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Italia
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Savona, lì 09 Settembre 2004
Al Signor SINDACO
Oggetto: Osservazioni ai sensi del comma 3 dell’art. 40 della Legge Urbanistica Regionale (L.R. n.36/97) in merito all’adozione del progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.).
Il sottoscritto Marco Piombo in qualità di Responsabile della Sezione WWF di Savona, nei termini previsti dalla vigente normativa sottopone all’esame le presenti osservazioni, di seguito, meglio specificate.
PREMESSO CHE
- il WWF Italia si adopera al fine della conservazione della fauna, flora,
foreste, paesaggi,
acqua, suolo e altre risorse naturali, come indicato negli articoli 3 e 4 dello Statuto
associativo;
- che le osservazioni sono in esenzione bollo in quanto l’Associazione WWF è iscritta
al registro nazionale delle ONLUS;
- considerato lo stato del territorio comunale e delle sue risorse si propongono
all’Amministrazione Comunale le considerazioni di seguito esposte.
CONSIDERATO CHE
Il PUC del Comune di Bergeggi è sostanzialmente condivisibile negli obiettivi e nelle linee generali e puntuali.
Appare però non giustificata la previsione di aumento del peso insediativo con un incremento di nuove volumetrie edilizie (quantificabili in 70.000 mq circa di previsione - SLP Residenziale, Ricettivo ed altre Destinazioni d’uso), in quanto eccessiva. Si sottolinea che la maggior parte delle unità abitative esistenti sono utilizzate come case per vacanze.
E’ fondamentale rispettare i criteri dettati dal P.T.C.P evitando un utilizzo eccedente del territorio che non sia realmente giustificato e compatibile. Tale scelta pianificatoria dovrà essere oggetto di attenta valutazione e considerazione riguardo la dinamica della domanda e dell’offerta, considerando il territorio comunale, di alto valore ambientale e di equilibrio delicato; questo in considerazione dell’impatto visivo e dell'impatto sulle risorse ambientali non riproducibili.
Una previsione urbanistica deve comprendere obiettivi di risparmio idrico e deve seguire una qualche riflessione sulla necessità di mutare un sistema di sviluppo che sta pericolosamente dilapidando le risorse naturali. A tal proposito appare poco condivisibile il peso insediativo con il grado di sostenibilità ambientale del territorio comunale ( vedi le estensioni degli Ambiti e Distretti e delle derivanti Aree assoggettate a concessione edilizia convenzionata, individuate all’interno degli Ambiti e Distretti e rappresentative dei reali spazi di preesistenza edilizia e/o di nuovo intervento insediativo).
Le corrette indicazioni ad ottenere nuove edificazioni secondo tipologie caratteristiche della zona devono essere integrate da una normativa che consenta di incentivare la costruzione di edifici ad energia solare passiva ed attiva (termica e fotovoltaica) in una situazione geografica particolarmente favorevole ad un elevato risparmio energetico.
Le iniziative per la fruizione pubblica del Territorio dovranno essere progettate in termini di accessibilità, senza incidere sugli equilibri ambientali, e in termini di attrattività con una gestione attiva, con adeguate risorse umane e finanziarie.
Nell'attenzione ai vincoli presenti nel territorio comunale, che interessano:
- le aree tutelate dal Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n°42:
– i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
– i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;
– i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
– i vincoli paesistico-ambientali (L. 431/1985 Dichiarazione di aree notevole interesse pubblico e la L. 1497/39);
- le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923;
e tenendo conto della presenza di:
- Siti di Interesse Comunitario (SIC);
- Riserva Naturale Regionale di Bergeggi (L.R. 27 febbraio 1985, n. 10);
- Aree ANI-MA individuate dall’assetto insediativo del PTCP;
- Aree ANI-CE individuate dall’assetto insediativo del PTCP;
- le aree Protette Provinciali presenti (D.G.P. n. 2199 del 17/12/1996 e D.G.P. n. 290 del 7/11/2000);
- la presenza di numerose aree boscate anche di notevole pregio che ricoprono buona parte del territorio comunale;
- presenza di numerosi habitat naturali di interesse prioritario individuati dalla Direttiva 92/43/CEE;
- presenza di aree di fauna minore tutelate ai sensi della L.R. 4/92;
- presenza di aree e grotte carsiche tutelate ai sensi della L.R. 14/90;
- presenza di manufatti storici emergenti;
- zone di interesse faunistico;
- l’individuazione nel territorio comunale di genotipi;
benché sia stata diminuita la capacità ricettiva totale prevista dal preliminare di Puc e sia stato effettuato un approfondimento analitico;
alla luce di ciò
si richiede, in riferimento agli aspetti che costituiscono sviluppo e completamento del progetto preliminare, che le nuove previsioni di edificazione dei Rispettivi Ambiti di Trasformazione, Riqualificazione, Conservazione siano ridotte rispettando i criteri dettati dal PTCP.
