuno prevedere un riordino fiscale energetico che permetta di incentivare i risparmi energetici sia attraverso la cogenerazione, l’autoconsumo, l’acquisto di tecnologie e materiali per l’efficienza energetica. In ultimo è indispensabile mantenere, anche attraverso una ridefinizione della fiscalità, il criterio di progressività nella tariffa elettrica in maniera tale da disincentivare il consumatore agli sprechi energetici. In conformità con altre esperienze europee (fuel poverty in Gran Bretagna, ad esempio) la tariffa sociale dovrebbe essere finalizzata a rendere efficiente la domanda di energia dei meno abbienti e dunque permetterne una diminuzione dei consumi, anziché garantire un’incondizionata diminuzione dei costi dell’energia. la limitazione della libertà di manovra concessa a SOGIN SpA nel settore nucleare e l’esplicito divieto di importazione delle scorie. La SpA pubblica, grazie al riordino energetico può operare all’estero nel settore elettro-nucleare. A giudizio del WWF Italia così si elude la volontà popolare che si era espressa con il referendum abrogativo del 1987, che decideva la fuoriuscita del nostro paese dal nucleare e impediva impegni delle aziende italiane in questo settore anche fuori dei confini nazionali. Il WWF, che chiede di rivedere i compiti attribuiti a SOGIN SpA, rileva che secondo il riordino energetico la società pubblica può operare all’estero anche mettendo a disposizione le proprie “strutture”, tra cui ci sarà anche il deposito nazionale delle scorie nucleari: fatto questo particolarmente grave perché, teoricamente in un futuro SOGIN SpA, può anche candidarsi con le proprie strutture (deposito/i/nazionale/i) a ricevere anche rifiuti dall’estero, visto che in Italia non vige alcun divieto all’importazione dei rifiuti radioattivi. · No al ritorno del nucleare Con l’art. 15 della “Legge comunitaria 2004” (L. 62/2005) viene data delega per il recepimento della “Direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”. Al comma 1, lettera l) viene data indicazione al Governo nell’attuazione della Direttiva di promuove “la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri dell’energia, agevolando la definizione di accordi tra le nostre aziende e quelle straniere e la collaborazione in programmi europei “per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione di energia elettrica ivi incluse le tecnologie nucleari, nonché lo svolgimento di attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari”. Secondo il WWF Italia questa disposizione, che consente alle imprese italiane (in prima fila l’ENEL) di operare all’estero non solo nel settore della ricerca nucleare ma anche in quello della produzione di energia, va cancellata perché in contrasto con l’orientamento assunto dalla maggioranza degli Italiani con il referendum del 1987 e perché l’inserimento di questa disposizione nella Legge Comunitaria 2004 è stata una forzatura, posto che la Direttiva che si intende recepire, non detta indirizzi produttivi nel settore energetico, ma riguarda esclusivamente la liberalizzazione del mercato dell’energia, come si legge chiaramente nell’art. 1 riguardante il “Campo d'applicazione” della Direttiva 2003/54/CE.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI · Abbandonare norme, procedure e programmi della Legge Obiettivo La Legge Obiettivo (l. n. 443/2001) e il suo Decreto attuativo (D.Lgs n. 190/2002, in particolare agli art. 3 e 4 e da 17 a 20) hanno consentito di procedere allo svolgimento di una procedura VIA affidata a una Commissione speciale assolutamente inadeguata (considerati i numeri, i metodi di funzionamento e le competenze in essa presenti) per l’esame dei soli progetti strategici; la procedura VIA è compiuta sul progetto preliminare senza alcun vaglio approfondito delle possibili alternative, mentre sul progetto definitivo avviene solo una verifica di ottemperanza; la decisione finale di compatibilità ambientale sia adottata a maggioranza dal CIPE e non più dai Ministeri competenti (Ambiente e Territorio e Beni e Attività Culturali) con un atto solenne autonomo, qual era il decreto ministeriale congiunto; non si tiene in alcun conto le procedure di informazione e partecipazione dei cittadini stabilite chiaramente dalle direttive europee. Il Decreto legislativo n. 190/2002 (oggi inglobato nel Capo IV del Codice degli appalti), oltre alla normativa sulla VIA stravolge quel delicato sistema di equilibri e distinzioni tra pubblico e privato, che aveva consentito dal 1994 (con la l. 109/1994, meglio nota come Legge Merloni) di uscire gradualmente dalla crisi profonda di credibilità in cui era caduto un settore profondamente inquinato. Il D.Lgs. n. 190/2002 introduce: a) un sistema di individuazione, approvazione, aggiudicazione e esecuzione degli interventi, la cui regia è affidata al Governo attraverso il CIPE e dallo stesso Governo a commissari straordinari con ampi poteri sostitutivi, con la conseguente emarginazione di Regioni e Enti Locali (articoli da 1 a 4 del D.Lgs); b) un regime di attuazione ed esecuzione dei lavori pubblici il quale lo Stato scompare di fronte agli interessi dei concessionari e ai general contractor e che rischia di creare rilevanti danni al bilancio dello Stato, a causa delle modifiche apportate alla Merloni al regime dei subappalti e delle varianti in corso d’opera (art. 7 e 9); c) il blocco d’autorità di qualsiasi procedimento della giustizia amministrativa su un determinato progetto o contratto, in forza del “preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera” (art. 14). Anche la legge n. 166/2002 (Collegato alla Legge Finanziaria 2002), introduce all’art. 7 modifiche sostanziali alla disciplina della concessione di costruzione e gestione, così come era stata delineata dalla cosiddetta Legge Merloni (l. n. 109/2004), tra le quali vale la pena di menzionare: la cancellazione del limite del 50% dell’importo totale dei lavori attualmente previsto come soglia massima del contributo pubblico al concessionario a integrazione dei proventi ricavabili dalla gestione dell’opera in concessione; l’abolizione del limite dei 30 anni per la durata della concessione; il superamento di tutta la disciplina estremamente particolareggiata e rigorosa in merito alla definizione dei bandi, dei contratti e sui criteri di assegnazione delle concessioni, prevista dal Dpr n. 554/1999 (regolamento attuativo della l. n. 109/1994). Inoltre, nella legge n. 15/2005 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241” viene rafforzato quanto già previsto nella Legge 1.8. 2002 n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti” (art. 13), cioè la partecipazione, senza diritto di voto, delle società concessionarie e delle società di progetto (società private cui viene affidata dall’amministrazione pubblica la realizzazione e/o la futura gestione dell’opera pubblica, come ad esempio un’autostrada) alle conferenze di servizi decisorie riservate, fino ad ora, alle sole amministrazioni pubbliche. Il WWF Italia osserva che così si legittima la partecipazione (e quindi l’ingerenza) dei privati a riunioni in cui gli enti pubblici decidono sui nulla osta e sulle autorizzazioni per progetti, spesso proposti dagli stessi concessionari o società di progetto, che hanno ovviamente tutto l’interesse a veder approvato il progetto stesso. L’art. 1, comma 1 della Legge Obiettivo (legge 21 dicembre 2001 n. 443) inoltre prevede la redazione di un programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, approvato senza che sia stata svolta la Valutazione Ambientale Strategica e che costituisce automatica integrazione del Piano generale dei Trasporti e della Logistica del gennaio 2001. Il Primo programma delle infrastrutture strategiche (Delibera CIPE n. 121/2001 ex art. 1 della l. n. 443/201) comprende un elenco infinito di opere: le ultimi indagini (Ufficio Studi della camera dei Deputati con CRESME e Istituto NOVA) censiscono, come vedremo, oltre 235 opere e 531 progetti per un valore complessivo, che comprende anche i progetti elencati nel DPEF 2005-2008, di oltre 264 miliardi di euro, dai 125 miliardi valutati nel 2001. Programma che è stato aspramente criticato dalla Corte dei Conti (Delibere 5/2004 sull’AV e 8/2005 sulle infrastrutture strategiche) per la non corrispondenza tra pianificazione degli interventi, progettazione ed esecuzione degli stessi e per gli elevatissimi costi che hanno obbligato il Governo a tentare di realizzare una serie esternalizzazioni (Infrastrutture SpA e Patrimonio SpA, ai sensi della legge n. 112/2002; di CDP SpA, ai sensi della Legge Finanziaria 2004 e della legge n. 326/2003; di ANAS SpA, legge n. 178/2002) allo scopo di sgravare il bilancio dello Stato dagli investimenti nel settore delle infrastrutture strategiche di trasporto e dagli oneri destinati alle linee di credito aperte per realizzarle e dunque per rispettare, con artifici contabili, i vincoli comunitari (tentativo questo aspramente contestato dalla Commissione Europea e da Eurostat). L’investimento prioritario nelle infrastrutture strategiche ha sottratto risorse alle opere ordinarie. Come dimostra la progressiva erosione del capitale sociale di ANAS, trasformata in SpA nel 2002, che ha subito un taglio dei ¾ della cifra stanziata nel 2003 (sono 400 milioni di euro destinati all’ANAS SpA dalla Legge Finanziaria 2006, mentre nel 2003 venivano stanziati 1.8 miliardi di euro). Anche il capitale sociale delle Ferrovie dello Stato SpA ha subito una progressiva erosione. Nella XIV legislatura il finanziamento per il capitale sociale delle FS SpA, in conclusione, è stato tagliato di oltre 2/3 a partire dal 2003 (1 miliardo e 500 milioni del 2006, rispetto ai 5 miliardi previsti nel 2003). Infine, per attuare ad ogni costo il programma sono state istituite delle figure commissariali per agire in deroga alle normative ambientali e dei lavori pubblici Si passa: dai commissari straordinari per le infrastrutture strategiche (ex art. 2 comma 5 del D.Lgs. n. 190 del 20 agosto 2002 e art. 13 della l. n. 135/1997) ai commissari straordinari per le autostrade, che godono pienamente dei poteri sostitutivi di cui all’art. 6 del Dl n. 7/2005, utilizzano le procedure accelerate di cui al D.Lgs. n. 190/2002, ed estendono il loro raggio d’azione non solo alle opere sospese temporaneamente ma, nel caso (appunto) delle autostrade, possono essere nominati anche solo “qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere o comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi e impedimenti” (ex art. 5 del Dl 35 del 14 marzo 2005). Ma vediamo quali sono le proposte del WWF Italia per il superamento della Legge Obiettivo e dei provvedimenti da essa derivati o in qualche modo collegati: 1) tornare alla Legge Merloni. Il WWF Italia chiede innanzitutto, e su questo si registra un importante convergenza con la Fillea-Cgil (il maggiore sindacato degli edili), di tornare alla Legge Merloni (l. n. 109/1994) integrata e aggiornata, che ha consentito di uscire dall’epoca di Tangentopoli, superando la Legge Obiettivo (l. n. 443/2001) e i provvedimenti da essa derivati, quali principalmente (il decreto attuativo, D.lgs. n. 190/2002 e successive modifiche e integrazioni e il collegato infrastrutture alla Legge Finanziaria 2002, l. n. 166/2002) ed arrivando alla redazione di un provvedimento coordinato sugli appalti dei lavori pubblici, discusso in Parlamento, che recepisca le più recenti direttive comunitarie (Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE) modificando profondamente il Decreto legislativo (“Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) imposto dal governo Berlusconi, ormai dimissionario, alla fine della XIV legislatura e criticatissimo anche da ambienti confindustriali per l’eccessiva liberalizzazione della trattativa privata e, aggiunge il WWF, per il margine troppo ampio concesso alla negoziazione tra parte pubblica e privati su piani e progetti; 2) sulla procedura VIA allinearsi all’Europa. In particolare, sulla VIA, il WWF Italia, chiede, in coerenza con le normative comunitarie, che: a) non si attivi la procedura VIA su progetti che non siano corredati da studi di fattibilità finanziaria che dimostrino l’utilità dell’opera, tramite un calcolo costi/benefici positivo basato sulla comparazione tra varie alternative; b) ci sia un’unica procedura di VIA che non distingua tra opere strategiche e opere ordinarie; c) sia istituita un’unica commissione VIA, appositamente rafforzata; c) la VIA venga condotta sul progetto definitivo; d) si dia piena attuazione alle norme che prevedono la partecipazione e la consultazione dei cittadini e degli enti locali; e) la VIA si concluda con un atto solenne, autonomo, congiunto delle autorità ambientali competenti (ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e ministero dei beni e delle attività culturali); f) non ci sia alcun potere sostitutivo esercitato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Consiglio dei Ministri, a meno di insanabili contrasti tra i responsabili dei vari dicasteri, da risolversi comunque solo collegialmente; g) si garantisca la partecipazione e la concertazione con le regioni e gli enti locali in tutte le fasi decisorie ed autorizzatorie; 3) più chiarezza sul General Contractor. La profonda revisione della figura del general contractor (oggi di fatto irresponsabile nei confronti delle stazioni appaltanti): a) come soggetto realmente in grado, dal punto di vista tecnico e finanziario, di realizzare l’opera con proprie risorse professionali e contribuendo pro quota al finanziamento delle infrastrutture; b) contenendo, se non per aspetti non sostanziali, l’affidamento a terzi della realizzazione dei lavori, che deve avvenire comunque con procedure di evidenza pubblica e prevedendo un reale rischio del privato a cui non può essere consentita l’emissione di titoli obbligazionari garantiti dallo Stato; 4) meno potere ai concessionari. La profonda revisione delle norme che dilatano senza limiti i tempi di affidamento delle concessioni per le infrastrutture di trasporto ( consentendo di superare il limite di 30 anni, stabilito a suo tempo dalla legge Merloni solo in casi eccezionali e individuati preventivamente) e la cancellazione delle norme che prevedono un contributo statale superiore anche al 50%, nonché l’eliminazione della disposizione che consente partecipazione dei concessionari alle conferenze di servizio tra enti pubblici. 5) superare il Programma delle infrastrutture strategiche. Il superamento del Primo Programma delle infrastrutture strategiche e delle Intese Generali Quadro tra Governo e Regioni che non indicano delle priorità praticabili (ad oggi gli interventi previsti sono 235 opere, per 531 progetti, per un costo complessivo di 264 miliardi di euro!) e il ritorno all’analisi, ai principi e agli obiettivi declinati nel Piano generale dei Trasporti e della Logistica del 2001, con l’individuazione - attraverso la piena applicazione della VAS su piani e programmai (come richiesto dalla Direttiva 2001/42/CE) - degli interventi realmente prioritari, nel rispetto del Patto di Stabilità europeo, considerate le limitate risorse finanziarie disponibili, l’interferenza con la rete ecologica e il consumo del territorio non edificato. 