Inoltre si chiede di:
· completare l’allaccio alla rete fognaria di eventuali unità abitative non conformi ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle Acque, ed una verifica sullo stato delle reti fognarie nere e bianche, come già espresso dal Setore Difesa e Promozione Ambientale della Provincia di Savona ( documento di voto della Provincia di Savona n. 516 del 21 marzo 2002);
· si ritiene inoltre importante che le strade progettate non vadano ad intaccare l’equilibrio di zone particolarmente delicate dal punto di vista idrogeologico e paesaggistico-ambientale, aprendo possibili sbocchi ad iniziative speculative.
· data la particolare situazione geomorfologica di aree presenti nel territorio comunale che favoriscono soliflussi ed assestamenti dei pendii, è da considerare pericoloso un aumento dei sovraccarichi sui versanti mediante la realizzazione di nuove opere edilizie abitative ed infrastrutturali;
· adeguare la viabilità forestale esistente e di nuova realizzazione alle disposizioni dettate dalla Legge Regionale 22 gennaio 1999 n°4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), articolo 14 commi 8,9,10 in virtù delle disposizioni dettate dal comma 12 dello stesso articolo;
· prevedere per le aree a destinazione parcheggi (pubblici e privati) una adeguata sistemazione delle zone circostanti mitigando l’impatto delle singole opere con opere di ingegneria ambientale (opere a verde). Si esprime la netta contrarietà alla realizzazione di parcheggi di ampia superficie.
L’incidenza del processo insediativo sui Siti d’Interesse Comunitario presenti nel territorio comunale
( “Isola di Bergeggi – Punta Predani” - IT 1323202; Rocca dei Corvi – Mao – Mortou - IT 1323203);
In merito all’incidenza del processo insediativo sui Siti d’Interesse Comunitario e le modalità di tutela, si ritiene precisare che sorgono perplessità per i criteri e le modalità adottati ai fini di rendere compatibili le previsioni con le esigenze di salvaguardia e gli obiettivi di conservazione degli habitat e specie presenti e pertinenti al S.I.C.
Premesso che
- sono state attivate dalla Commissione Europea varie procedure di infrazione a carico dei Paesi membri, compresa l’Italia per la mancata salvaguardia dei SIC e ZPS, alcune già conclusasi con la pronuncia della Corte di Giustizia sfavorevole allo Stato Membro che non ha attuato, secondo l’art.10 del Trattato, la conservazione cautelativa di quei valori naturalistici per i quali erano stati individuati i siti;
- la Regione Liguria con delibera n.646 del 08/06/01 ( Misure di salvaguardia per i proposti siti di importanza comunitaria) definisce all’articolo 2 dell’allegato A, che…” l’Amministrazione competente all’approvazione, deve effettuare apposita valutazione di incidenza, volta ad accertare, sulla base degli elementi contenuti nell’atto di pianificazione, ed in particolare nella relazione di cui all’art.1, che l’attuazione delle relative previsioni non pregiudichi l’integrità dei siti e delle zone tutelate, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti…”
visto che
- L’attuazione della Direttiva 92/43/CEE, conformemente alla sua natura giuridica impone obblighi di risultato, ed in particolare impone di:
1 contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli
habitat naturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche;
2 assicurare uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e
delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario;
- Lo stato di conservazione soddisfacente va valutato in riferimento allo stato iniziale, cioè al momento della trasmissione delle informazioni sul sito fornite nei formulari standard per l’inclusione nella rete Natura 2000.