6) puntare prioritariamente sul potenziamento delle infrastrutture esistenti. Rispetto alle singole opere, in sintesi, si chiede di: riaprire il confronto sulle ipotesi alternative alla realizzazione della nuova linea trasversale ad AV passeggeri (Confine francese-Torino-Milano-Venezia-Trieste-confine sloveno) e alla prosecuzione verso Nord (Milano-Verona-Brennero) e Sud (Battipaglia-Reggio Calabria) della dorsale (Brennero-Palermo) e del corridoio dei “due mari”, verificando gli interventi di quadruplicamento necessari e il potenziamento delle linee di valico e delle linee merci di adduzione esistenti (per la trasversale la Mediopadana) o delle linee alternative sulla direttrice Nord-Sud ( rispetto alla dorsale si ritiene prioritario il potenziamento delle linee ordinarie di adduzione alle gallerie di base del Gottardo e del Loetschberg); abbandonare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina prevedendo, prioritariamente, il potenziamento delle linee ferroviarie tra Catania, Messina e Palermo, l’investimento infrastrutturale per favorire i collegamenti tra i porti siciliani e calabresi, il completamento della SS106 Ionica e dell’A3 Salerno-Reggio Calabria; l’abbandono dei progetti autostradali per i Corridoi tirrenici Nord e Sud in favore dell’adeguamento a 4 corsie della strade statali esistenti (SS1 Aurelia e SS148 Pontina); la verifica della alternative esistenti a minor impatto sui grandi progetti autostradali del Nord (Bre-Be-Mi, Pedemontane veneta e lombarda); il blocco delle autostrade transalpine, a cominciare dalla Cuneo-Nizza-Mercantour, nel rispetto del Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi; 7) finanziare le opere solo se sono un investimento sicuro. La revisione radicale del ruolo che il Governo Berlusconi ha voluto far assumere a CDP SpA - che ha incorporato (grazie alla Legge Finanziaria 2006) Infrastrutture SpA (Ispa) – quale soggetto finanziatore delle infrastrutture strategiche e in particolare dell’AV ferroviaria. CDP SpA, come già Ispa, prima di emettere bond sulle grandi opere, deve procedere ad un’analisi approfondita della redditività e della fattibilità finanziaria dei singoli interventi, non emettendo titoli su opere e interventi dove sia troppo alto il margine di rischio per l’investitore. 8) ricapitalizzare ANAS e FS SpA. Il rifinanziamento, almeno ai livelli previsti dalla Legge Finanziaria 2002 per il 2003, dei capitali sociali di ANAS SpA e di FS SpA per garantire gli investimenti in tema di sicurezza, la manutenzione, l’adeguamento tecnologico e il potenziamento della rete stradale, autostradale e ferroviaria ordinaria. Procedere al pedaggiamento di tratte della rete di autostrade e superstrade ANAS solo dopo una concertazione tra Stato, Regioni ed Enti locali che non penalizzi il traffico locale di corta e media percorrenza. 9) via i commissari. La cancellazione delle figure commissariali per operare in deroga alle normative esistenti (commissari per le infrastrutture strategiche e per le autostrade) istituite nel corso della XIV legislatura. 10) eliminare l’abuso delle norme di protezione civile. La cancellazione delle norme che consentono l’abuso delle norme di protezione civile (derivanti dalla l. n. 225/1992), estese impropriamente anche ai grandi eventi, che consentono di contemplare la realizzazione di manufatti e infrastrutture, in deroga alle normative paesistiche, territoriali, urbanistiche e ambientali. · A gara i General Contractor per l’Alta Velocità ferroviaria Nella Legge 1.8.2002 n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti” (art. 11), accogliendo quanto previsto nel Disegno di legge governativo elaborato dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Lunardi, viene autorizzato il recupero “senza soluzioni di continuità” delle concessioni rilasciate da TAV SpA e dei relativi rapporti di General Contracting, revocati dal Governo Amato con l’art. 131 della Finanziaria 2001 e riguardanti le tratte ancora da realizzare (Milano-Verona, Verona-Venezia e Milano-Genova). Secondo il WWF Italia si tratta di ribadire la revoca delle concessioni per l’AV, contenuta nell’art. 131 della Legge Finanziaria 2001 (legge n. 388/2000), scongiurando così il tentativo di eludere l’obbligo comunitario di assegnare i lavori delle opere pubbliche attraverso gare internazionali, come auspicato sin dal 1996 dall’Autorità Antitrust italiana, che ha inviato una nuova segnalazione al Governo sull’argomento il 7 febbraio 2002. · Trasformare la Stretto di Messina SpA Il decreto legislativo 24.4.2003, n. 114 “Modifiche e integrazioni della legge 17.12.1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell’art. 14 della legge 1.8.2002 n. 166” qualifica la Società Stretto di Messina come organismo di diritto pubblico, concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonché della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente, opera di preminente interesse nazionale (art. 3 bis). Società questa, che può essere partecipata (senza limiti di quote) da privati (art. 7, comma 3, lettera o).Il WWF Italia chiede che la Stretto di Messina SpA sia abolita o divenga una società che abbia come scopo l’integrazione delle infrastrutture di trasporto e lo sviluppo dell’intermodalità nell’area dello Stretto di Messina, abrogando, tra l’altro. l’attuale disposizione dell’art. 3 bis del D.Lgs. n. 114/2003 cambiando le finalità della Stretto di Messina SpA e trasformandola in una SPA. E, inoltre, il WWF Italia chiede di cancellare la lettera o) del comma 3 dell’art. 7 della l. n. 114/2003, per evitare che una concessionaria pubblica possa aprirsi ai privati, senza limite di quota di partecipazione, rischiando così di consentire l’elusione delle norme sulle gare internazionali (Direttive 93/37/CEE, 93/36/CEE e 92/50/CEE). LA PROTEZIONE DELLE ALPI NON PUÒ ATTENDERE La “Convenzione per la protezione delle Alpi”, stipulata a Salisburgo il 7 novembre 1991, è il primo accordo multilaterale diretto alla protezione e all’organizzazione di una regione montuosa transfrontaliera.Le nove Parti contraenti (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia, Svizzera e Unione europea) con la ratifica della Convenzione quadro, si impegnano a realizzare una politica globale diretta alla tutela e alla protezione dell’ambiente alpino, con lo scopo di salvaguardare l'ecosistema naturale delle Alpi e promuovere lo sviluppo sostenibile di quest'area, tutelando anche gli interessi economici e culturali delle popolazioni residenti. Il raggiungimento di tali obiettivi è subordinato alla realizzazione di alcune misure particolari, definite in appositi protocolli tematici, da intraprendere in dodici settori considerati di prioritaria importanza dalle Parti contraenti. Gli otto protocolli stilati fino a questo momento e, progressivamente adottati a partire dal 1994, riguardano i settori della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, della natura e paesaggio, dell’agricoltura, delle foreste, del suolo, del turismo, dell’energia e dei trasporti più un protocollo dedicato alla composizione delle controversie. La “Convenzione per la protezione delle Alpi “ , inoltre, è riconosciuta a livello mondiale come una delle 238 aree prioritarie da proteggere per la ricchezza della sua biodiversità, dal WWF Internazionale e dalla IUCN. In Italia la Convenzione delle Alpi è stata ratificata con la Legge n.403 del 14 ottobre 1999 ed è entrata definitivamente in vigore il 27 marzo 2000. L’Italia, nonostante la rilevanza e l’urgenza di ratificare i protocolli attuativi della Convenzione, li ha solamente firmati senza procedere alla ratifica per nessuno di loro. Nella XIV legislatura, il Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 febbraio 2002 di ratifica degli 8 Protocolli (Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Protezione della natura e del paesaggio, Agricoltura, Foreste montane, Difesa del suolo, Turismo, Energia, trasporti) attuativi della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi non è stato mai approvato. Il WWF Italia chiede la ratifica degli otto Protocolli attuativi della Convenzione delle Alpi, rilevando come il nostro Paese in maniera ingiustificata abbia dilatato durante la XIV legislatura il tempo di approvazione e quindi di piena attuazione della Convenzione mentre altri Paesi quali l’Austria, la Francia, la Germania il Liechtenstein e la Slovenia hanno già ratificato i Protocolli attuativi dando piena e concreta attuazione alla Convenzione. CHIMICA · Sosteniamo il Reach e l’eliminazione delle sostanze chimiche ad alto rischio Un recente studio scientifico effettuato per la Commissione ha concluso che REACH apporterà fino a 52 miliardi di euro in benefici ambientali in 25 anni. Questa cifra si aggiunge ai 50 miliardi di euro in benefici sanitari in 30 anni, già calcolati dalla Commissione quando REACH fu pubblicato per la prima volta. I benefici si basano sulla proposta della Commissione di ridurre i costi del 10% - Se REACH fosse potenziato e prevedesse il principio di sostituzione con alternative più sicure, i benefici aumenterebbero di conseguenza in modo esponenziale.Tali benefici superano enormemente i costi di REACH che ammontano a circa 2,3 miliardi di euro in 11 anni. Il WWF chiede che i Ministri italiani promuovano in Consiglio l’accoglimento degli emendamenti positivi adottati dal Parlamento Europeo in materia ambientale e di salute durante la prima lettura come elencati qui di seguito: - Autorizzazione – la sostituzione di sostanze pericolose nel caso in cui siano disponibili sostanze alternative più sicure (principio di sostituzione) - Dovere di vigilanza – garantire che l’industria chimica si assuma la responsabilità della sicurezza dei suoi prodotti - Trasparenza – stabilire il diritto alla conoscenza dei cittadini per quanto riguarda le sostanze chimiche presenti nei prodotti di consumo Il WWF ritiene positivi gli emendamenti adottati dal Consiglio europeo sulla possibilità di fornire sufficienti informazioni sulla sicurezza (in fase di registrazione) per identificare le sostanze chimiche pericolose e le loro alternative più sicure. La posizione del Consiglio, benché ancora debole, è migliore di quella del Parlamento per ciò che concerne le informazioni sulla sicurezza delle sostanze chimiche. La posizione del Consiglio ha recepito molti suggerimenti del Parlamento europeo in materia e, di conseguenza, è abbastanza vicina alla posizione del parlamento in prima lettura. Il WWF Italia che il Parlamento e il Governo italiani avviino da subito la fase di attuazione di REACH, anche approntando servizi ad hoc per le piccole e medie imprese, in modo da cogliere anche le occasioni di competitività e di innovazione che ne potranno derivare per le aziende italiane. LA TUTELA DELLE ACQUE L’assenza, di un’organica “politica dell’acqua” incentrata su programmi di ricerca, di investimento e su continui monitoraggi, ha impedito, fino ad ora, una reale valutazione della potenzialità idrica del nostro paese, sia in termini di consistenza effettiva e non solo teorica delle risorse, sia mirata a censire le strutture idriche per rilevarne le condizioni ed eventuali inadeguatezze, tanto che oggi i dati in materia sono ancora largamente incompleti. In un’Italia completamente inadempiente riguardo la Direttiva Quadro Acque 2000/60/Ce si sovrappongono, disordinatamente e senza collegamenti, piani programmi e finanziamenti che in vario modo interessano la gestione dell’acqua. Vi sono Piani di assetto idrogeologico redatti dalle Autorità di bacino dei fiumi (L.183/89), piani regionali per la tutela delle acque (D.L.gs. 152/89), peraltro non ancora del tutto approvati nonostante il 2004 fosse il limite massimo, Piani d’ambito Territoriale (L.36/94), piani e programmi di Consorzi di bonifica, concessioni per uso idroelettrico ed industriale e chi più ne ha più ne metta; tutti questi livelli mediamente non “parlano” tra loro, hanno tempi, modalità, soggetti diversi, che sono spesso in conflitto tra loro; inoltre, vi è un’ampia“zona oscura” dovuta ai prelievi abusivi che in alcune aree d’Italia sembrano addirittura preminenti rispetto a quelli regolarmente autorizzati. In questo contesto, l’Italia avrebbe già dovuto recepire la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE che obbliga alla protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee; tutto ciò soprattutto attraverso l’ottimizzazione degli usi e promovendo l’integrazione delle normative esistenti. La Direttiva, in particolare, mira a rilanciare la necessità di gestire questa risorsa attraverso una pianificazione di bacino idrografico, con un’ottica ecologica che consideri il ciclo delle acque e non i confini amministrativi di province, regioni o stati. La Direttiva si fonda sui principi di precauzione, prevenzione e di “chi inquina paga”. Il nuovo orientamento trova quindi concretezza nella valorizzazione delle molteplici funzioni del bene acqua e nel riconoscimento della coesistenza di diverse esigenze: la protezione delle persone dai rischi per la sicurezza e per la salute (aspetto sociale), l’accesso efficiente della popolazione e delle attività produttive alle risorse (aspetto economico) e la conservazione delle risorse e il mantenimento delle loro funzioni ecologiche (aspetto ambientale e di equità intergenerazionale). Per la prima volta dunque una Direttiva Europea si preoccupa non solo della condizione chimico-fisica, ma anche della funzionalità ecologica dei corpi d’acqua, che pretende venga non solo mantenuta nella sua condizione attuale, ma anche incrementata. L’Italia è l’unico paese della Comunità Europea che, ad oggi, non ha recepito correttamente la Direttiva e che non ha avviato alcuna azione significativa verso quella direzione, e che per il mancato adempimento è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea. Con il D.Lgs. n. 152/2006 il Governo Berlusconi, alla fine della XIV legislatura, ha tentato di correre ai ripari, travisando completamente gli obiettivi della Direttiva e rendendola praticamente inapplicabile attraverso la confusione tra i vari livelli amministrativi, la sovrapposizione tra gli strumenti pianificatori ed operativi, l’esclusione o la limitazione del dovere di informazione e consultazione del pubblico, il margine di manovra troppo ampio lasciato alle trasformazioni che incidono sui bacini idrografici. Il WWF Italia chiede nella XV legislatura il corretto recepimento e la piena applicazione dei principi e degli strumenti previsti dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE attraverso un’ampia consultazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati (a cominciare dalle associazioni ambientaliste) alla definizione della nuova normativa e degli strumenti pianificatori previsti (piani di bacino idrografico), superando quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e provvedendo urgentemente all’istituzione dei distretti di bacino,