In particolare per quanto riguarda un habitat naturale, esso si considera in uno stato di conservazione soddisfacente quando:
1) la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare a esistere in un futuro prevedibile;
alla luce di quanto evidenziato si ritiene osservare che:
- non si riscontrano soluzioni alternative, né la possibilità di adozione di tutte quelle misure di mitigazione anche compensative atte a contenere i danni provocati dalla realizzazione di interventi edilizi ed infrastrutturali in aree SIC;
Le varianti richieste al PTCP (Assetto Insediativo)
per la Aree classificate ANI-MA
Visto che:
è stata generalmente ritenuta “….non compatibile con la disciplina delle zone ANI-MA, la richiesta di realizzare nuove costruzioni ad uso residenziale in contesti non insediati. Tale limitazione è stata operata a prescindere dalla dimensione dei fabbricati e dal numero delle unità abitative, e in particolare, senza considerare titolo discriminante l'eventuale connessione fra residenza e "conduzione del fondo agricolo". A questo proposito, si ritiene utile richiamare gli indirizzi normativi del livello locale del PTCP poiché gli stessi forniscono con sufficiente chiarezza, sulla base degli obiettivi che lo stesso PTCP intende perseguire una chiave di lettura per individuare ciò che può o non può essere consentito. Essi sono, in sintesi: - "mantenere sostanzialmente inalterati i caratteri della zona ecc…": ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale, i manufatti storico-architettonici, i percorsi antichi; - "assicurare, senza pregiudicare le qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura": a) una più ampia fruizione collettiva del territorio, b) un migliore sfruttamento delle risorse produttive, c) una razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature esistenti.
Gli interventi possibili sopra descritti dovranno comunque rapportarsi in modo compatibile alle diverse realtà territoriali di cui la nostra regione è composta, nel senso che laddove vi sia presenza di zone che per la loro rarità presentano particolare pregio e valore paesaggistico, come i versanti costieri non insediati - l'applicazione della norma dovrà essere interpretata con un grado di maggiore cautela; dove invece le condizioni territoriali - come ad esempio l'entroterra montano - siano tali da consentire uno sviluppo d'attività economiche comunque connesse all'agricoltura, la norma potrà essere interpretata in modo da favorire l'insediamento d'unità produttive atte alla valorizzazione delle realtà del luogo (commercializzazione di prodotti locali, ecc.).
Per tali motivi, si richiede che le eventuali previsioni di varianti che costituiscono sviluppo e completamento del progetto preliminare del PUC, siano stralciate.
per la Aree classificate ANI,IS-CE
Visto che:
è stato generalmente
ritenuto che ….” le zone soggette al regime di conservazione sono parti della
regione indubbiamente di grande pregio, ma proprio per questo anche le più
delicate.
In
presenza di marcati valori storici, naturalistici e ambientali anche il minimo
dettaglio può assumere un'importanza strategica per la tutela dei valori stessi.
In considerazione di
quanto sopra detto, appare necessaria una grande attenzione da parte degli Enti
locali nel controllo della qualità degli interventi attraverso la
predisposizione di strumenti normativi adeguati.Venendo alle indicazioni che il
PTCP ha fornito per le zone soggette a CONSERVAZIONE, può essere utile ritornare
su alcuni aspetti.
In presenza delle classificazioni IS-CE, dopo aver fissato l'obiettivo
dell'inalterabilità della situazione in atto "tanto che una modesta alterazione
viene avvertita come una grave compromissione", la norma offre la possibilità di
attuare interventi anche più incidenti e di maggior portata, in presenza di due
condizioni:
· che si consegua con essi il superamento di singole situazioni di degrado;
· che gli interventi siano preordinati al superamento di carenze di ordine funzionale…”
Per tali motivi, si richiede che le eventuali previsioni di varianti che costituiscono sviluppo e completamento del progetto preliminare del PUC, siano stralciate.
Le osservazioni ai singoli Ambiti e Distretti, qui sotto riportate, potrebbero costituire anche nel suo insieme un fattore di sviluppo e completamento al progetto preliminare del PUC. Alla luce di ciò si propongono le seguenti considerazioni:
Distretto di Trasformazione TR 1 (Località Forte S.Elena)
Premesso che tale Distretto di trasformazione ospita anche gli spazi prativi dei fortilizi militari, con ampie spianate di natura sub-pianeggiante dalle quali si aprono ampi panorami sulla costa; e comprende porzioni di territorio boscato;
visto che:
- le norme di carattere geologico e geomorfologico del PUC indicano il distretto in aree di colore giallo e rosso (Carta semplificata dei gradi di suscettività geotecnica);
- il PTCP assseto insediativo classifica tali aree come ANI-MA ed SME;
- la presenza di loco un SIC (Rocca dei Corvi-Monte Mao);
- l’area è sottoposta a vincoli paesistico-ambientali ai sensi del Dlgs 42/04;
- l’area è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge 3267/23.