· La tutela del paesaggio : un valore costituzionale ed europeo Nella XIV legislatura è stato approvato il “Codice per i Beni Culturali e del paesaggio”, con il Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 (noto come “Codice Urbani”, previsto dalla delega conferita al Governo dall’art. 10 della legge n. 137/2002). Il Decreto riscrive, dopo soli 4 anni di vigenza, il Testo Unico dei Beni Culturali e Ambientali (che era stato approvato con D.Lgs. 490/1999 in un periodo di grande fervore culturale, a seguito della prima “Conferenza nazionale sul Paesaggio”). Il WWF Italia chiede la riforma della Parte III del Codice per i Beni Culturali e del paesaggio, che riguarda i “Beni Paesaggistici”, chiedendo il rispetto dei vincoli di tutela paesaggistica (previsti dalla “legge Galasso”) ed il ritorno al nulla osta preventivo delle Soprintendenze. - l’art. 142 del Codice ed i successivi sembrano formulati in modo tale da porre le premesse per una successiva abrogazione dei vincoli paesaggistici apposti “ope legis” su gran parte del territorio italiano (boschi, coste, fiumi, laghi, montagne,) dalla famosa “Legge Galasso” (L. 431/1985, confermata dal “Testo Unico dei beni culturali e ambientali” del ‘99). Questo potrebbe avvenire attraverso un meccanismo di sostituzione delle autorizzazioni con la mera “verifica” della conformità ai nuovi piani paesistici elaborati dalle Regioni che, peraltro, non hanno un termine temporale da rispettare per l’approvazione dei nuovi i Piani, come era invece prima previsto nelle leggi precedenti , con la previsione di poteri sostitutivi del Ministro dei beni culturali ; - l’art. 146 sostituisce la verifica di legittimità “a valle” delle autorizzazioni paesaggistiche da parte delle Soprintendenze regionali (che include il potere di annullare, entro 60 giorni, le autorizzazioni rilasciate da regioni o comuni) con un “parere preliminare”, dichiaratamente solo consultivo, e quindi irrilevante. Inoltre, il Codice e’ già stato ampiamente e capillarmente modificato, dapprima con l’introduzione del deplorevole “condono paesaggistico” (con la “legge-delega al Governo in materia ambientale” L. 308/2004), poi con l’introduzione della “Relazione Paesaggistica” che dovrebbe sostanziare e motivare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, ed infine con i due D.lgs 156 e 157 del 24/3/2006, che hanno capillarmente modificato la normativa, specialmente per quanto concerne il la parte relativa al paesaggio. E’ dunque evidente che – non foss’altro che per motivi di leggibilità – il Codice deve essere completamente riscritto in versione integrata (tenendo conto anche della Convenzione europea del Paesaggio, recentemente ratificata); in tale occasione potranno essere introdotti i miglioramenti e le integrazioni necessarie per farne davvero uno strumento capace di tutelare il paesaggio, inteso nella sua corretta accezione di espressione dei valori ecologici, ambientali e storici stratificatisi sul territorio. Oltre a queste questioni principali, esistono nel Codice diversi altri punti deboli, o che quantomeno non rispondono alle nuove esigenze di tutela e di concetto di “paesaggio” sopraggiunte negli ultimi decenni. Il WWF Italia chiede sia data centralità nella nuova pianificazione paesaggistica agli obiettivi di conservazione della biodiversità, come elementi costitutivi della qualità paesaggistica dei singoli ambiti omogenei di tutela, che saranno poi individuati dallo specifico piano nazionale previsto dalla Legge quadro sulla diversità biologica richiesta dall’associazione (vedi Biodiversità). Il piano paesaggistico dovrà per questo individuare anche gli interventi di conservazione e rinaturazione dei paesaggi funzionali all’implementazione sul territorio delle reti ecologiche indispensabili al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità su area vasta. Il WWF Italia chiede anche che sia data concreta e rapida attuazione, sia a livello statale sia regionale, della “Convenzione europea sul paesaggio”, ratificata dall’Italia con la Legge 9.1.2006, n.14. · Cancellare l’impunità per la devastazione del paesaggio Nella Legge 15.12.2004 n. 308 ”Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale”, approvata dopo un lungo iter dalla Camera e dal Senato con 3 voti di fiducia, è stata introdotta, ai commi da 37 a 39 dell’articolo unico, la c.d. “sanatoria paesaggistica”, cioè la possibilità di estinguere permanentemente i reati commessi sino al 30 settembre 2004 derivanti dalla violazione dei vincoli paesaggistici, a causa della realizzazione di opere eseguite in difformità o in assenza delle previste autorizzazioni, grazie ad un semplice “accertamento di compatibilità paesaggistica “ successiva alla realizzazione degli abusi, rimesso alla discrezionalità dei Comuni. Il WWF Italia chiede l’abrogazione dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nelle aree vincolate concessa a posteriori, non solo per le opere edilizie ma più in generale per lavori di trasformazione territoriale, dalle autorità competenti (nella maggior parte dei casi: Comuni sub-delegati dalle Regioni), considerato, tra l’altro, che essa è vietata dal D.Lgs. n. 42/2004. Anche se il nuovo “condono paesaggistico”, secondo un’interpretazione giurisprudenziale prevalente, non potrebbe incidere su quello urbanistico/edilizio previsto dall’art. 32 del Decreto legge n. 269/2003, comunque il condono paesaggistico si va ad aggiungere e integra gli effetti premiali, in campo fiscale e penale, per coloro che hanno commesso abusi edilizi nelle aree vincolate e abbiano già fatto domanda di condono edilizio. · No al meccanismo di “svincolo” dei beni storico/artistici e culturali pubblici L’art. 27 della Legge 24.11.2003 n. 326 (conversione del DL 269/2003 - Decreto Omnibus “collegato” alla Finanziaria 2004) rovescia, di fatto, le norme precauzionali sulla sdemanializzazione e vendita dei beni storico/artistici e culturali pubblici, vigenti prima della sua approvazione (la legge 1089/1939, confluita nel “Testo Unico dei beni culturali e ambientali”, D.Lgs. 490/199), stabilendo che debbano essere trasmessi dall’Agenzia del Demanio all’amministrazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali gli elenchi dei beni immobili dello Stato o di altri enti pubblici ritenuti di interesse storico/artistico o culturale, onde procedere ad una frettolosa verifica della sussistenza di tale interesse, con l’immediato “svincolo” in caso di pronunciamento negativo o, ancor peggio, nel caso in cui le Soprintendenze non abbiano potuto concludere l’istruttoria ed esprimere il loro parere entro il termine tassativo di 120 giorni. Per di più, l’esclusione dei beni dalla tutela viene espressamente finalizzata alla loro sdemanializzazione (se necessaria) e alla successiva alienazione. Il WWF Italia chiede il ritorno alle norme contenute nel cosiddetto Regolamento Melandri (DPR n. 283/2000) sull’alienazione dei beni pubblici immobili o mobili, proponendo l’abrogazione dell’art. 27 della l. n. 326/2003 perché: a) consente l’automatica esclusione del bene pubblico da ogni forma di tutela qualora l’esito della verifica sull’interesse storico-artistico fosse negativa, o in caso di silenzio/assenso; b) permette la (s)vendita dei beni demaniali, consendo la soppressione del vincolo, che costituisce il presupposto per l’immediata sdemanializzazione. · Rivedere la compensazione ambientale Come norma immediatamente efficace inserita nella Legge 15.12.2004 n. 308 “Delega al Governo per il riordino della normativa ambientale”, ai commi da 21 a 24 dell’articolo unico, viene introdotta una “compensazione ambientale” per coloro che - in possesso di regolare concessione o autorizzazione edilizia - subissero limiti d’edificazione per sopravvenuti vincoli ambientali. Compensazione che consentirebbe la cessione delle aree vincolate dai privati ai Comuni che avrebbero la facoltà di permettere ai proprietari dei terreni l’edificazione in altre zone non vincolate. Il WWF Italia ritiene che tale delicatissima e complessa materia della compensazione ambientale (che incide sulla tutela dell’ambiente, sul diritto di proprietà e sul controverso concetto di “diritto ad edificare”) dovrebbe essere oggetto di un provvedimento organico ad hoc, che tenga conto dei principi espressi e garantiti anche dalla Costituzione. Inoltre, sottolineano come con questa norma: a) i Comuni rischiano di dover spendere soldi pubblici per acquisire terreni da cedere ai privati come aree edificabili a “compensazione” della mancata edificazione di edifici nell’area vincolata (a meno che non possiedano aree in cui trasferire i volumi); b) nel momento in cui si stabilisce che determinate volumetrie possano essere trasferite, a compensare una mancata edificazione in un’area vincolata, si introduce nell’ordinamento l’indennizzabilità dei vincoli ambientali sinora non prevista e che contrasta con le leggi di tutela ambientale. DEMANIO – EDILIZIA - DIFESA DEL SUOLO Demanio : Cemento e mattoni sulle spiagge Con i commi da 583 a 593 dell’articolo unico della Legge Finanziaria 2006 (l. 23/1272005 n. 266) si apre il demanio marittimo alla costruzione di grandi strutture e infrastrutture turistiche stabili (che impieghino non meno di 250 persone!). Con una procedura accelerata e semplificata, che si conclude perentoriamente in 4 mesi (165 giorni), le Regioni, con l’avallo del Governo, potranno definire Accordi di programma che coinvolgano i comuni interessati che si potranno concludere con il silenzio assenso, senza alcun potere di veto da parte delle amministrazioni competenti in materia ambientale e paesaggistica. Il WWF Italia chiede l’abrogazione delle norme contenute nella Legge Finanziaria 2006 che aprono il demanio marittimo a grandi insediamenti turistici, sottolineando come con queste disposizioni violino l’intangibilità del demanio, quale bene/area pubblica fruibile dove porre solo leggere strutture precarie, per costruire strutture turistiche che potrebbero benissimo essere realizzate fuori delle spiagge in terreni privati o pubblici. Il WWF Italia ricorda, inoltre, che questa norma, se approvata, mette a rischio regioni come la Sardegna, dove la amministrazione autonoma ha resistito nel tempo, tutelando con una legge regionale la fascia costiera (“Legge Salvacoste” n. 8/2004 della Giunta Soru. Difesa del suolo La difesa del suolo, regolata dalla L.183/89, è stata completamente rivista e stravolta con il D.Lgs.152/06 che, nella parte III , contiene Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. Infatti, vi è l’assenza di coordinamento delle disposizioni amministrative all’interno dei Distretti Idrografici, diversamente da quanto previsto dalla Direttiva 2000/60 CE, direttiva quadro sulla tutela delle acque. La pianificazione e gestione a livello di bacino idrografico, come espressamente richiesto o richiamato dalla Direttiva 2000/60 CE), e ben definita dalla L.183/89 e successive modifiche, è vanificata dal D.Lgs. 152/2006, sia per la mancanza di una definita autorità competente, sia per la nuova e inadeguata individuazione dei bacini/distretti idrografici. Infatti il territorio nazionale è stato ripartito in 8 distretti idrografici che, pur formalmente attenendosi ai criteri della Direttiva, risultano inadatti per la situazione italiana, non consentendo un’efficace azione di gestione (ad esempio per i problemi legati alle coste di bacini contigui). Si è, infatti, privilegiato l’accorpamento tra bacini non contigui (es. Distretto idrografico Appennino settentrionale, Distretto idrografico Appennino centrale, Distretto idrografico Appennino meridionale) impegnando le Autorità di distretto a ricercare intese con altre Autorità limitrofe che presentano stessi problemi; tra l’altro l’attuale identificazione delle Autorità non ha tenuto conto di quanto fino ad ora svolto dalle precedenti Autorità di bacino (es.Piani stralcio per l’assetto idrogeologico). L’identificazione dei Distretti idrografici non risulta, quindi, basata su chiari ed efficaci criteri idrogeologici e meccanismi di coordinamento tra distretti, con un’assenza di coordinamento e collaborazione per i distretti idrografici internazionali (Direttiva 2000/60 CE, Art.3). Il WWF chiede la revisione delle norme sulla difesa del suolo e l’attuaziomne completa e coerente della Dieettiva 200/60/Ce . · Maggiori risorse alla difesa del suolo Nel comparto della difesa del suolo nel 2006 il Fondo unico costituito presso il Ministero dell’Ambiente, che nella Legge Finanziaria 2005 ammontava a 200.000.000 di euro (Tabella F, l. n. 183/1989), ammonta, oggi, a 120.000.000 di euro, subendo una contrazione di – 80.000.000 di euro, decisa sulla base di specifiche disposizioni di legge di riduzione della spesa, approvate nel corso del 2005 (Tabella E). Gli stanziamenti destinati dalla Legge Finanziaria 2006 alle misure di prevenzione del rischio idrogeologico (Tabella F, Dl n. 180/1998) sono di 30.000.000 di euro, con una contrazione di – 20.000.000 euro (rispetto a quanto previsto per il 2006 dalla Legge Finanziaria 2005: 50.000.000 euro), decisa sulla base di specifiche disposizioni di legge di riduzione della spesa, approvate nel corso del 2005 (Tabella E). Già nel 2005 erano stati decurtati 50.000.000 di euro dalle misure di prevenzione del rischio idrogeologico, dimezzando lo stanziamento previsto nel 2004 che ammontava a 100.000.000 di euro (Dl n. 180/1998, Tabella F e allegato 6). In due anni gli stanziamenti per la prevenzione del rischio idrogeologico sono stati ridotti di 4/5. La ormai cronica mancanza di fondi per la difesa del suolo risulta gravissima anche alla luce dell’impossibilità di definire adeguati programmi d’intervento basati sulla prevenzione e manutenzione del territorio. Da tre anni l’Autorità di bacino del Po, nonostante il Po sia stato interessato da ben due alluvioni eccezionali (1994 – 2000) e almeno due altrettanto “eccezionali periodi di siccità (2001 – 2003) in questo ultimo decennio, non è in grado di stanziare un euro su programmi d’intervento. Visto i costi sempre più eccessivi e ormai insostenibili derivanti dagli stanziamenti urgenti a seguito di eventi “eccezionali”, si ritiene fondamentale non decurtare ulteriormente i finanziamenti di questo comparto e anzi di raddoppiarli dall’attuale previsione. Il WWF Italia chiede di destinare nella Legge Finanziaria 2007 200.000.000 di euro ai fondi della l. n. 183/1989 per la difesa del suolo. Edilizia · Mai più condoni L’articolo 32 della Legge 24.11.2003 n. 326, conversione in legge del D.L. 30.9.2003 n. 269, ha istituito un nuovo condono edilizio (il terzo in 20 anni) per gli abusi compiuti sino al 31 marzo 2003; ha consentito di presentare più domande di condono per le nuove abitazioni per ogni singola unità abitativa, sino ad un massimo complessivo di 3000 metri cubi; prevede che possano essere alienati i suoli del patrimonio disponibile su cui sono stati realizzati gli abusi; consente con il semplice parere di regioni e comuni di sanare gli abusi nei parchi e nelle aree vincolate (con il solo limite che essi siano compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti: sarebbe una limitazione importante, se venisse davvero rispettata e se tutti i comuni avessero i piani urbanistici); prevede l’approvazione della domanda di condono per silenzio/assenso, quindi anche senza alcuna verifica da parte dei comuni. A questo provvedimento sono seguii vari provvedimenti di proroga dei termini, che non hanno portato però i risultati economici sperati, ma hanno consentito di dare carta bianca ai saccheggiatori del territorio e dell’ambiente. In definitiva, il nuovo condono è stato, in