- l’area si trova in zona carsica;
si ritiene osservare la netta contrarietà a nuove eventuali volumetrie edilizie sportivo-turistico-ricettive con la realizzazione di ampi parcheggi.
Si Condivide:
- la messa in opera di strutture per l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia ex art. 1, L. 10/1991, escludendo quelle di tipo eolico, così come già indicato dalla Regione Liguria;
- il ripristino idrogeologico e vegetazionale delle aree maggiormente degradate.
- Distretto di Trasformazione TR 2 (Punta di Bergeggi)
L’obiettivo del Puc mira a favorire il recupero insediativo della “Punta di Bergeggi”, estesa per una superficie territoriale di mq 15.636 e caratterizzata dalla spianata residuale della colmata portuale di Vado.
Sono previste volumetrie edilizie residenziali, strutture ricettivo-alberghiere, servizi e infrastrutture connesse alle funzioni ricettivo-alberghiere, anche a scopo terapeutico, attrezzature sportive, ricreative, parcheggi.
A tal proposito si esprime la netta contrarietà a simili previsioni in quanto provocherebbero profonde alterazioni all’aspetto paesaggistico-ambientale già profondamente deturpato dal porto di Vado Ligure.
Si chiede di mantenere la previsione prevista dal PTCP.
- Distretto di Trasformazione TR 3 (ex cava comunale di S.Elena)
Il distretto comprende l’ampio areale della cava attualmente dimessa, di cui circa la metà occupata dal sedime vero e proprio di cava. Lo spazio di contesto, invece, è caratterizzato da vaste praterie acclivi, connotate da rade presenze arboree di conifere termofile che coinvolgono le pendici del Monte Mao e i versanti del sottostante rio Eliceto; il sedime di cava ricade in un sito Bioitaly per la presenza, tra le altre, di tre specie di anfibi particolarmente interessanti nell’ottica scientifica e conservativa: qui, nel periodo invernale-primaverile, ha luogo la metamorfosi degli anfibi in alcuni piccoli stagni stagionali.
L’obiettivo del Puc è finalizzato a riqualificare lo spazio della cava prevedendo la realizzazione di un parco tecnologico/scientifico;la superficie di solaio lorda massima edificabile non può superare mq 16.000, di cui 9.000 per attività ricettiva alberghiera e/o sportiva e ricreativa, 5.000 per attività residenziale e 2.000 per autorimesse.E’ inoltre consentita la realizzazione di un impianto meccanico di risalita a gestione privata convenzionata, pubblica o mista, tra la via Aurelia e il Distretto attraversando gli Ambiti di conservazione e riqualificazione A14, A12, A5, A7.