realtà, un’amnistia a pagamento ed una “tassa periodica sugli illeciti” del tutto incostituzionali (come dimostrano le precedenti Sentenze della Corte Costituzionale e le impugnazioni alla Corte medesima che molte Regioni stanno intraprendendo), che non trova precedenti né nel condono del 1985, né in quello del 1994. Il WWF Italia chiede che la promessa “mai più condoni edilizi”, sia mantenuta, come stabilisce il Programma dell’Unione. · Annullare i grimaldelli della super D.I.A. e del silenzio/assenso L’art. 3 del DL 14.3.2005 n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, convertito con la Legge 80/2005, ha introdotto modifiche alla l. n. 241/1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi. In particolare, stabilisce (al comma 1) che qualsiasi atto di licenza, concessione, permesso, autorizzazione, ecc. viene sostituito da una denuncia di inizio attività (DIA), efficace dopo soli 30 giorni dalla comunicazione all' "autorità competente" che autorizza il soggetto che ha presentato la denuncia a costruire, fatta salva, comunque, almeno formalmente, l’acquisizione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Su questa norma si innesca anche il silenzio/assenso (commi da 6-ter a 6 quaterdecies), a cui si può ricorrere, qualora, “fatta salva l’applicazione dell’art. 19” (cioè della D.I.A.) nei procedimenti per il rilascio di “provvedimenti amministrativi”, l’amministrazione competente non risponda, sempre facendo salve le autorizzazioni a tutela del paesaggio e dell’ambiente. Il WWF Italia chiede di abrogare l’art. 3 della l. n. 80/2005 che autorizza l’abuso della Dichiarazione di Inizio Attività, consentendo ai privati a costruire anche in assenza di apposite autorizzazioni, denunciando dal punto di vista formale il pasticcio normativo e la conseguente difficoltà di interpretazione delle norme. · Superare la DIA nei centri storici La Legge 21.12. 2001 n. 443 (art. 1, commi da 6 a 14) stabilisce che la “Denuncia d’Inizio Attività” viene promossa a principale strumento di autorizzazione di quasi tutti gli interventi edilizi, comprese le opere di ristrutturazione, restauro, demolizione e nuova costruzione. Il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (DPR 6/6/2001 n. 380 e successive modifiche), entrato definitivamente in vigore il 30.6.2003, conferma tale impostazione. Il WWF Italia chiede di abrogare i commi da 6 a 14 dell’art. 1 della l. n. 443/2001 che consentono l’applicazione della DIA anche nei centri storici, ricordando che il superamento della concessione edilizia (prevista a suo tempo dalla Legge n. 457/1978, modificata appunto dalla L. n. 443/2001) e l’abuso della DIA, anche nel caso di interventi così radicali, rischia di essere un pericolo per i nostri centri storici. · Cancellare il diritto di edificazione in aree incendiate La “Legge Finanziaria 2004” (L. 24.12.2003, n. 350), al comma 173 dell’articolo 4, apporta una modifica peggiorativa alla “Legge quadro sugli incendi” (l. n. 353/2000). E’ stata infatti eliminato (modificando il quarto periodo del comma 1 dell’art. 10 della legge n. 353/2000) il divieto di edificare per dieci anni nelle aree percorse dal fuoco, per le costruzioni già previste dai piani regolatori prima dell'incendio, ma prive di concessione edilizia. Un’analoga disposizione, che addirittura prevedeva la soppressione di tutto il quarto periodo dell’articolo citato, era stata cancellata dal maxi-emendamento sul DL n. 269/2003, dopo che il Governo decise che la norma proposta era inaccettabile. Il WWF Italia chiede di abrogare il comma 173 dell’articolo unico della l. n. 353/2000 che consente di costruire nelle aree percorse da incendi, rilevando come questa norma potrebbe consentire a chiunque, senza nemmeno avere acquisito titolo a costruire, di chiedere di realizzare abitazioni, infrastrutture, insediamenti industriali e attività produttive, anche su terreni e boschi incendiati. BONIFICHE
La legge Finanziaria 2006 (L. 23/12/2005 n. 266, commi da 434 a 438 dell’articolo unico) contiene una serie di disposizioni relative alla stipula di accordi di programma e procedure negoziali che riguardano gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, nonché la successiva destinazione d’uso delle aree e la loro valorizzazione, di siti contaminati (ex. l. n. 426/1998) sui quali siano in atto procedure fallimentari. Le successive modifiche alla normativa inerente la bonifica dei siti contaminati, introdotte dalla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 , hanno inoltre diminuito notevolmente i livelli di protezione della salute e dell’ambiente, eliminato ogni capacità di prevenire eventi di contaminazione, reso impossibile l’accertamento e l’attribuzione delle responsabilità per inquinamento, violando il principio “chi inquina, paga”, e bloccato le attività di bonifica fino ad oggi in corso. Il WWF Italia chiede un riordino della disciplina e l’emanazione di una normativa specifica in materia di bonifica di siti contaminati che superi le disposizioni approvate con la Legge Finanziaria 2006, nonché quelle della parte quarta del Decreto legislativo 152/2006, integrando la materia con quella relativa all’IPPC, imponendo regole chiare ed imparziali laddove si ricorra ad eventuali accordi di programma. Il WWF ritiene che debba essere arginata l’arbitraria contrattazione di interessi non negoziabili, quali quelli alla tutela dell’ambiente e della salute, eluse dalle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2006, che: 1) stabiliscono chiaramente le finalità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e i poteri autorizzatori e di controllo della varie amministrazioni pubbliche competenti (oltre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio: Regioni, Province e Comuni), 2) consentono di accertare la responsabilità dei privati o anche della parte pubblica nell’inquinamento dei siti contaminati e dare piena attuazione del principio comunitario: “chi inquina, paga”. Il riordino della disciplina dovrà avvenire nel rispetto dei principi comunitari, disattesi dal decreto legislativo n. 152/92, del “chi inquina, paga”, dell’azione preventiva, della correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente e di precauzione. Inoltre, chiede che venga sviluppata l’analisi del rischio ecotossicologico, nonché promossa la realizzazione di centri di ricerca e sperimentazione in materie inerenti la bonifica dei siti contaminati. RIFIUTI · Applicare le norme comunitarie tornando al D.Lgs. n. 22/1997 Nella XIV legislatura sono state approvate una serie di norme tese a de-strutturare e demolire l’impostazione del cosiddetto Decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/1997), che come è noto riordinava in maniera organica la normativa sui rifiuti italiana, rendendola coerente con la normativa comunitaria per quanto riguarda le operazione di riduzione all’origine dei rifiuti, raccolta differenziata, recupero dei materiali e smaltimento (discariche e inceneritori). Qui di seguito il WWF Italia le ricorda sinteticamente: - l’art. 14 della Legge 8.8.2002 n. 178 (conversione del Decreto Legge n. 138/2002), riguardante “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate”, contempla una definizione soggettiva del concetto di rifiuto che stravolge la definizione oggettiva contenuta all’art. 6 del DLgs n. 22/1997 (cosiddetto Decreto Ronchi). Al primo comma dell’art. 14 si fa riferimento, appunto, alla “volontà” del privato di destinare o no alle attività di smaltimento o di recupero i materiali di cui si debba disfare (comma 1 lettera b), rispondendo a un generico “obbligo” stabilito molto vagamente e imprecisamente, da ordinanze, da leggi, dalla stessa “natura del materiale” e solo ad ultimo dalla Legge quadro che regola la materia, cioè il DLgs n. 22/1997, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi. Al secondo comma si stabilisce che: a) le “sostanze e i materiali residuali di produzione o di consumo” non devono considerarsi rifiuti quando possano essere effettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza creare pregiudizio all’ambiente” ; b) o anche dopo un trattamento di recupero diverso da quello previsto dal Decreto n. 22/1997. - l’art. 23 della Legge 31.7.2002 n. 179, recante “Disposizioni in campo ambientale”, meglio nota come Collegato Ambientale alla Legge Finanziaria 2002 stabilisce, tra le altre cose, che tutti i consorzi obbligatori previsti dal DLgs n. 22/1997 (per gli oli usati, plastica, vetro, ecc.) sono esentati dal tenere registri di carico e scarico e dall’iscrizione all’apposito Albo e, soprattutto, che dal primo gennaio 2003 tutte le attività di recupero di rifiuti urbani e assimilabili sono esentati dall’obbligo di privativa comunale. - l’art. 17 del Decreto Legislativo 29.12. 2003, n. 283 di recepimento della Direttiva 2001/77/CE sulla “promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”, consente di estendere i benefici previsti per le “fonti rinnovabili” (energia solare, eolica, geotermica, ecc.) ai rifiuti (compresa la frazione inorganica). Questa norma costituisce la riproposizione in peggio delle disposizioni, anch’esse in contrasto con la normativa comunitaria, dei commi 7 e 8 dell’art. 22 della cosiddetta “ legge Marzano” sul riordino del sistema energetico , in cui si stabilisce che la quota residua di rifiuti, dopo le operazioni di raccolta differenziata, recupero e riuso disciplinate dall’art. 4 del D.Lgs. n. 22/1997 e i combustibili derivati da rifiuti possano essere annoverati tra le fonti rinnovabili. - la Legge 443/2001 (art. 1 comma 17), meglio nota come Legge Obiettivo, stabilisce che le “terre e rocce da scavo”, derivate da attività di demolizione, costruzione, scavo, da lavorazioni minerarie e di cava, anche se contaminate con sostanze inquinanti o provenienti da siti inquinati, non sono più rifiuti speciali come stabiliva il DLgs. n. 22/1997, in attuazione della normativa comunitaria.- i commi da 25 a 29 dell’articolo unico della Legge 15.12.2004 n. 308 ”Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale” contengono disposizioni immediatamente efficaci che stabiliscono che tutti i rottami ferrosi e non ferrosi, anche provenienti dall’estero, siano dichiarati a tutti gli effetti “materie prime secondarie”, sottraendoli così al controllo ed al regime specifico delle leggi sui rifiuti . - l’art. 7 della Legge 27.2. 2002 n. 16 (conversione del Decreto Legge n. 452/2001) riguardante “Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione (…), di giochi e scommesse (…)” è stata modificata incongruamente la normativa quadro sui rifiuti inserendo il “combustibile derivato da rifiuti” (CDR) tra i “rifiuti speciali”. Anche la Legge 31.7. 2002 n. 179 (il cosiddetto Collegato ambientale alla Finanziaria 2002), ribadisce che il CDR non è un rifiuto urbano. - Nella Legge 15.12.2004 n. 308 ”Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale” nel comma 29 dell’articolo unico è stato introdotta una norma immediatamente efficace in cui si stabilisce che “il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi” possa essere utilizzato in processi di co-combustione in impianti di energia elettrica e in cementifici - Nella Legge 16.11.2001 n. 405 (conversione del Decreto Legge n. 347/2001), riguardante “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, sulla base di una disposizione voluta dal Ministro della Salute viene stabilito che i “rifiuti sanitari pericolosi”, dopo un semplice processo di disinfezione possano essere assimilati ai rifiuti urbani (RSU) e, quindi, possano essere smaltiti insieme a questi nelle discariche comunali, o conferiti ad inceneritori per RSU . Il WWF chiede di tornare all’impostazione del D.Lgs. n. 22/1997 (cd Decreto Ronchi), che persegue gli obiettivi della riduzione all’origine dei rifiuti, della selezione e della raccolta differenziata e del recupero delle materie seconde, nell’ambito di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti che monitori e controlli i vari passaggi (dall’origine al recupero/smaltimento finale) e la cancellazione di tutte queste specifiche disposizioni, richiamate qui sopra, approvate nella XIV legislatura, che sono in gran parte oggetto di procedure d’infrazione aperte dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica italiana per violazione delle normative comunitarie in materia di rifiuti. · Il balletto delle scorie radioattive La Legge 24.12.2003 n. 368 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14.11. 2003, n. 314), recante “Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi” (c.d. Decreto Scanzano), approvata nella XIV Legislatura stabiliva che che: entro un anno un Commissario straordinario appositamente nominato, prima individui il sito di un deposito nazionale per le scorie radioattive di III categoria (con tempi di decadenza di milioni di anni), grazie alla consulenza di una Commissione tecnico-scientifica (in cui siedono anche esperti APAT, CNR e ENEA); che il deposito sia progettato da SOGIN SpA e sia sottoposto alle procedure semplificate per la Valutazione d’impatto ambientale della Legge Obiettivo, venga validato sempre da SOGIN e dato a regime in concessione; che il sito e il deposito vengano classificati come “opera di difesa militare di proprietà dello Stato”; la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi di I e II categoria verrà decisa con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con altri ministeri competenti e con il supporto operativo della SOGIN SpA. In una sua prima versione il Decreto legge 314/2003 (che è un atto approvato “d’urgenza” dal Governo) conteneva la localizzazione di Scanzano Jonico quale sito geologico profondo ottimale per il deposito nazionale delle scorie radioattive di I, II e III categoria. Scelta rientrata dopo la protesta massiccia degli abitanti della Basilicata. Il WWF Italia, convinto che si debba trovare una soluzione in ambito nazionale, chiede di individuare siti per i rifiuti di II e III categoria (depositi superficiali, accessibili, controllabili e convertibili) nel nostro paese attraverso procedure ordinarie, abbandonando la L. n. 368/2003 che: a) affida a un commissario straordinario, che può agire anche in deroga alle normative vigenti, l’individuazione e la realizzazione del deposito nazionale; b) affida a SOGIN SpA (ex società ENEL, con capitale interamente pubblico e quindi dipendente dal Ministero dell’Economia, che ha come vicepresidente il capo di Gabinetto del Ministro dell’Ambiente e del Territorio), con i rischi conseguenti di commistione tra controllori e controllati, la validazione del sito, l’esproprio delle aree, la progettazione e la realizzazione del deposito nazionale; c) fa esplicito riferimento alle procedure accelerate e semplificate di VIA che non garantiscono appieno la trasparenza, né la partecipazione sia degli enti pubblici interessati, sia dei cittadini; d) crea una commissione scientifica ad hoc sotto lo stretto controllo governativo, composta per la stragrande maggioranza di funzionari ministeriali e dove è presente ENEA – che gestisce centri di ricerca che producono rifiuti radioattivi; e) consegnerebbe a regime un sito classificato come “militare” in concessione a privati. Maggio 2006
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