Visto che:
- nel Distretto di Trasformazione TR3 s’individuano habitat congeniali alla conservazione di specie di anfibi e rettili sottoposti a tutela ex L.R. n. 4/1992, e nella vallecola del rio Mianda si riproduce una particolare specie di rana denominata Pelodytes punctatus;
- veniva su indicazione della regione Liguria recepita una diminuzione del volume edilizio previsto (da 12.00 a 4.000 mc) e introducendo l’obbligo di ricorso a un Puo per la realizzazione dell’intervento;
- La disciplina paesistica di livello puntuale, relativamente all’assetto insediativo classifica il distretto in buona parte come ANI-MA;
- la presenza in Distretto di aree di alto valore ambientale e tutelate dalle vigenti normative nazionali e comunitarie (SIC, Area carsica, zone sottoposte a vincolo idrogeologico, Dlg.42/04,etc.. );
- Il progetto di eco-parco proposto sembrerebbe non garantire reali necessità ed economicità – a livello di costi generali e sociali;
- Le pressioni generate sul S.I.C. dal processo insediativo potrebbero provocarvi danni irreparabili (il SIC è coinvolto da un’importante rotta migratoria) ed in particolare:
- non sarebbe assicurata la necessaria sostenibilità ambientale di tutti gli interventi anche sotto il profilo paesaggistico;
1. eventuali frammentazioni di habitat potrebbero instaurarsi nella contiguità fra le unità ambientali considerate e le nuove opere edilizie, provocando interruzioni nel movimento delle informazioni biologiche e genetich, le connessioni ecologiche e nella sottrazione di suolo con i possibili effetti negativi sulle componenti floristiche-vegetazionali e sulle specie faunistiche di piccoli animali e anfibi);
2. in eventuali impatti sulla stabilità e natura dei suoli (per l’eventuale presenza di corpi idrici e per il possibile inquinamento, anche temporaneo, delle falde idriche), nell’alterazione del profilo naturale, nei fenomeni di erosione, nell’abuso delle risorse naturali-fisiche, nel rischio di incidenti per le sostanze e tecnologie utilizzate, nei comportamenti non sempre ecologicamente appropriati dei turisti frequentatori;
3. gli interventi potrebbero altresì risultare ostacolo al libero movimento delle specie faunistiche, oltre che generare la riduzione della valenza trofica del sistema, la scomparsa e/o impoverimento delle comunità animali per distruzione dei siti di riproduzione e riparo, la conseguente diminuzione della diversità biologica delle specie animali e vegetali di rilevanza riproduttiva. e, quindi, della continuità ecologica con eventuale interruzione dei collegamenti biologici fra le specie;
4. la stessa entità insediativa (presenza di più immobili e installazioni a differente utilizzo in un’area ambientalmente sensibile) potrebbe risultare inadeguata alla potenzialità e alle caratteristiche dell’ambiente, contribuendo a rendere più pesante l’impatto che gli interventi assumerebbero sugli habitat presenti e sul contesto, dal momento che il pSIC in questione esprime notevole valore naturalistico-scientifico. Inoltre, la ricettività prevista potrebbe rivelarsi incompatibile con la disponibilità di spazio a disposizione della struttura;
Alla luce di ciò:
si chiede di mantenere inalterati gli aspetti paesaggistici-ambientali garantendo la fattibilità del risanamento, riducendo la cause di degrado locale e favorendo il reinstaurarsi di relazioni ecologiche (riqualificazione ambientale del sito e messa in sicurezza dei fronti di cava), ma soprattutto non concedendo le nuove volumetrie edilizie previste in quanto provochebbero danni irreparabili agli habitat naturali presenti in particolare alla specie tutelate dalla Direttiva Comunitaria.
- Distretto di Trasformazione TR 4 (località Fade (ex cava in fregio alla via Aurelia)
Pur non condividendo la realizzazione di nuove edificazioni previste (funzioni ricettive all’aria aperta quali (campeggi, stazionamento di campers e roulottes,servizi pubblici, come parcheggi e attrezzature d’interesse comune) in un’area di alto pregio paesistico-ambientale; è fondamentale procedere alla sistemazione dei fronti di cava (situazione particolarmente degradante sia alla vista dal lato savonese sia alla percorrenza dalla stessa Aurelia) anche per quelle porzioni di territorio quali i fronti di scavo subverticali siti nell’area di cava delle Grotte di Bergeggi, contraddicendo con quanto suggerito dalla Disciplina di Livello Puntuale. Tali interventi mitigatori costituirebbero oltre che una messa in sicurezza dell’area per quanto riguarda l’instabilità geomorfologica (area interamente indicata di colore rosso dalla Carta semplificata dei gradi di suscettività geotecnica), un conseguimento del risanamento paesaggistico-ambientale. Inoltre il ripristino della cava dismessa con indirizzo prevalentemente naturalistico rappresenterebbe un ulteriore fattore di promozione turistica per Bergeggi (vedi le vicinanze con la Riserva naturale dell’Isola di Bergeggi). Si propone anche una maggiore posa in opera di specie vegetali arboree ed arbustive atte alla mitigazione ambientale delle strutture edilizie previste.
Ambito di Conservazione e Riqualificazione A1 (Porto di Vado-Bergeggi)
L’obiettivo, prevede di recuperare alla fruizione turistica tutta la fascia a mare del territorio comunale in particolare dallo spazio terminale del piazzale portuale sul quale è previsto un cospicuo intervento edilizio di riassetto dell’intera area, in maniera da permettere la realizzazione di attrezzature turistico-ricettive e sportive; dall’arenile, di lunghezza superiore al chilometro, destinato agli stabilimenti balneari e all’approntamento di una strada di servizio e di una passeggiata a fronte mare sul sedime dell’attuale Aurelia.
Considerato che:
- il PTCP relativamente all’assetto insediativo individua nel distretto aree classificate come ANI-MA, così risultando per le nuove previsioni edilizie in contrasto con lo stesso;
- vi risulta compreso il fabbricato del faro di segnalazione e il suo lotto di pertinenza, che costituiscono un’emergenza paesistica significativa di cui appare determinante la conservazione;
- i cospicui interventi edilizi andrebbero ad interessare uno degli ultimi tratti di litorale ancora libero da fabbricati, che proprio per tale caratteristica, costituisce sempre di più un unicum nel territorio costiero ligure;
- l’area interessata comprende la costiera in parte degrada sulla via Aurelia con pendenze accentuate, ricca di vegetazione autoctona di notevole interesse paesaggistico;
- sotto l’Aurelia si sviluppa una scogliera movimentata e ricca di insenature e promotori, che si protendono verso l’isolotto di Bergeggi (l’intero spazio sottostrada e l’isola fanno parte della riserva naturale regionale ex Lr. n. 10/1985);
- il nuovo insediamentio portuale di vado ha già prodotto sul luogo un forte impatto ambientale;
Alla luce di ciò
si chiede di mantenere integra la zona seppur degradata da nuovi interventi edilizi che provocherebbe notevi impatti sul paesaggio come già espresso in precedenza.
Ambiti di Conservazione e Riqualificazione A4, A5, A8, A11.
Le previsioni di nuove edificazioni appaiono eccessive rispetto alle reali esigenze.
E’ necessario ridurre le potenzialità edificatorie e possibilmente limitando le nuove costruzioni ai soli volumi eventuali trasferiti o ricavati dalle strutture esistenti incongruenti sotto il profilo tipologico-formale. Non si accetta, per gli Ambiti che lo prevedono, l’incremento edificatorio di Presidio Ambientale in quanto la realizzazione o l’ampliamento di unità abitative volte alla costituzione di insediamento avente funzione di Presidio ambientale non è condivisibile. Tale artificio, ove già realizzato non ha mai costituito reale ostacolo all’abbandono del territorio o agli eventi atmosferici e/o causati dall’antropizzazione che minacciano l’ambiente e non ha garantito la corretta gestione del patrimonio boschivo e naturale; ma ha consentito nuove edificazioni ai fini meramente abitativi, con compromissione nel territorio per la costruzione di nuova viabilità d’accesso. La proposta del presidio ambientale è una falsa teoria unicamente capace di favorire nuove edificazioni.
Stesso discorso vale per la previsione di nuovi edifici residenziali che appaiono sovradimensionati in relazione alla realtà esistente, tali comunque da incidere sull’aspetto paesaggistico-ambientale, provocando una deturpante edificazione.
Ambiti di Conservazione e Riqualificazione A14 (Merello)
Non si condivide per tale Ambito la scelta di nuovi interventi edilizi.
L’area di notevole importanza soto il profilo paesaggistico-ambientale ricade nella zona carsica (SV – 13), tutelata e vincolata dalla Lr. 14/1990. La normativa prevede la tutela per garantire la salvaguardia del patrimonio speleologico, archeologico, botanico e geomorfologico e l’integrità del complesso idro-geologico, incluso il divieto di realizzare interventi che alterino l’assetto idro-geo-morfologico giacché i territori a natura calcarea, per la presenza di un’intensa attività idrica nel sottosuolo arricchita dei componenti minerali nutritivi per le specie vegetali e faunistiche, costituiscono substrato ottimale per la riproduzione, lo sviluppo e l’insediamento di numerose forme animali e vegetali, tipiche della fascia costiera.
Alla luce di ciò si chiede di stralciare dalla previsione i nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali.
Fiduciosi nell’accoglimento delle presenti osservazioni, porgiamo distinti saluti.
Il Responsabile della Sezione WWF di Savona
Marco Piombo